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Pace contributiva: chi può recuperare i periodi non soggetti a obbligo contributivo? Entro quanto tempo va presentata la domanda?

Per poter andare in pensione occorre soddisfare le condizioni previste dalla legge, essenzialmente riconducibili al requisito anagrafico e a quello contributivo. Ad esempio, per poter beneficiare della pensione di vecchiaia occorre avere almeno 67 anni di età e aver pagato almeno 20 anni di contributi. Per facilitare il raggiungimento di quest’ultima condizione la legge ha introdotto la cosiddetta pace contributiva, cioè la possibilità di riscattare i periodi non coperti da retribuzione. In che modo?

Sull’argomento si è espresso direttamente l’Inps (

circolare n. 69 del 29 maggio 2024), chiarendo le condizioni a cui è subordinata la possibilità di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione previdenziale. Approfondiamo la questione.

Chi può riscattare i periodi non coperta da contribuzione?

La pace contributiva è una facoltà è riconosciuta in favore degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla Gestione separata Inps, che siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che non siano già titolari di pensione.

La facoltà di riscatto, quindi, è riservata ai lavoratori che hanno la pensione calcolata interamente con il

sistema contributivo, a far data dal 1° gennaio 1996.

Per essere considerati iscritti, è sufficiente anche un solo contributo nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Il requisito dell’assenza di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 richiede che manchi qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Paesi membri dell’Unione o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.

La facoltà di riscatto può essere esercitata esclusivamente con riferimento a periodi non soggetti a obbligo contributivo.

Ciò significa, dunque, che non è possibile avvalersi della pace contributiva per riscattare periodi in cui i contributi erano dovuti ma non sono stati pagati.

Quale periodo si può riscattare?

Il periodo massimo riscattabile non coperto da contribuzione è di cinque anni, anche non continuativi, purché si collochi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente il 1° gennaio 2024.

Il periodo oggetto di riscatto, inoltre, deve essere compreso tra l’anno del primo contributo e l’anno dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle suddette gestioni assicurative.

Ne deriva che il periodo oggetto di riscatto può anche essere anteriore al primo contributo o successivo all’ultimo contributo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o di quello successivo.

A cosa serve il riscatto previdenziale?

L’anzianità contributiva aggiuntiva guadagnata grazie al riscatto vale sia ai fini della maturazione del diritto alla pensione che ai fini della determinazione della misura della pensione.

Il periodo riscattato viene valorizzato applicando il sistema contributivo di determinazione della prestazione pensionistica.

Riscatto contribuzione: quanto costa?

Il

costo del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è calcolato applicando l’aliquota contributiva in vigore presso la gestione destinataria del riscatto, assumendo come base di calcolo la retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e rapportata al periodo oggetto del riscatto.

Il datore di lavoro può pagare il riscatto dei contributi?

Esclusivamente nel settore privato, l’onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando, a tal fine, i premi di risultato, con la deduzione dell’onere stesso dal reddito di impresa.

Domanda di riscatto: chi può presentarla ed entro quando?

La facoltà di presentare la domanda di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è rimessa all’assicurato o, in alternativa, ai suoi superstiti o ai suoi parenti e affini entro il secondo grado.

La domanda di riscatto può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2025.

Riscatto periodi non coperti da contribuzione: approfondimenti

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Pace contributiva: come riscattare i periodi senza contributi?

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