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Debt and House on Scales The idea of ​​not having enough money for home debt. vector eps

Si può ipotecare la casa inserita nel fondo patrimoniale? È necessaria l’autorizzazione del giudice in presenza di figli minori?

È illegittima l’ipoteca sul fondo patrimoniale? Chi costituisce un fondo patrimoniale crede spesso che la misura adottata con l’atto notarile possa salvare la casa, non solo dal pignoramento immobiliare, ma anche dalle iscrizioni ipotecarie. In realtà, si tratta di convinzioni false. Spiegheremo le ragioni qui di seguito.

Ipoteca: a cosa serve?

L’ipoteca

non è una misura esecutiva: non è cioè un atto preparatorio al pignoramento.

Il fatto che, su una casa, vi sia un’ipoteca non significa necessariamente che la stessa verrà messa all’asta. Così come è ben possibile un pignoramento immobiliare anche senza ipoteca.

Ma allora, a cosa serve l’ipoteca? L’ipoteca è una semplice garanzia per il creditore. Gli consente cioè di poter eventualmente aggredire l’immobile – ossia sottoporlo a pignoramento – anche nell’ipotesi in cui lo stesso dovesse essere ceduto a terzi (venduto o donato).

Inoltre, l’ipoteca garantisce al creditore ipotecario di soddisfarsi sul ricavato dalla vendita forzata, con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori dello stesso soggetto. Significa che il prezzo ottenuto dall’aggiudicazione del bene andrà assegnato innanzitutto al creditore con l’ipoteca di primo grado.

Come visto, non c’è alcuna correlazione necessaria tra l’ipoteca e il pignoramento. Ben potrebbe un immobile rimanere ipotecato senza essere mai sottoposto all’esecuzione forzata. Attenzione però: se non rinnovata, l’ipoteca cessa dopo 20 anni.

Fondo patrimoniale: da cosa tutela?

L’iscrizione di un immobile all’interno del fondo patrimoniale implica il divieto di pignoramento per quei debiti contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia. È il caso delle spese destinate a finalità voluttuarie (beni di lusso, viaggi, ecc.) o speculative (investimenti, ecc.).

Questo significa che tutte le spese necessarie ai bisogni primari della famiglia generano dei debiti per i quali il relativo creditore può ben avviare il pignoramento della casa inserita nel fondo patrimoniale. Si pensi alle spese mediche, per l’istruzione dei figli, a quelle per l’attività lavorativa strumentale al sostentamento, alle spese stesse correlate all’immobile (come il condominio, la ristrutturazione, ecc.).

Tanto per fare un esempio, una persona che non paga il condominio può subire, da parte del condominio stesso, il pignoramento della casa (anche se si tratta dell’unico immobile) benché inserita nel fondo patrimoniale.

Questa regola è sancita dall’articolo 170 del Codice civile

a norma del quale: «L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

Il fondo patrimoniale quindi tutela da tutti quei debiti di natura diversa, non collegati alle esigenze familiari. Si pensi all’acquisto di un’auto di lusso, a una vacanza, a un’investimento la cui finalità esorbita rispetto alle esigenze primarie della famiglia.

Fondo patrimoniale: l’ipoteca è legittima?

Poiché, come anticipato, l’ipoteca è cosa diversa dal pignoramento e non strumentale ad esso, è legittima l’ipoteca sul fondo patrimoniale. La costituzione di un fondo patrimoniale quindi non tutela dall’eventuale ipoteca. Questo vale anche nei confronti del Fisco e, in particolare, di Agenzia Entrate Riscossione. Il creditore può quindi iscrivere ipoteca su un bene inserito nel fondo patrimoniale senza che possa esservi opposizione del debitore. L’ipoteca servirà – semmai un creditore dovesse sottoporre a pignoramento l’immobile (come anticipato, per spese non correlate ai bisogni della famiglia) – a soddisfarsi con preferenza rispetto agli altri creditori.

A fronte di tale orientamento [1], però, ce n’è un altro più restrittivo secondo cui l’ipoteca può essere iscritta su beni conferiti in un fondo patrimoniale – anche per debiti di natura tributaria – ma a condizione che essi siano inerenti ai bisogni della famiglia. Quindi, il creditore che sia a conoscenza del fatto che il debito è stato contratto per esigenze non inerenti alla famiglia non sarebbe legittimato a iscrivere ipoteca e, in tal caso, l’iscrizione sarebbe illegittima. Tale orientamento è stato sposato anche dalla Cassazione secondo cui, in tema di cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate e Riscossione non può iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se il debito del contribuente deriva dalla sua partecipazione societaria e non è stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia [2].

Fondo patrimoniale con minori: per l’ipoteca c’è bisogno del consenso del giudice?

Se è vero che, in presenza di figli minori, la vendita della casa inserita nel fondo patrimoniale richiede l’autorizzazione del giudice tutelare, questo requisito non è necessario invece per l’iscrizione dell’ipoteca. Come chiarito di recente dalla Cassazione [3], può essere ipotecato l’immobile del fondo patrimoniale anche senza l’autorizzazione del giudice tutelare per il minore.

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