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Post di Silvia Ceroni, Partner, Casa & Associati –

Il tema è sempre più scottante: quali sono oggi le più giuste modalità di valutazione della condotta della banca e del merito creditizio nei casi di finanziamenti erogati in periodo Covid, con garanzia pubblica di Mediocredito Centrale o di Sace?

Si ritiene che – nell’indagine sulla fase di erogazione del finanziamento ai fini della verifica della diligenza osservata dalla banca – il primo aspetto da considerare sia quando il finanziamento è stato erogato. In fase di emergenza Covid, il sistema imprenditoriale agognava il prestito bancario agevolato come unico rimedio per tenere aperte le aziende, private della possibilità di svolgere la propria attività, con costi fissi cui far fronte e impegni economici pregressi cui mantener fede.

Prestiti con garanzia, dalla panacea al male?

I prestiti bancari con garanzia statale in quel periodo venivano presentati come una panacea e la legge ne prevedeva l’erogazione tout court, anche per imprese ad elevato rischio finanziario, con controlli del sistema bancario decisamente più blandi ad esclusione delle ipotesi di già conclamata crisi con classificazione negativa in Centrale Rischi o per la pendenza di procedure concorsuali. Le erogazioni per i crediti da 25mila euro (poi elevati a 30mila) venivano assicurate con la presentazione di una semplice autocertificazione, su cui la banca ben poco poteva approfondire anche perché la velocità nell’erogazione aveva la priorità.

Evitare la rimozione catartica

Se non ci fosse oggi una volontà di rimozione catartica di quel periodo storico, ci ricorderemmo che venivano incardinati procedimenti d’urgenza nel caso di mancata o ritardata erogazione dei finaziamenti agevolati e che il c.d. Decreto Liquidità prevedeva la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI al 100% fino a 30.000 “automaticamente, gratuitamente e senza valutazione” nonché l’erogazione del finanziamento “senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo”. Per i finanziamenti fino a 800.000 l’art. 13 del predetto decreto legge prevedeva i benefici anche per imprese classificate in CR come “inadempienze probabili” o “sconfinamenti” purchè non antecedenti al 31.01.2020 nonché per imprese in concordato in continuità depositato prima del 31.12.2019 e con accordi di ristrutturazione o piani attestati ex art. 67 l.fall. prima del 31.12.2019.

La diligenza del buon banchiere

Ma la nostra memoria tende spesso ad essere troppo corta, mentre le prospettive valutative del 2020 e quelle odierne meriterebbero di essere conciliate, cosa non tecnicamente difficile: basterebbe conformare storicamente la diligenza del buon banchiere al momento storico e valutarla con minor rigidità oggi, perché contestualizzata alla legislazione emergenziale vigente al tempo.

(Blue Planet Studio – stock.adobe.com)

Anticipiamo una eccezione che solitamente viene mossa: la normativa emergenziale escludeva la valutazione del merito creditizio solo da parte del Fondo in sede di concessione della garanzia, viceversa non ha mai modificato la normativa sulla valutazione imposta alle banche. Di conseguenza la banca non è mai stata esentata dal fare le verifiche. Effettivamente il MEF, con una nota del 5 maggio 2020, precisava che solo il Fondo di garanzia non era tenuto ad effettuare alcuna valutazione, senza allargare una simile esenzione anche agli istituti di credito eroganti.

Prestiti senza analisi dettagliata, ecco perché

Se rimaneva comunque doverosa la necessità per le banche di effettuare verifiche proprie, nella realtà di fatto tutto veniva richiesto con una modulistica a crocette standard (con invito ad attenersi a quella, pena un più lento esito dell’istuttoria) allegando solo l’ultimo bilancio con autodichiarazione del pregiudizio subìto causa covid, senza spiegazione né ponderazione prospettica dei suoi effetti.

In queste condizioni reali, ad avviso di chi scrive, è più che legittimo che la banca non fosse in grado di effettuare una analisi dettagliata e quindi non potrà che essere commisurata a tali condizioni reali la diligenza richiesta nelle rilevazioni del rischio dell’erogazione.

Valutazione ex ante invece che ex post

L’indagine sull’operato della banca non può essere condotta ex post, va svolta invece una valutazione ex ante, esattamente sovrapponibile a quella che la banca poteva svolgere all’epoca della concessione del credito. Diversamente, si pretenderebbe una diligenza predittiva da parte dell’istituto di credito, e ci parrebbe una pretesa inesigibile.

In assenza di violazioni di norme imperative anche per come la diligenza va mitigata in periodo pandemico, non è da escludersi che il finanziamento in sé rimanga valido, ma che venga accertata solo una responsabilità extracontrattuale della banca.

Prestiti, merito creditizio e garanzia pubblica (assicurata)

Di sicuro una conseguenza che non incida sulla validità del contratto di finanziamento, non è in grado di incidere negativamente né sulla validità della garanzia statale né sulle garanzie personali acquisite parallelamente a quella pubblica.

Ad ogni modo, se il Fondo di garanzia delle PMI non era tenuto in fase emergenziale a verificare il merito creditizio dell’impresa finanziata, significa che tale presupposto non può essere rilevante solo in fase patologica del rapporto e quindi la garanzia pubblica dovrà comunque essere assicurata alla bancaperché concessa senza alcuna violazione di legge.Del resto l’automaticità della concessione della garanzia nel 2020 non può “perdersi per strada” nel 2024.

 

 

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