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Autore immagine: 123rf.com

L’azione di ripetizione dell’indebito è sempre ammessa se il titolo esecutivo cade: così le somme versate vanno restituite.

Sei stato precettato da un creditore per un vecchio debito. Hai abbassato la testa e hai deciso di pagare, per evitare il pignoramento del conto corrente, dello stipendio o dei beni immobili. Però, anche se non ti sei opposto al preannuncio dell’esecuzione forzata, vuoi contestare l’esistenza di quel credito e sei intenzionato a promuovere una causa separata, per far accertare dal giudice che le somme che hai versato non erano dovute. Così ti chiedi: chi ha pagato dopo un atto di precetto può riavere i soldi?

Secondo la Corte di Cassazione sì: non subirai alcuna preclusione per il fatto di aver adempiuto in modo spontaneo all’intimazione di precetto. Il tuo diritto a riottenere le somme è salvo. Per farlo valere, però, dovrai esercitare un’apposita azione, chiamata ripetizione dell’indebito.

In realtà, il debitore dispone di un modo specifico per contestare il precetto e le successive azioni esecutive: può proporre l’opposizione all’esecuzione. Ma non è obbligato a ricorrervi: per la Suprema Corte l’opposizione all’esecuzione costituisce un rimedio facoltativo, che lascia integra la possibilità di ricorrere all’azione di ripetizione dell’indebito. Ed è possibile farlo anche dopo il pignoramento, fino a quando il processo esecutivo non si conclude con la distribuzione dei beni o l’assegnazione del ricavato della loro vendita ai creditori.

Dunque, sino a quel momento, chi ha pagato dopo un atto di precetto può riavere i soldi se promuove questo giudizio di ripetizione dell’indebito e, ovviamente, ne esce vittorioso.

Atto di precetto: cos’è?

L’atto di precetto è una formale intimazione ad adempiere entro un termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica, con l’avviso che altrimenti il creditore avvierà l’esecuzione forzata sui beni del debitore. Il creditore può inviare l’atto di precetto soltanto se è munito di un

titolo esecutivo, cioè di un documento che attesta in modo formale l’esistenza del credito e il suo esatto ammontare. Può trattarsi, a seconda dei casi, di una sentenza di condanna al pagamento di somme, di un decreto ingiuntivo, ma anche di un assegno o di una cambiale protestata.

Il precetto può intimare il pagamento di una somma di denaro, oppure il rilascio di un bene immobile (come avviene a seguito di uno sfratto) o consegnare un bene mobile, come un’autovettura data in leasing. Prima che siano trascorsi i 10 giorni, il creditore non può fare nulla, se non attendere l’adempimento spontaneo del debitore. Scaduto tale termine, potrà intraprendere l’esecuzione forzata, purché ciò avvenga entro 90 giorni (oltre quella data l’atto di precetto perde validità e dovrà esserne notificato un altro).

È il creditore a decidere quali beni o somme pignorare per ottenere il dovuto: potrà trattarsi dei conti correnti del debitore, del suo stipendio o della pensione (in questo caso, il pignoramento avviene presso terzi, cioè nei confronti del datore di lavoro o dell’Inps, che verseranno le somme al creditore anziché al beneficiario) o dei suoi beni, mobili e immobili.

L’opposizione al precetto

Contro il precetto, il debitore può proporre opposizione contestando, a seconda dei casi, l’esistenza stessa del diritto di credito vantato dal creditore, ad esempio perché è intervenuta la prescrizione o il debito è già stato saldato, oppure sollevando eccezioni per vizi procedurali (leggi “Atto di precetto: come difendersi“).

L’opposizione all’esecuzione [1] può bloccare la procedura di espropriazione forzata o sospenderla, con ordinanza emessa dal giudice. Questi problemi, però, non sorgono se il debitore ha spontaneamente adempiuto all’intimazione contenuta nell’atto di precetto e non ha sollevato contestazioni sull’esistenza e sulla validità di questo titolo esecutivo.

L’avvenuto pagamento preclude la possibilità di intraprendere l’esecuzione forzata (o di proseguirla, se era già stata iniziata), perché il creditore è già stato soddisfatto. Talvolta, il pagamento avviene dopo la scadenza del termine intimato e quando il pignoramento è già stato disposto: in tal caso il debitore, salvi diversi accordi, dovrà corrispondere anche le ulteriori spese che il creditore ha anticipato e, infine, la procedura esecutiva sarà dichiarata estinta, con cancellazione degli eventuali vincoli apposti e trascritti sui beni del debitore.

L’azione di ripetizione dell’indebito

La legge [2] dispone che «chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato», cioè di farsi restituire la somma indebitamente versata. Nel caso degli atti di precetto, il fenomeno più frequente si verifica quando il debitore ha pagato in forza di un precetto basato su un decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, che in seguito viene revocato dal giudice, o ridotto rispetto al suo iniziale ammontare.

Qui, la Corte di Cassazione [3] ammette che la successiva caducazione del titolo esecutivo «legittima il debitore a promuovere nei confronti del creditore un autonomo giudizio di ripetizione dell’indebito», e così sorge, rispetto all’atto di precetto iniziale ormai venuto meno, un «distinto obbligo restitutorio» di quanto era stato pagato. Dunque, quando per qualsiasi motivo le ragioni sottese all’atto di precetto cadono, quanto pagato in virtù di esso deve essere rimborsato.

Anche nell’ultima sentenza sul tema [4], la Suprema Corte riafferma tale principio e precisa che l’

azione di ripetizione dell’indebito può essere esperita in qualsiasi momento, purché venga proposta «prima che il processo esecutivo sia definito con la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati o della relativa assegnazione».

Nessun rilievo, invece, può essere mosso contro il debitore per il fatto dell’«adempimento spontaneo dell’obbligazione posto in essere a seguito di intimazione di precetto di pagamento», e per la mancata proposizione dell’opposizione all’esecuzione, la quale, secondo la Suprema Corte, « resta un rimedio facoltativo», e non ha «alcun effetto preclusivo della possibilità per il debitore di esperire una successiva azione di ripetizione di indebito».

Per ulteriori dettagli leggi anche “Ripetizione indebito: ultime sentenze“.

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