Parlare di normativa edilizia non è mai semplice né banale.
L’attuale quadro normativo è composto dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizia) sul quale hanno un effetto determinante un
centinaio di modifiche arrivate in questo ventennio di
applicazione, norme risalenti ad epoche remote, 3 leggi speciali
sul condono edilizio e tanta (tantissima) giurisprudenza.
Ante ’67: facciamo attenzione
Uno dei termini più ricorrenti per chi si occupa di edilizia e
urbanistica è “ante ’67”. Una parola che discende dalla Legge
Ponte 6 agosto 1967, n. 765 (Gazzetta Ufficiale 31/08/1967, n.
218) che ha modificato ed integrato la Legge urbanistica 17
agosto 1942, n. 1150e che ha anche creato molte aspettative tra
chi era convinto bastasse certificare la data di realizzazione di
un immobile come “antecedente all’1 settembre 1967” per considerare
l’intervento “legittimo” (con tutte le conseguenze relative alle
compravendite immobiliari o ai successivi interventi).
In realtà, la Legge Ponte ha “solamente” esteso a tutto il
territorio nazionale l’obbligo di dotarsi dei piani regolatori
territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme
sull’attività costruttiva edilizia (regolamento edilizio). Un
obbligo già presente con la prima legge urbanistica del 1942 che
prevedeva l’obbligo di dotarsi di licenza edilizia per alcuni
territori (aree già urbanizzate) oltre che da molti piani
regolatori e regolamenti edilizi (anche prima del 1942).
Proprio per questo motivo, per stabilire la legittimità di un
intervento (e quindi dell’immobile) occorre verificare se lo stesso
sia stato realizzato in epoca e in un’area in cui era obbligatoria
la licenza edilizia. Non è, infatti, sufficiente la condizione di
“ante ’67” sulla quale occorre appurare anche l’assenza di regole
costruttive nel territorio in cui l’intervento è stato
realizzato.
Lo stato legittimo
Lo stesso art. 9-bis, comma 1-bis del T.U. Edilizia ha
abbandonato l’idea di “ante ’67” nella definizione di “stato
legittimo” dell’immobile o dell’unità immobiliare. Nella
formulazione inserita dall’art. 10, comma 1, lettera d) del Decreto
Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), lo stato legittimo
relativo agli “immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio”, è
desumibile “dalle informazioni catastali di primo impianto
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche,
gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali“.
Si fa, quindi, riferimento all’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, che cambia
per ogni territorio.
Cosa cambia con la riforma del d.P.R. n. 380/2001
È in corso di lavorazione il progetto di riforma del d.P.R. n.
380/2001 che dovrebbe vedere la luce nel 2024 dopo che sarà
predisposta dal Parlamento una legge delega al Governo. Si tratterà
di un Decreto Legislativo che dovrebbe essere realizzato sulla base
di una bozza messa a punto da un Tavolo Tecnico promosso dal MIT e
costituito presso il CSLLPP, a cui hanno partecipato i Ministeri
delle Intrastrutture, di Beni culturali, della Funzione pubblica e
dell’Interno, oltre che ANCE, ANCI, Regioni e Rete delle
Professioni Tecniche.
Il progetto di riforma, oltre che prendere in considerazione le
mutate esigenze del patrimonio edilizio italiano (non più votate
all’espansione ma al recupero dell’esistente), dovrebbe modificare
parecchio le possibilità di sanare eventuali piccole e grandi
difformità edilizie.
All’interno della nuova bozza in esame, il tema della sanatoria
edilizia è stato suddiviso in 3 parti distinte:
- l’accertamento di conformità per violazioni formali della
disciplina urbanistica ed edilizia; - l’accertamento di conformità per violazioni conformi alla
sopravvenuta disciplina urbanistica ed edilizia; - gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima dell’entrata
in vigore della legge 765/1967.
Relativamente a quest’ultimo punto la scelta (molto forte ma
condivisibile) è quella di uniformare il territorio italiano
considerando legittimi (senza alcuna necessità di scovare leggi,
piani regolatori e regolamenti), gli interventi edilizi eseguiti ed
ultimati prima dell’1 settembre 1967, data di entrata in vigore
della legge 6 agosto 1967 n. 765, ivi compresi quelli ricadenti
all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone
destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo
strumento urbanistico all’epoca vigente.
Una scelta che faciliterebbe notevolmente il lavoro dei
professionisti incaricati che per dimostrare l’esecuzione ed
ultimazione delle opere ed interventi entro l’1 settembre 1967
potrebbero utilizzare riprese fotografiche, estratti cartografici,
planimetrie catastali, documenti d’archivio o altro mezzo idoneo.
Non assumerebbero valore di prova le dichiarazioni
testimoniali.
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