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La pandemia da COVID-19 ha portato all’emanazione di diversi provvedimenti legati all’emergenza non solo, sanitaria, ma anche economica e finanziaria. 

L’art. 5 del D.L. 23/2020 che ha modificato l’art. 389 del D.Lgs. 14/2019, che prevedeva l’originaria entrata in vigore del nuovo CCII al 15 agosto 2020, dispone il rinvio al 1° settembre 2021

Nel rinvio sono comprese le norme del nuovo CCII che riguardano le nuove procedure applicabili al sovraindebitamento, e quindi per applicare le novità, la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata del sovraindebitato e la nuova esdebitazione, occorrerà aspettare il 1° settembre 2021, 

La pandemia creerà purtroppo effetti negativi sulle imprese e sui professionisti con contrazioni significative degli ordini e dei fatturati, con riduzione dei margini di guadagno ed una conseguente necessità di maggiori mezzi finanziari a disposizione, elevando in tal modo i livelli di indebitamento. Anche il settore delle famiglie e dei consumatori subirà gli effetti dei licenziamenti, delle casse integrazioni, del mancato incasso di affitti, delle perdite di redditi, con riduzioni significativa del potere d’acquisto di beni e servizi, e spesso ricorrerà a ristrutturare vecchi finanziamenti a sottoscriverne di nuovi, aumentando l’indebitamento complessivo. Di conseguenza si prevede una grave crisi di liquidità che sfocerà in una crisi irreversibile di inadempimenti contrattuali e si prevede anche nei prossimi mesi ad un maggior ricorso alla procedure di crisi da sovraindebitamento, per le quali per i motivi sopra citati, continuerà ad applicarsi la Legge 27 gennaio 2012 n. 3, per quelle aperte fino al 31 agosto 2021.

Ma vediamo in sintesi i tratti dell’istituto rinviando per l’approfondimento all’e-book  Procedure composizione crisi sovraindebitamento – eBook

Il debitore in stato di sovraindebitamento, per poter essere ammesso ad una delle tre procedure richieste, deve rispettare i requisiti oggettivi, soggettivi e l’ambito territoriale, e non trovarsi in una delle condizioni di inammissibilità.
Occorre richiedere l’intervento di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), il quale nominerà un Gestore che aiuterà il debitore alla predisposizione di una proposta. Quest’ultima dovrà contenere una serie di informazioni utili ad evidenziare le cause del sovraindebitamento ed il comportamento tenuto dal debitore, nonché il piano che si intende attuare per soddisfare i creditori secondo le condizioni stabilite.
 

1) I requisiti oggettivi della crisi da sovraindebitamento


La Legge 3/2012 all’art. 6 comma 2 lett. a) precisa che per “sovraindebitamento” si intende: la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente.


In particolare, il debitore deve trovarsi


  • in una situazione di perdurante squilibrio: non è sufficiente che sia indebitato, condizione nella quale una azienda o una persona possono trovarsi ma restando in grado di pagare i debiti; si deve verificare una sproporzione tra le risorse disponibili e gli impegni assunti, tale da non permette di assolvere gli impegni secondo i normali tempi e le normali condizioni delle contrattazioni. Per ogni situazione il Gestore della crisi, nell’ambito della sua attività di supporto al debitore, dovrà valutare sicuramente anche gli aspetti numerici che non sono secondari, ma servono a rafforzare il principio. Non deve nemmeno trattarsi di una situazione risolvibile con i normali strumenti, ma di una situazione che non permette di pensare ad altre soluzioni future. Va quindi valutata la situazione complessiva di incapacità di adempiere e non la situazione di raffronto con il singolo debito; questo vale sia per la persona fisica (consumatore) che per le imprese. Di solito il debitore arriva ad essere sovraindebitato con rilevanti debiti scaduti, anche da parecchio tempo, senza avere i mezzi finanziari sufficienti per adempiere.

  • tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile: il confronto va fatto tra tutti gli impegni assunti rispetto al patrimonio liquidabile nel breve termine. In sostanza un debitore potrebbe anche avere consistenze di beni significative, ma per motivi diversi (situazioni oggettive o andamento di mercato) non sono alienabili; in tal caso il patrimonio non è prontamente liquidabile ed il debitore non riesce a rispettare gli impegni.

  • che determina la rilevante difficoltà di adempiere ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente: il debitore è in oggettive difficoltà a soddisfare gli impegni non solo in un determinato momento, ma si trova in una definitiva incapacità di far fronte ai propri impegni con regolarità (il debitore che ha contratto un mutuo con rata da euro 2.000 al mese e che perde definitivamente il lavoro, diventa un soggetto che sia oggi, sia domani non potrà adempiere).


Per quanto riguarda il consumatore, occorre l’ulteriore requisito che le obbligazioni assunte siano estranee all’attività imprenditoriale e professionale.

 

2) I requisiti soggettivi della crisi da sovraindebitamento


Possono accedere alla procedura:


  •  I consumatori, ovvero persone le fisiche private. L’art. 6 della Legge 3/2012 fornisce la seguente definizione: si intende per “consumatore”: il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.


  • i debitori non soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal CAPO II (imprese soggette a procedure concorsuali diverse dalla presente), ovvero i cosiddetti imprenditori commerciali sotto-soglia. L’art. 1 della Legge Fallimentare dispone quanto segue:


Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti.

• aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300,000;

• aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data del deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 200.000;

• avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.

* gli importi possono essere soggetti a modifiche con Decreto del Ministero della Giustizia


Per quanto riguarda i parametri sopra indicati, dell’attivo patrimoniale e dei ricavi, il Legislatore fa riferimento agli “esercizi”, ovvero ai periodi definiti come tale e chiusi ai fini del bilancio.  Gli OCC dovranno quindi come prima analisi verificare i limiti di non fallibilità, in quanto in caso contrario non potranno essere attivate le procedure previste per il sovraindebitamento.      


I soggetti ammessi alla crisi da sovraindebitamento sono:


  • gli imprenditori commerciali sotto soglia che non raggiungono i parametri previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare, indipendentemente dall’attività svolta e dalla forma giuridica;

  • gli imprenditori agricoli che esercitano le attività indicate all’art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) sia in forma individuale che in forma societaria;

  • le start up innovative costituite ai sensi del D.L. 179/2012 conv. dalla Legge 221/2012, entro 4 anni dalla costituzione;

  • gli ex soci illimitatamente responsabili di società di persone che non ricoprono più tale qualifica da più di un anno, in quanto non possono essere dichiarati falliti in base all’art. 10 della L. F.;

  • i soci, di società di capitali soggette al fallimento, per i soli debiti e le sole garanzie personali (sono esclusi i debiti societari);

  • l’imprenditore cessato, con cancellazione dal registro delle imprese da oltre un anno;

  • i professionisti intellettuali, che esercitano attività regolamentate da leggi speciali con conseguente iscrizione ad un albo e i professionisti non iscritti;

  • gli artisti che non esercitano l’attività in forma di impresa;

  • le associazioni professionali, le società tra professionisti, che esercitano attività regolamentate da leggi speciali e non;

  • gli enti privati, i consorzi, le associazioni e le fondazioni che non hanno come scopo l’esercizio di una attività commerciale e non siano soggetti a liquidazione coatta amministrativa.


Rimane il dubbio se possa avvalersi della Legge 3/2012 l’imprenditore commerciale sopra-soglia, che inizialmente aveva debiti scaduti e non pagati inferiori a 30.000 euro, ma poi gli stessi risultano superiori nel corso del procedimento o anche successivamente all’omologa; si ritiene che ricada nel fallimento con risoluzione dell’accordo di composizione della crisi. Un altro dubbio potrebbe riguardare gli enti pubblici; si ritiene non siano ammessi in quanto per loro è prevista una autonoma procedura di liquidazione.


Per accedere ad una delle procedure occorre trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ed essere tra i soggetti ammessi.

 

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