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  • L’atto di precetto costituisce uno strumento mediante il quale si dà avvio alla procedura esecutiva, invitando all’adempimento.
  • Il decreto ingiuntivo è una procedura accelerata con cui ottenere l’adempimento al diritto di credito in tempi celeri. 
  • Il decreto ingiuntivo si distingue dall’atto di precetto, in quanto titolo esecutivo emesso dall’autorità giudiziaria, mentre l’atto di precetto è un invito del creditore ad adempiere.

Il decreto ingiuntivo è un atto di una procedura accelerata e semplificata con cui si cerca di ottenere l’adempimento. Esso costituisce titolo esecutivo, che consente successivamente di avviare la procedura esecutiva.

Il precetto, invece, è il primo atto con cui si dà inizio alla procedura esecutiva. Non costituisce titolo, ma è un invito ad adempiere. È normalmente notificato congiuntamente al titolo esecutivo. 

Laddove fossi interessato a conoscere le caratteristiche e le differenze tra i due atti ti invitiamo alla prosecuzione dell’articolo.

Che cos’è il precetto? 

Analizziamo prima di tutto cosa sia il precetto. Secondo un primo orientamento è un atto stragiudiziale con cui si dà inizio al procedimento esecutivo. Ha come esclusivo destinatario il debitore, in quanto contiene l’ultima intimazione al pagamento prima di procedere in via coattiva.

Altro indirizzo, invece, assimila l’atto di precetto ad una citazione, con la quale si introduce un giudizio. A sostegno vi sarebbe anche l’art. 2943 c.c., che elenca tra gli atti introduttivi del processo anche il precetto. 

L’adozione della prima o della seconda tesi comporta una serie di ripercussioni pratiche. Laddove sia considerato atto stragiudiziale può essere redatto e notificato dal creditore. Se è atto giudiziale invece serve l’assistenza dell’avvocato

Il precetto, qualunque sia la tesi accolta, arriva all’esito di un lungo tentativo di ottenere il pagamento. In molti casi, una parte della prestazione è stata già adempiuta, ma nel frattempo il creditore ha sostenuto spese, sono maturati interessi moratori e altri oneri.
Quindi, nell’atto di precetto, in primo luogo, devono essere rideterminate le somme che sono dovute al creditore. 

Tra gli altri elementi che devono essere necessariamente contenuti c’è l’obbligo di adempiere, quindi l’intimazione al pagamento. Devono anche essere individuate le parti, in particolare il creditore attuale verso il quale deve essere adempiuto l’onere, che potrebbe essere cambiato nel tempo. Di seguito esamineremo tutti i requisiti formali dell’atto. 

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1. Precetto e pignoramento

L’atto di precetto deve essere notificato al debitore. Dopo la regolare notifica, il creditore deve attendere almeno 10 giorni, prima di procedere ad avviare la procedura esecutiva, mediante redazione dell’atto di pignoramento.

Il giudice potrebbe anche autorizzare il creditore ad agire prima dei 10 giorni, con decreto in calce all’atto di precetto quando vi è pericolo che nelle more si renda impossibile l’esecuzione della prestazione.

Il creditore può fare pignoramento tramite apposita istanza: deve esibire il titolo esecutivo e l’atto di precetto, ritualmente notificati. 

L’atto di pignoramento è posto in essere dall’ufficiale giudiziario. Comporta come principale effetto quello di realizzare l’inefficacia relativa di atti di disposizione sul patrimonio; ciò significa che l’atto resta valido tra le parti, ma non è opponibile al creditore. 

Nella sostanza, comunque, realizza un’ingiunzione formale al debitore. Si chiede di non procedere a porre in essere negozi o qualsiasi altra attività che possa pregiudicare l’esecuzione coatta. L’atto di pignoramento deve essere notificato entro 90 giorni dal precetto, dopodiché questo perde efficacia. 

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2. Atto di precetto: la nuova formula

L’ atto di precetto deve contenere una serie di indicazioni specifiche che sono state oggetto di riformulazione negli anni. Ovviamente, il contenuto varia a seconda che ci sia un pignoramento mobiliare o immobiliare, che prenderemo in considerazione come fattispecie esemplificativa.

In primo luogo deve contenere i requisiti richiesti dall’art. 125 cpc:

  • l’ufficio giudiziario,
  • le parti; 
  • l’oggetto;  
  • le ragioni della domanda; 
  • le conclusioni o l’istanza, 
  • sia l’originale sia le copie da notificare, devono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore con indicazione del proprio codice fiscale.

Inoltre, dovrà contenere l’intimazione ad adempiere. Ciò comporta che dovranno essere indicati:

  1. l’invito ad adempiere;
  2. il termine entro il quale adempiere;
  3. l’avvertimento che, se non si procederà ad adempiere, sarà avviata la procedura esecutiva. 

Come già evidenziato, deve essere espressamente indicata la somma dovuta, anche in considerazione delle spese e degli interessi da pagare. Se viene indicata una somma più alta di quella dovuta, il debitore può presentare opposizione. L’avviso dell’imminente esecuzione è la data di notifica del precetto. Inoltre, l’atto di precetto deve necessariamente essere sottoscritto dal creditore. 

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3. Precetto e requisiti a pena di nullità 

Alcuni requisiti sono richiesti a pena di nullità. Ad esempio, l’indicazione attualizzata di entrambe le parti, sia creditore sia debitore. Sappiamo infatti che il creditore potrebbe mutare nel corso del tempo.

Inoltre, dovrà essere indicata a pena di nullità anche la data in cui diventa esecutivo il titolo. La giurisprudenza ha stabilito che anche alla trascrizione integrale è un requisito richiesto a titolo di l’invalidità.

Inoltre, dovrà essere avvisato il debitore che potrà anche risolvere la propria situazione di sovraindebitamento avvalendosi di un organo di composizione della crisi. Infine, il debitore deve essere invitato ad eleggere o dichiarare domicilio.

4. Rateizzazione del precetto

L’art. 495 cpc disciplina la c.d. conversione del pignoramento: con ciò si intende in primo luogo la sostituzione dei beni oggetto di pignoramento. Tuttavia, la norma attribuisce al debitore un’ulteriore possibilità, quella di procedere alla sostituzione con un pagamento rateale.

La norma dispone che il giudice possa procedere ad attribuire al debitore il beneficio di provvedere al pagamento in rate della somma dovuta, tramite l’ordinanza con cui autorizza la sostituzione. La somma deve essere calcolata considerando anche gli interessi da pagare, secondo il tasso legale o convenzionale. Le rate massime ammesse sono 48. 

Il giudice può concedere il beneficio se sussistono giustificati motivi che legittimano l’adozione della misura. Le ragioni possono essere molteplici, anche le sole condizioni patrimoniali del debitore. 

Il giudice provvede ad attribuire al creditore o distribuire tra i più creditori le somme ricavate dalle rate, procedendo a versare il ricavato ogni 6 mesi. Se il debitore, poi, non procede a pagare le rate, egli decadrà automaticamente dal beneficio. Tale effetto sanzionatorio può operare anche nel caso di mancato pagamento di una sola rata. 

Le somme fino a quel momento versate entrano a far parte del pignoramento. Non sarà più possibile richiedere una successiva conversione. Ove ne faccia richiesta il creditore, il giudice può disporre la vendita dei beni che erano stati originariamente pignorati. 

5. Notifica del secondo precetto prima della scadenza del primo

Un atto di precetto può essere notificato diverse volte in base sempre allo stesso titolo. In genere, si deve aspettare la scadenza, anche perché la funzione principale è quella di rinnovare la notifica per procedere ad esecuzione forzata. 

Il precetto perde efficacia dopo 90 giorni: dal 91esimo non potrà più essere effettuato il pignoramento. Quindi, prima della scadenza, il secondo atto è sostanzialmente inutile.

Talvolta però potrebbe anche integrare una condotta scorretta. Dunque, non agire prima della scadenza può prevenire eventuali condotte contrarie ai doveri di buona fede e correttezza. Infatti, se sono notificati più precetti, prima della scadenza, questi saranno riferiti allo stesso credito, potendo dare origine ad un frazionamento dello stesso.

Si realizza una duplicazione della pretesa creditoria. La giurisprudenza ha infatti affermato che se viene notificato un primo precetto, a cui segue una seconda notifica relativa allo stesso titolo giudiziale, avente ad oggetto somme diverse, dà origine ad una duplicazione che integra una condotta abusiva dei mezzi processuali a disposizione. Infatti, il creditore avrebbe dovuto procedere ad un’unica notifica dell’atto di precetto. 

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6. Notifica precetto in rinnovazione senza titolo

La notifica dell’atto di precetto, in genere, avviene a scadenza del termine di efficacia di 90 giorni. Esso deve essere rinnovato unitamente alla comunicazione del titolo esecutivo. 

Tuttavia, questa regola subisce delle eccezioni. Per esempio, nel caso dell’art. 654 co 2 cpc. Questa ipotesi si verifica in caso di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, ossia quella categoria di decreti che diventano esecutivi dopo il termine di 40 giorni per esperire opposizione. 

Decreto ingiuntivo: cos’è

La procedura mediante decreto ingiuntivo è un modo più rapido per ottenere l’adempimento in tempi brevi. Tuttavia, non è sempre possibile ricorrere a questo strumento. È necessario che ci sia la prova scritta, come un contratto, del diritto di credito.

L’istanza proviene dall’avvocato del creditore che deposita la documentazione in cancelleria. Il giudice poi provvede ad emettere il decreto, con l’invito ad adempiere nel termine di 40 giorni. L’atto deve essere notificato al debitore entro 60 giorni, altrimenti perde efficacia.

Nello stesso termine dalla notifica, il debitore può tutelare la propria posizione mediante opposizione. Se il debitore non paga e non presenta opposizione, il decreto diventa definitivo al quarantunesimo giorno. Da questo momento in poi equivale a sentenza, cioè è titolo esecutivo, che consente di procedere al pignoramento. Ovviamente, sempre al fine di procedere a tale azione esecutiva, dovrà comunque essere notificato il precetto.

Quindi, tra notifica del decreto e precetto normalmente trascorrono almeno i 40 giorni concessi per l’adempimento. Se il decreto è notificato l’ultimo giorno disponibile, tra decisione del giudice, con la quale emana il decreto, e data in cui è possibile la notifica del precetto, intercorrono 100 giorni.

Il decreto ingiuntivo è una procedura molto vantaggiosa proprio per la celerità. Si consente in breve tempo alla definizione della controversia. Inoltre, si connota anche per una maggiore semplicità della procedura, oltre a comportare una riduzione dei costi processuali.

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È possibile notificare il precetto e il decreto ingiuntivo insieme?

Come abbiamo visto, normalmente l’atto di precetto è notificato dopo il titolo esecutivo, in questo caso il decreto ingiuntivo. Tuttavia, può accadere che siano notificati congiuntamente. In questa evenienza è necessario procedere a redigere l’atto di precetto a seguito del decreto ingiuntivo, nelle forme dell’art. 479 cpc.

Inoltre, la norma espressamente richiede che, quando i due atti siano notificati congiuntamente, sia effettuata notifica personale. Ciò implica che:

  • deve essere indirizzata al destinatario del decreto e dell’atto di precetto;
  • si deve effettuata a mani proprie, cioè l’ufficiale giudiziario provvede a comunicare direttamente al destinatario la notifica. Se questo si rifiuta di riceverla, si intende ad ogni modo effettuata e viene segnalato nella relata di notifica. 

Che differenza c’è tra decreto ingiuntivo e precetto

Come è evidente, il decreto ingiuntivo e il precetto sono due atti nettamente distinti. In primo luogo, la differenza è cronologica.

Il decreto ingiuntivo deve necessariamente precedere l’atto di precetto, in quanto è uno strumento sostitutivo della sentenza, che integra titolo esecutivo, normalmente notificato mediante atto di precetto. Quest’ultimo non è quindi un titolo esecutivo, ma una comunicazione con cui si invita nuovamente all’adempimento e si dà inizio alla procedura esecutiva. 

Inoltre, il decreto ingiuntivo è un atto dell’autorità giudiziaria, poiché viene emesso dal giudice, mentre, il precetto è un atto che viene posto in essere dalla parte stessa, grazie alla collaborazione del difensore.

Sia il decreto ingiuntivo sia il precetto possono essere oggetto di opposizione. Ovviamente, non è possibile contestare in sede di opposizione al precetto tutti i motivi che potevano esser fatti valere in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.

Decreto ingiuntivo e precetto – domande frequenti

Quando decade il decreto ingiuntivo?

Il decreto ingiuntivo ha validità per 10 giorni successivi alla notifica, se effettuata entro 60 giorni dall’emissione.

Cosa viene prima del precetto?

È necessario ottenere il titolo esecutivo, che può essere anche il decreto ingiuntivo.

Cosa arriva dopo il decreto ingiuntivo?

Se il debitore non paga, si dà avvio all’azione esecutiva con la notifica del precetto.

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