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Chi può accedere al regime forfettario nel 2023?

Nel 2023 possono accedere al forfettario, o rimanere in questo regime se lo avevano già scelto nell’anno precedente, gli agenti di commercio che nel 2022 non abbiano superato gli 85.000€ di ricavi lordi.

 

L’innalzamento della soglia di accesso e permanenza da 65.000€ a 85.000€ rappresenta la vera grande novità apportata dalla Legge di Bilancio 2023 pubblicata in GU n.303 del 29 dicembre e in vigore dal 1 gennaio 2023.

 

Che cosa succede se nel 2023 supero la soglia degli 85.000€?

Fino al 2022, come abbiamo detto, la soglia di permanenza nel regime forfettario era 65.000€. Dal 2023 è salita ad 85.000€.

Se nel corso del 2022 si superava la soglia prevista, l’agente di commercio rimaneva in forfettario per tutto l’anno corrente, indipendentemente da quanto superasse tale limite. Nell’anno successivo, nel 2023, sarebbe passato obbligatoriamente al regime semplificato o ordinario.

Con la nuova flat tax – ed ecco un’ulteriore novità introdotta – se si superano gli 85.000€ ma si resta entro i 100.000€ si resta in forfettario per tutto l’anno corrente.


Se, invece, si sfora anche la soglia dei 100.000€ nel corso del 2023, il regime contabile cambia già da quest’anno.
Si passa, dunque, direttamente in semplificato o ordinario.


Attenzione quindi a documentare i costi anche se si è in forfettario
, perché se si dovessero superare i 100.000€ l’iva si pagherebbe solo sulla parte eccedente questa soglia, ma le imposte dirette (IRPEF e addizionali regionali e comunali) si pagherebbero su tutto l’utile del 2023 (differenza ricavi/costi). Se non si hanno costi documentati, la somma delle imposte da pagare sarebbe una bella batosta!

Quali sono le cause di esclusione per l’accesso al regime forfettario?

Come abbiamo già detto, non possono aderire al regime forfettario nel 2023 gli agenti di commercio che nel 2022 abbiano superato la soglia dei ricavi lordi di 85.000€.

 

Sono esclusi anche i soci delle società, con delle eccezioni, che vediamo di seguito.

 

Società di persone (Sas e Snc)

Se sei attualmente socio di società di persone NON hai il requisito soggettivo per entrare nel regime forfettario. In parole povere, se hai una quota in una società di persone e volessi aprire anche una ditta individuale non potesti farlo in regime forfettario. Condizione diversa se avessi cessato la qualifica di socio entro il 31/12 e volessi aprire la partita iva nel corso del 2023: in questo caso potresti aderire al forfettario.

 

Socio di S.r.l.

Se sei socio di una S.r.l. non è detto che tu non possa aderire al regime forfettario. Infatti, non maturi i requisiti per aderire al forfettario nel caso in cui come agente di commercio con partita iva in ditta individuale fatturassi a una S.r.l. che ha il tuo stesso codice Ateco e della quale detieni il controllo diretto o indiretto.

Il controllo diretto si configura in caso di possesso personale di quote della società stessa; il controllo indiretto si configura se a detenere quote della società siano parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo.

 

Facciamo un esempio pratico per chiarire la situazione: sei agente di commercio con codice Ateco nel settore alimentare e hai un mandato per una S.r.l. con lo stesso codice Ateco, di cui tua moglie è in possesso di quote societarie o tu stesso ne possiedi delle quote, ecco in questo caso non puoi aderire al regime forfettario.

 

Impresa familiare

Il collaboratore di un’impresa individuale che volesse aprire una partita iva in ditta individuale non avrebbe i requisiti per aderire al regime forfettario.

 

Agente di commercio in ditta individuale con un collaboratore

Se sono agente di commercio in ditta individuale e ho un collaboratore che percepisce un compenso superiore a 20.000€ non ho i requisiti soggettivi per aderire al forfettario.

 

Agente di commercio in pensione che continua l’attività

Se sei un agente di commercio che percepisce già la pensione ma stai continuando a lavorare può aderire al regime forfettario solo se il reddito annuo lordo della pensione non supera il limite dei 30.000€.

 

Come si calcola il reddito imponibile in regime forfettario?

Sull’ammontare dei ricavi, deve essere applicato un coefficiente di redditività prestabilito e che cambia a seconda dell’attività. 

 

Per gli agenti di commercio questo coefficiente è pari al 62%, in quanto viene loro riconosciuta la deduzione di una spesa forfettaria pari al 38%.

 

Ai consulenti finanziari viene, invece, riconosciuta la deduzione di una spesa forfettaria pari al 22% a cui corrisponde un coefficiente di redditività del 78%.

 

Dal reddito tolto, si sottrae dunque la spesa forfettaria e dal risultato vanno ancora dedotti i costi dei contributi previdenziali INPS ed Enasarco.

 

Sul reddito imponibile si calcola, infine, l’imposta sostituiva del 15% – che diventa 5% in caso di nuova impresa con determinati requisiti – che accorpa l’IRPEF e le addizionali regionali e comunali.

 

Come valutare la convenienza del forfettario: il consiglio dei consulenti di Radio Agenti

Non c’è altro modo per valutare la convenienza di un regime fiscale piuttosto che un altro se non conti alla mano!

 

Due sono gli aspetti che vanno verificati:
1) l’ammontare delle spese per l’attività, delle spese sanitarie, di eventuali costi che si sostengono per il fondo pensione integrativo, delle deduzioni accumulate per spese di ristrutturazione – molto diffuse in questo periodo, visti i bonus statali concessi –, l’ammontare dell’ammortamento dell’auto

 

2) la dichiarazione iva e il suo ammontare (utenze, acquisito auto, commercialista, carburante, pedaggi autostradali, cancelleria, informatica, pasti…).

Considerate le spese che non si potranno più dedurre in forfettario e l’iva che non si potrà più detrarre, possiamo verificare se la deduzione forfettaria delle spese (ricordiamo, del 38% per gli agenti di commercio e del 22% per i consulenti finanziari) è conveniente rispetto a quella in semplificato o in ordinario.

In linea di massima, il regime forfettario è tanto più conveniente quanto più ci si avvicina alla soglia limite di permanenza nel regime. Ricordiamo, infatti, che dal 2022 le fasce IRPEF sono cambiate: con un reddito imponibile da 50.000€ in poi si rientra già nella fascia di tassazione più alta, pari al 43%, a cui vanno aggiunte le addizionali.

Richiedici le tabelle gratuite che abbiamo preparato e in cui confrontiamo il regime forfettario con il regime semplificato/ordinario.

Hai una domanda sul regime forfettario del 2023? Leggi le domande più frequenti oppure scrivici un WhatsApp al 329.672.55.62

— © Riproduzione riservata

 



 

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