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Siamo alle battute finali ma è ormai chiaro il volto che
assumerà il d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) dopo che la legge di conversione del
D.L. n.
69/2024
(Decreto Salva Casa) sarà definitivamente approvata e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Salva Casa: le modifiche apportate dalla legge di
conversione

Sono parecchi gli interventi di modifica al testo predisposto
dal Governo, molti dei quali rilevanti e che aggiungono ulteriori
articoli al Testo Unico Edilizia
(TUE)
. Tra le novità da segnalare:

  • l’inserimento del comma 1-quater all’art. 2-bis (Deroghe in
    materia di limiti di distanza tra fabbricati) che consente gli
    interventi di recupero dei sottotetti in deroga al rispetto delle
    distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che:

    • siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della
      realizzazione dell’edificio;
    • non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie,
      all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti
      perimetrali;
    • sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal
      titolo che ne ha previsto la costruzione.
  • la modifica alla definizione di stato legittimo che consentirà
    di utilizzare il titolo, rilasciato o assentito, che ha
    disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato
    l’intero immobile o l’intera unità immobiliare, a condizione che
    l’amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo,
    abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con
    gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
    parziali;
  • la differenziazione tra stato legittimo dell’edificio e
    dell’unità immobiliare al suo interno;
  • la precisazione su cosa significa cambio di destinazione d’uso
    “senza opere”;
  • le nuove disposizioni che consentono di asseverare la
    conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie dei mini
    appartamenti;
  • l’allungamento dei tempi (motivata) per la demolizione
    dell’abuso e ripristino dello stato dei luoghi;
  • le nuove ipotesi di tolleranze costruttive;
  • l’eliminazione dell’asseverazione tecnica per la verifica di
    sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi per le
    nuove tolleranze;
  • la regolarizzazione delle varianti in corso d’opera che
    costituiscono parziale difformità dal titolo rilasciate prima della
    data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e che
    non sono riconducibili ai casi di cui all’articolo 34-bis;
  • l’estensione della sanatoria semplificata alle ipotesi di
    variazioni essenziali.

Come cambia l’agibilità per i mini appartamenti

Tra le novità inserite dalla VIII Commissione, da segnalare
l’integrazione all’art. 24 (Agibilità) dei seguenti commi:

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui
all’articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle
condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e
dell’acquisizione dell’assenso da parte dell’amministrazione
competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti
igienicosanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico
progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del
progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti
ipotesi:

a) locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70
metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima,
comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al
limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a
38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per
due persone.

5-ter. L’asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa
ove sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità, in relazione
alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989,
n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti
condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi
di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche
igienicosanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di
ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in
relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni
igienico-sanitarie dell’alloggio, ottenibili prevedendo una
maggiore superficie dell’alloggio e dei vani abitabili ovvero la
possibilità di un’adeguata ventilazione naturale favorita dalla
dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d’aria
trasversali e all’impiego di mezzi di ventilazione naturale
ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza
minima e superficie minima dei locali previste a legislazione
vigente.

Sostanzialmente:

  • il comma 5-bis prevede una deroga espressa per la segnalazione
    certificata di agibilità (SCA) per i mini appartamenti ovvero le
    unità immobiliari nelle condizioni di cui alle lettere a) e
    b);
  • il successivo comma 5-ter consente l’asseverazione del
    progettista di cui al precedente comma ove sia soddisfatto il
    requisito dell’adattabilità e sia soddisfatta almeno una delle
    condizioni di cui alle lettere a) e b);
  • il comma 5-quater fa salve le deroghe ai limiti di altezza
    minima e superficie minima dei locali previste a legislazione
    vigente.

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