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     Indice

  1. Disciplina generale
  2. Gli artt. 91 e 92 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12
  3. Tipologie di termini processuali
  4. Quando non è prevista la sospensione feriale dei termini?

1. Disciplina generale

La sospensione feriale dei termini è disciplinata dal Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12 – Ordinamento giudiziario – e dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742 -Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale – modificata dal Decreto Legge 27 giugno 2015, n. 83 – Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria -. L’art. 90 del Regio Decreto 1941/12, rubricato – Ferie dei magistrati durante l’anno giudiziario – dispone che: I magistrati che esercitano funzioni giudiziarie hanno  un  periodo annuale di ferie di quarantacinque giorni. Per i magistrati della Corte suprema di cassazione, delle Corti  di appello  e  dei  Tribunali, (…) il  periodo  è  fissato  al  principio  di  ogni  anno  con  decreto ministeriale”. Tale disposizione va letta in combinazione con l’art. 1 della legge 1969/742: “Il decorso dei  termini  processuali  relativi  alle  giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è  sospeso di diritto dal 1º  al 31 agosto di ciascun anno, e riprende  a  decorrere  dalla  fine  del periodo di sospensione.  Ove  il  decorso  abbia  inizio  durante  il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito  alla  fine  di detto periodo.  La  stessa  disposizione  si  applica  per  il  termine   stabilito dall’articolo 201 del codice di procedura penale”. La sospensione feriale dei termini implica che, laddove un termine scadesse in uno dei giorni del mese di agosto, il medesimo termine verrebbe differito al mese successivo. Nel range tra l’1 e il 31 agosto non si svolgono udienze salvo quelle improrogabili e in settori particolarmente importanti. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 42361/2017, ha statuito che   la sospensione feriale non riguarda i termini per la redazione della sentenza, neanche a seguito della riduzione da 45 a 30 giorni del periodo annuale di ferie dei magistrati stabilita dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile -.

2. Gli artt. 91 e 92 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12

Due norme particolarmente importanti che delineano la disciplina in scrutinio sono rappresentate dagli artt. 91 e 92 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12. L’art. 91 rubricato – Affari penali nel periodo feriale dei magistrati – statuisce che: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed  i tribunali trattano le cause penali relative ad imputati detenuti o  a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza.” Il successivo art. 92 – Affari civili nel periodo feriale dei magistrati – dispone che: “Durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed  i tribunali trattano le cause civili relative ad alimenti, alla materia corporativa,  ai   procedimenti cautelari, (ai   procedimenti   per l’adozione  di  provvedimenti  in  materia  di   amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai  procedimenti)  per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all’esecuzione, nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei  fallimenti, ed  in  genere  quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione  di  urgenza  è fatta  dal presidente in calce alla citazione o al  ricorso, con decreto  non impugnabile, e per le cause già  iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.” Quindi, se il decorso dei termini inizia durante il periodo di sospensione feriale, ovverosia nel mese di agosto, l’inizio è posticipato alla fine di detto periodo.


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3. Tipologie di termini processuali

Una prima distinzione da effettuare in materia di termini processuali è quella tra termini giudiziali, stabiliti dal giudice di volta in volta nel corso del giudizio, e termini legali ovvero quelli stabiliti dal legislatore. Sono definiti iniziali quei termini che disciplinano il termine a partire dal quale è possibile eseguire un determinato atto. Sono termini finali quelli che disciplinano la commissione di un atto entro e non oltre una data prestabilita. Ed ancora, i termini possono essere acceleratori nel momento in cui viene fissata la data entro cui compiere una determinata azione, dilatori nel momento in cui stabiliscono il termine a partire dal quale si può eseguire un determinato fatto. Con riferimento agli effetti che scaturiscono dalla loro mancata osservazione entro i termini si distinguono in ordinatori, quando non determinano alcuna decadenza, perentori, quando il decorso, infruttuoso, del tempo comporta la decadenza di compiere un determinato atto.

4. Quando non è prevista la sospensione feriale dei termini?

Non tutti gli atti giudiziali e tutte le azioni tollerano l’apposizione della sospensione feriale dei termini.

4.1 Mancata operatività della sospensione in materia amministrativa

In materia amministrativa non è prevista la sospensione feriale dei termini nei procedimenti volti alla sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, le impugnazioni delle decisioni delle commissioni territoriali riguardanti la protezione internazionale. Così sul punto, testualmente, statuisce art. 5 della L. 742/1969 “In   materia  amministrativa,  l’articolo  1  non  si  applica  nel procedimento  per  la  sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato.”

4.2 Mancata operatività della sospensione in materia civile

In materia civile non è prevista la sospensione feriale dei termini, in diverse materie, sulla base di una lettura combinata degli artt. 3 e 4 della legge 742/1969, art. 92 R.D. 12/1941 e artt. 409 e 442 c.p.c.

Le materie non interessate dalla sospensione feriale dei termini sono: amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; cause in materia di assistenza obbligatoria; cause di lavoro; cause in materia di previdenza; dichiarazione e revoca dei fallimenti; fase sommaria dei procedimenti di sfratto; obblighi alimentari; opposizione all’esecuzione forzata o agli atti esecutivi; procedimenti cautelari limitatamente alla fase sommaria; termini di efficacia del precetto; termine per intraprendere azione di reintegrazione.

4.3 Mancata operatività della sospensione in materia penale

In materia penale non è prevista la sospensione feriale dei termini, in diverse materie, sulla base di una lettura combinata degli artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, art. 91 R.D. 12/1941, art. 467 c.p.p. Le materie non interessate dalla sospensione feriale dei termini sono: casi di incidente probatorio laddove si tratti di assumere prove non rinviabili; nei casi indagini preliminari riguardanti i delitti di criminalità organizzata; nei procedimenti inerenti ad imputati sottoposti a custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell’imputato o del suo difensore; i procedimenti inerenti imputati detenuti; le controversie riguardanti reati che posso prescriversi o che, comunque, hanno carattere di urgenza; nei casi inerenti l’irrogazione di una misura di prevenzione qualora sia stata provvisoriamente applicata una misura personale o interdittiva ovvero il sequestro dei beni, se gli stessi destinatari della misura o del provvedimento  nonché i loro difensori abbiano rinunciato alla sospensione dei termini o il giudice abbia riconosciuto il procedimento come urgente.

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