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La notifica di un atto giudiziario a persona (fisica o giuridica) che all’atto della consegna del plico non riveste più la carica di amministratore di quel determinato condominio, risulta evenienza abbastanza frequente in considerazione del fatto che, teoricamente, almeno ogni anno – se non prima in caso di revoca – l’assemblea dei condòmini provvede alla nomina dell’amministratore che, chiaramente, può essere anche differente rispetto a quello precedente.

In tali casi, quali possono risultare le conseguenze in relazione alla errata individuazione dell’effettivo amministratore di condominio?

La risposta viene fornita dall’ordinanza n. 5151, della Corte di Cassazione, depositata in data 21 Febbraio 2019, Relatore dott. A. Scarpa.

La questione si originava dall’atto di precetto, conseguente ad una sentenza di condanna del condominio Alfa, notificato alla società Beta, asseritamente ritenuta amministratrice pro tempore del predetto condominio.

Proponeva opposizione avverso l’anzidetto precetto la società Beta negando di essere mai stata amministratrice del condominio Alfa.

Il Tribunale di Milano, in accoglimento dell’opposizione, dichiarava nullo l’atto di precetto, con sentenza confermata anche in sede d’appello, in considerazione del fatto che, a dire della Corte d’Appello di Milano, la società Beta aveva interesse a far accertare giudizialmente l’inesistenza della qualifica di amministratrice del condominio Alfa, erroneamente attribuitale dal creditore intimante.

Proponevano ricorso per cassazione i creditori soccombenti deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 81, 99, 100 e 183 Cpc, in considerazione del fatto che gli stessi avevano correttamente intimato il pagamento al condominio Alfa, pur indicando erroneamente nella relata di notifica la società Beta quale amministratrice dello stesso.

La Corte di Cassazione premette che una sentenza di condanna al pagamento di una determinata somma di denaro in danno di un condominio, costituisce valido titolo esecutivo nei confronti dello stesso.

Ciò posto, rileva come, effettivamente, il precetto è stato emesso nei confronti del condominio ma, tuttavia, notificato ad un soggetto che, all’epoca della notifica, non risultava amministratore dello stesso.

Che ancora, l’opposizione a precetto era stata proposta dal presunto amministratore solo al fine di far dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, attesa la sua estraneità al condominio.

A tal proposito però, rileva come «l’opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. introduce un giudizio che vede come unico legittimato attivo il soggetto contro cui l’esecuzione è minacciata, nonché come unico legittimato passivo il creditore che ha intimato il precetto, ed ha come oggetto la contestazione del diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata (Cass. Sez. 3, 13/11/2009, n. 24047; Cass. Sez. 3, 11/12/2002, n. 17630; Cass. Sez. 3, 23/06/1984, n. 3695)», mentre, nel caso concreto, l’opposizione non è stata proposta dal condominio contro cui effettivamente l’esecuzione era stata annunciata, ma da un soggetto estraneo alla procedura esecutiva, non rivestendo lo stesso la carica di amministratore del condominio debitore.

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Ciò posto, ricorda che «poiché l’amministratore, ai sensi dell’art. 1131 c.c., ha la rappresentanza sostanziale e processuale del condominio, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c., il precetto relativo a titolo esecutivo formatosi nei confronti del medesimo condominio va notificato all’amministratore presso il suo domicilio privato, ovvero presso lo stabile condominiale, se vi esistano appositi locali dove si svolge l’attività gestoria.

Se dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia negato la qualità di amministratore del condominio, e la parte istante non dimostri la sussistenza in capo al soggetto indicato dei poteri rappresentativi del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, nullità da far valere con l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., salvo sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c., in virtù della proposizione dell’opposizione da parte del condominio correttamente rappresentato dall’amministratore in carica (arg. da Cass. Sez. 3, 16/10/2017, n. 24291; Cass. Sez. 6 – 3, 15/12/2016, n. 25900; Cass. Sez. 2, 07/07/2004, n. 12460)».

La Corte, conseguentemente, enuncia il principio – applicabile per analogia e con i dovuti accorgimenti a tutti i procedimenti – per cui «la notifica del precetto intimato ad un condominio di edifici, eseguita nei confronti di persona diversa da quella che rivesta la carica di amministratore del condominio stesso, non può ritenersi idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di soggetto contro cui l’esecuzione forzata è minacciata in proprio (essendo l’amministratore non il soggetto passivo del rapporto di responsabilità, quanto il rappresentante degli obbligati), con conseguente difetto di legittimazione dello stesso a proporre opposizione iure proprio, al solo fine di contestare – come avvenuto nella specie – di rivestire la qualifica di amministratore del condominio intimato di adempiere l’obbligo risultante dal titolo esecutivo».

Il ricorso, pertanto, viene accolto e la sentenza cassata con declaratoria di inammissibilità dell’opposizione proposta dalla società Beta al precetto notificato, con compensazione fra le parti di tutte le spese dei giudizi.

STUDIO LEGALE AVV. PAOLO ACCOTI

 

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