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Quando sorge una lite, per risolverla, non sempre è necessario rivolgersi alla giustizia. Infatti, con la buona volontà delle parti contrapposte, è, sempre, possibile raggiungere un accordo stragiudiziale che possa soddisfare gli interessi di tutti.

Nello specifico, sto parlando della cosiddetta transazione, con la quale si può prevenire ogni contenzioso, evitando i costi di un’azione legale e l’incertezza legata all’esito della medesima.

È, ad esempio, quanto sarebbe dovuto avvenire nella vicenda oggetto di un recente pronunciamento del Tribunale di Civitavecchia (sentenza n. 912 del 25 agosto 2022). In tal caso, infatti, le parti in causa si sono scontrate in giudizio nonostante avessero transatto le proprio reciproche pendenze.

Evidentemente, l’accordo preso e l’esecuzione del medesimo non si erano compiuti come sarebbe stato auspicabile e ciò ha determinato la prosecuzione della lite in sede giudiziale.

Ora, però, è opportuno approfondire il caso concreto.

Decreto ingiuntivo, transazione, azione esecutiva. Il caso concreto

L’impresa esecutrice di alcuni lavori in un condominio, evidentemente, per corrispettivi mai ricevuti, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Civitavecchia un decreto ingiuntivo nel novembre del 2018.

A seguito di questo provvedimento, i suddetti creditore e debitore addivenivano ad un accordo transattivo. Questo era, in particolare, siglato in concomitanza di un’assemblea condominiale, tenutasi nell’aprile del 2019. Ad essa partecipava anche il rappresentante dell’impresa che sottoscriveva il relativo verbale.

A quanto ci è dato capire, il patto prevedeva che il condominio avrebbe saldato l’intero importo dovuto solo al completamento di alcuni lavori. Le modalità esecutive degli interventi sarebbero state chiarite da una perizia redatta da un tecnico scelto dall’ente.

Ebbene, poiché a distanza di un anno nulla era stato fatto, l’impresa decideva di porre in esecuzione il decreto ingiuntivo previa notifica del rituale atto di precetto. A quest’ultimo, il condominio proponeva opposizione, ex art. 615 cpc.

Dinanzi al competente Tribunale di Civitavecchia, l’opponente contestava la legittimità dell’azione intrapresa dalla controparte, visto l’inadempimento agli accordi presi. Ovviamente, l’impresa opposta, rigettava, integralmente, ogni responsabilità, sostenendo che lo stallo verificatosi fosse, esclusivamente, dipendente dalla volontà del condominio debitore.

L’ufficio laziale, valutati gli atti, ha accolto l’opposizione poiché, secondo quanto emerso dall’istruttoria, ogni obbligo di nascente dal decreto ingiuntivo del 2018 si era estinto. Tale titolo, perciò, non poteva fondare alcuna esecuzione.

Transazione: brevi cenni.

Una lite già trasformatasi in un’azione giudiziale oppure una controversia ancora non sfociata in un contenzioso, possono sempre essere oggetto di una risoluzione concordata. In tal caso, le parti si incontrano e raggiungono un accordo che soddisfa i propri interessi.

Evidentemente, ognuno dei soggetti coinvolti fa, quindi, un passo indietro e trova più opportuno un patto amichevole che attendere l’esito di una vertenza, con tutti i costi e i rischi connessi.

Debiti condominiali: legittima la transazione deliberata dall’assemblea

Si sta parlando della cosiddetta transazione che trova pieno riconoscimento nel nostro codice civile «La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro (art. 1965 co. 1 cod. civ.)».

Tornando al caso concreto, il Tribunale di Civitavecchia, nell’accordo preso tra la ditta e il condominio riconosce la presenza di una transazione. L’ufficio laziale verifica, altresì, che gli obblighi nascenti dalla medesima non sono stati compiuti.

Perché, allora, accoglie l’opposizione? Per quale ragione, il decreto ingiuntivo non poteva essere posto in esecuzione?

Transazione novativa: quali caratteristiche?

Il codice civile, tra i modi di estinzione dell’obbligazione, annovera la novazione. In pratica, debitore e creditore si accordano per sostituire la precedente obbligazione con una nuova, con oggetto e titoli diversi «La novazione è disciplinata tra i modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, e realizza, da un lato, l’estinzione dell’obbligazione pregressa, compresi gli accessori e le garanzie, salvo diversa volontà delle parti, e, dall’altro, la creazione di una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversi».

Ebbene, il descritto effetto novativo può essere attribuito anche ad una transazione. In questo caso, infatti, le parti del contratto non si limitano a comporre una lite, ma delineano un nuovo rapporto obbligatorio che sostituisce quello originariamente pattuito.

È proprio ciò che è avvenuto nel caso in commento.

Il Tribunale di Civitavecchia, infatti, esaminando l’accordo tra la ditta e il condominio, ha notato che è stata pattuita una nuova modalità di esecuzione dei lavori. Secondo il magistrato, quindi, la transazione ha novato l’obbligazione alla base del decreto ingiuntivo.

Essa, perciò, si è estinta e per questa ragione il titolo, originariamente formatosi, non può essere utilizzato per l’esecuzione «Nel caso in esame sembra configurarsi una transazione novativa poiché è espressamente prevista la funzione di composizione della lite sia pur con la formulazione atecnica del “ritiro immediato” del decreto ingiuntivo già emesso ma è anche delineata una modificazione essenziale dell’oggetto della obbligazione con la previsione di nuove modalità di effettuazione dei lavori da determinarsi sulla base di una consulenza tecnica da sottoporre alla assemblea dei condomini. La transazione novativa comporta l’estinzione della originaria obbligazione consacrata nel titolo esecutivo che non può essere, quindi, posto a fondamento della esecuzione».

 

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