L’obbligo di versamento del tributo è svincolato dalla definitività del provvedimento giudiziario e non risente delle vicende del giudizio di opposizione.
L’imposta di registro sui provvedimenti giudiziari comporta alcuni casi controversi: talvolta, si tende a ritenere che gli atti non (o non ancora) definitivi non siano soggetti a tassazione. Ma l’Agenzia delle Entrate non è di questo parere ed emana avvisi di liquidazione anche sugli atti “provvisori” che sono stati emanati dal giudice e vengono utilizzati dalle parti in causa.
In particolare, ci si è chiesti se anche per il decreto ingiuntivo sospeso si paga l’imposta di registro. Capita frequentemente, infatti, che la provvisoria esecutorietà del decreto venga bloccata dal giudice a seguito dell’opposizione presentata dalla controparte.
Ora, in una nuova pronuncia [1], la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto ingiuntivo sconta l’imposta di registro anche quando la sua esecutività è stata sospesa ed ha affermato un principio di diritto che appare dirimente per decidere i prossimi casi simili.
L’imposta di registro sugli atti giudiziari
I provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria sono soggetti a tassazione attraverso l’applicazione dell’imposta di registro. È una forma di imposizione indiretta che si basa sulla tipologia dell’atto e sul suo valore. Da ciò si determina quali sono l’ammontare della base imponibile e l’aliquota applicabile.
La legge in materia [2] dispone che si applica l’imposta di registro alle seguenti tipologie di provvedimenti: «gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i
decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere». Dunque, in questa elencazione, i decreti ingiuntivi sono espressamente contemplati, a condizione che siano esecutivi.
Il decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è uno strumento per ottenere, in modo più veloce e semplice rispetto all’ordinario procedimento di una causa civile, il pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile.
L’ingiunzione di pagamento viene emessa dal giudice su istanza del creditore procedente, che dovrà depositare i documenti comprovanti la sussistenza del credito, la sua liquidità e il suo ammontare (per approfondire questi aspetti leggi l’articolo “Decreto ingiuntivo: cos’è e come si fa”).
Una particolarità del decreto ingiuntivo è che viene emesso in base alla semplice istanza del creditore, purché documentata, quindi senza contraddittorio preventivo; ma il debitore, una volta che il decreto gli è stato notificato, potrà proporre
opposizione entro 40 giorni ed allora si instaurerà una causa civile ordinaria, volta ad accertare l’effettiva sussistenza di quel credito azionato.
Decreto ingiuntivo: provvisoria esecutività e sospensione
Alcuni decreti ingiuntivi sono dotati di provvisoria esecutività: una clausola che anticipa la loro efficacia di provvedimento valido ai fini dell’esecuzione forzata prima dello scadere dei 40 giorni durante i quali il debitore potrebbe proporre opposizione. Quindi, essi sono già validi per avviare la riscossione coattiva del credito, procedendo al pignoramento dei beni del debitore.
Si può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo [3] quando il credito è fondato su cambiale, assegno bancario o circolare, certificato di credito o atto ricevuto dal notaio o da un altro pubblico ufficiale che riguardi il rapporto da cui nasce l’obbligazione di pagamento, ed anche quando esiste un documento sottoscritto dal debitore (come un riconoscimento del debito o una promessa di pagamento) che dimostra quel credito.
I decreti che non nascono provvisoriamente esecutivi lo diventano se il debitore non propone opposizione entro i prescritti termini; per essi si verifica un’esecutività successiva, che si acquisisce alla scadenza dei 40 giorni dopo l’avvenuta valida notifica al debitore intimato.
Il giudice, però, può sospendere l’esecutività del decreto ingiuntivo quando è stata proposta opposizione e ricorrono «gravi motivi». La formula prescritta dalla legge [4] è molto ampia e lascia al giudice il compito di individuarli e riconoscerli nel caso concreto, valutando opportunamente gli elementi forniti dal debitore che ha richiesto di sospendere l’esecuzione del decreto emanato nei suoi confronti. Quando il giudice concede la sospensione, la procedura esecutiva non può essere avviata; se già era stata intrapresa, si blocca.
Imposta di registro su decreto ingiuntivo sospeso: quando va pagata
La nuova sentenza della Cassazione cui abbiamo accennato in apertura, riportandosi anche ad analoghe precedenti pronunce
[5], afferma che il decreto ingiuntivo deve assolvere il pagamento dell’imposta di registro anche quando la sua esecutorietà è stata sospesa. Ad avviso della Suprema Corte, l’obbligo di versamento non richiede affatto che vi sia un un provvedimento definitivo dell’autorità giudiziaria.
Già nella fase di merito del giudizio tributario svoltosi, la Commissione aveva affermato che la legge impone il versamento dell’imposta dovuta anche quando l’atto giudiziario è stato impugnato e, dunque, a prescindere dalla proposizione dell’opposizione da parte del debitore ingiunto che ha comportato la sospensione del decreto.
I giudici di piazza Cavour confermano questa impostazione e rilevano in proposito che ciò che conta ai fini della sussistenza del presupposto impositivo è il momento dell’emissione del decreto, cioè quando esso è stato munito della formula di provvisoria esecuzione.
È stata così respinta la tesi del ricorrente che aveva impugnato l’avviso di liquidazione emesso dall’Agenzia delle Entrate, e sosteneva che il decreto, avendo perso la sua efficacia esecutiva, non poteva più essere azionato e il caso era assimilabile a quello della revoca (che si ha quando l’opposizione del debitore risulta fondata: leggi “
Come annullare un decreto ingiuntivo“).
Il Collegio ha affermato invece che «le vicende del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che si verificano nel corso del giudizio di opposizione, non incidono sulla legittimità dell’avviso di liquidazione» dell’imposta di registro emanato dall’Amministrazione finanziaria.
Gli Ermellini hanno perciò pronunciato il seguente principio di diritto: «In tema di imposta di registro sugli atti dell’autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è assoggettato ad imposta anche se, in pendenza del giudizio di opposizione, l’esecutorietà dello stesso viene sospesa; ciò perché solo l’intervento di una decisione definitiva che, all’esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo».
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