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Per tutelare i propri beni dai creditori, sempre più persone usano costituire un fondo patrimoniale; ma è proprio vero che mette al riparo la casa e ogni altro bene immobile? A queste domande cercheremo di dare una risposta.

Hai contratto un serie di debiti e temi che questi possano aumentare nel tempo. Il tuo vero timore però è che i creditori possano portarti via la casa dove abiti con i tuoi cari, acquistata con i sacrifici del lavoro tuo e dei tuoi genitori. Stai cercando quindi un modo per salvaguardare l’immobile di proprietà dai possibili pignoramenti, né hai intenzione, per il momento, di fare atti di donazione ai figli (perché ancora troppo piccoli) o di simulare delle vendite a tua moglie o a qualche altro parente. Ti è stato però suggerito di costituire un

fondo patrimoniale, uno strumento cioè che dovrebbe tutelarti dai debiti e dal rischio che qualche creditore possa sottoporre ad esecuzione forzata i tuoi beni. È davvero così? Quali sono i vantaggi e i costi del fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale viene usato come strumento per mettere al riparo i beni di famiglia, e in particolare gli immobili (appartamenti, terreni, ville, ecc.), dagli imprevisti del futuro ossia dai debiti: non solo quelli con il fisco (si pensi alle famigerate cartelle esattoriali o agli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate), ma anche a quelli che possono derivare dall’attività lavorativa (ad esempio una crisi, il fallimento, la causa di un lavoratore) o da eventuali azioni giudiziarie civili o penali che abbiano un esito sfavorevole e terminino con una condanna al pagamento di denaro. In verità, come avremo modo di chiarire in questo articolo, il fondo patrimoniale è oggi in profonda crisi; ciò perché, con una recente riforma del codice civile e una serie di sentenze della giurisprudenza, tale istituto è stato svuotato di ogni utilità, relegandolo a ipotesi marginali, destinate più a chi ha debiti per scopi speculativi o da investimento. Solo in questi ultimi casi, infatti, il fondo patrimoniale tutela la casa, mentre negli altri è una misura facilmente contestabile. Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i

vantaggi e i costi del fondo patrimoniale.

Cos’è il fondo patrimoniale e a che serve?

La finalità del fondo è di destinare i beni in esso inseriti ai

bisogni della famiglia, con la conseguenza che essi non possono essere aggrediti dai creditori. Proprio questo effetto, che dovrebbe essere solo una delle tante conseguenze del fondo, diventa quasi sempre l’obiettivo primario perseguito dalla coppia di coniugi: preservare i beni dall’esecuzione forzata per debiti contratti dopo la costituzione del fondo stesso (per quelli anteriori, invece, come vedremo, il creditore ha sempre la possibilità di esercitare una azione revocatoria rendendo inefficace il fondo).

I proventi derivanti dai beni possono essere impiegati solo per i bisogni della famiglia, cioè quelli indispensabili alla vita familiare e quelli diretti al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento delle sue capacità lavorative.

Vi rientrano ad esempio i costi per l’abitazione, il vestiario, le cure mediche, l’istruzione e il mantenimento dei figli, ecc.

La tutela dai creditori che esplica il fondo patrimoniale non garantire però da qualsiasi debito ma solo da quelli contratti per

scopi estranei ai bisogni della famiglia [1]. Lo scopo del fondo è infatti creare un “vincolo” su determinati beni. Questo vincolo fa sì che i creditori della coppia sorti per debiti non attinenti ai bisogni della famiglia non possano mai pignorare i beni inseriti nel fondo stesso. Tanto per capirci, se marito e moglie fanno un viaggio di piacere nei Caraibi e spendono 10mila euro, l’agenzia viaggi che non è stata pagata non potrà pignorare la casa inserita nel fondo patrimoniale; se l’imprenditore acquista un’auto di lusso e poi non la paga, la concessionaria non potrà pignorargli il terreno immesso nel fondo patrimoniale.

I debiti, invece, che ruotano intorno ai bisogni primari della famiglia consentono ai relativi creditori di pignorare uno o più beni inseriti nel fondo patrimoniale. Ad esempio, se il proprietario della casa non paga le spese di condominio potrebbe subire il pignoramento dell’appartamento benché inserito nel fondo: difatti i contributi mensili dovuti all’amministratore di condominio sono un onere che ruota intorno a un bisogno primario della famiglia, quello del tetto sotto cui dormire. Stesso discorso, ad esempio, per le spese di istruzione del figlio o dei costi per l’ampliamento dell’azienda la quale – in quanto rivolta a procurare un guadagno – rientra tra i bisogni del nucleo familiare.

Chi può avere un fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale è una garanzia che può essere utilizzata solo dalle coppie sposate (siano esse in regime di comunione o separazione dei beni) o dalle coppie omosessuali che abbiano stipulato un’unione civile; non se ne può valere quindi il single o la coppia di conviventi.

La costituzione del fondo patrimoniale necessita della stipula di un atto pubblico davanti a un notaio.

Il fondo può essere costituito in qualunque momento del matrimonio, alternativamente:

  • da uno solo dei coniugi, da entrambi o da un terzo (con accettazione da parte dei coniugi). In tal caso la costituzione è fatta per atto pubblico, e l’accettazione dei coniugi anche con atto pubblico separato;
  • da un terzo con testamento.

Se il fondo è creato da entrambi i coniugi (caso più frequente), il regime di comunione o di separazione dei beni vigente tra di loro cessa di applicarsi ai beni conferiti nel fondo.

Se, invece, il fondo è costituito da uno solo dei coniugi è dubbio se sia necessaria l’accettazione dell’altro coniuge.

Nel caso in cui la costituzione avvenga per testamento, è ammesso l’utilizzo del legato.

Quali beni possono essere inseriti nel fondo patrimoniale?

Anche se, di solito, il fondo patrimoniale viene creato per tutelare la casa, esso può servire per una serie di altri beni. Ecco cosa può essere inserito nel fondo patrimoniale:

  • beni immobili (per esempio la prima casa, la seconda casa, ecc.),
  • titoli di credito (per esempio azioni di Spa, ma non quote di Srl)
  • beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili)

Fondo patrimoniale con più beni

Nel fondo patrimoniale possono essere immessi più beni (ad esempio più case), anche in momenti successivi. In tal caso non si costituiscono tanti fondi in capo alla stessa coppia per quanti sono i beni “protetti”, ma un unico fondo patrimoniale con più beni. Se detti beni vengono inseriti in momenti diversi si avrà un ampliamento del fondo patrimoniale già esistente; in partica però l’interessato dovrà a tal fine spendere sempre la stessa cifra spesa per il primo atto (come se, insomma, costituisse un nuovo fondo). I beni inseriti nel fondo patrimoniale possono essere sempre sottratti, ma con il consenso di entrambi i coniugi.

Di chi è la proprietà dei beni inseriti nel fondo patrimoniale?

Al contrario di ciò che spesso si crede, chi immette i propri beni in un fondo patrimoniale non ne perde la titolarità. Difatti, con la costituzione del fondo patrimoniale i beni in esso inclusi rimangono del proprietario (nel caso di comunione dei coniugi, del marito e della moglie per quote uguali).

Quali vincoli comporta un fondo patrimoniale?

Si è appena detto che il fondo patrimoniale non comporta la perdita della proprietà del bene. I vincoli che esso comporta riguardano solo due aspetti:

  • l’uso (cosiddetta «destinazione») che si può fare del bene inserito nel fondo patrimoniale: uso che deve essere rivolto a soddisfare i bisogni della famiglia. Ad esempio, i canoni di locazione di una casa non possono essere destinati a soddisfare bisogni personali o voluttuari di uno dei coniugi (come un viaggio di piacere) ma gli interessi della famiglia. Di questo parleremo tra breve;
  • la vendita dei beni inseriti nel fondo patrimoniale che deve avvenire solo se c’è il consenso di entrambi i coniugi e, se ci sono figli minori, dietro autorizzazione del giudice tutelare (a meno che, nell’atto di costituzione del fondo stesso, le parti si siano reciprocamente autorizzate a vendere il bene anche se il consenso del giudice).

Chi amministra i beni del fondo?

La scelta di immettere i beni nel fondo patrimoniale rende più contorto il loro regime di gestione.

Infatti, se da un lato entrambi i coniugi possono disgiuntamente amministrare il fondo, secondo le regole della comunione legale, è però necessario il consenso di entrambi i coniugi per la vendita dei beni costituiti in fondo, anche se il proprietario è uno solo di essi.

Inoltre, se nella famiglia ci sono figli di minore età, la vendita dei beni compresi nel fondo deve essere autorizzata dal tribunale. Questa regola, però può essere derogata inserendo nell’atto costitutivo del fondo una deroga che consente di disporre dei beni senza bisogno dell’autorizzazione del tribunale, anche in presenza di figli minori. In questo caso è possibile vendere liberamente i beni.

Si può vendere una casa del fondo patrimoniale?

I beni del fondo possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati solo col consenso di entrambi i coniugi, salvo diverse pattuizioni.

Se i coniugi hanno figli minori, per queste operazioni è necessaria l’autorizzazione del giudice, salvo che nell’atto sia espressamente previsto la possibilità da parte dei genitori di agire senza tale autorizzazione.

Da quale momento è efficace il fondo patrimoniale nei confronti dei creditori?

Il fondo non è immediatamente efficace a partire dal giorno in cui avviene il rogito dal notaio, ma solo da quando viene annotato a margine dell’atto di matrimonio. Questo adempimento viene curato dallo stesso notaio rogante nei giorni successivi alla firma dell’atto, ma è sempre meglio verificare l’adempimento ed, eventualmente, informarsi sulla data effettiva di annotazione.

Che succede ai debiti contratti prima della costituzione del fondo patrimoniale?

Il fondo patrimoniale tutela solo dai debiti successivi alla sua costituzione e, come abbiamo visto, sempre a condizione che questi siano nati per scopi diversi dai bisogni della famiglia.

Per i debiti anteriori – ossia quelli contratti prima dell’annotazione del fondo patrimoniale nell’atto di matrimonio – i relativi creditori non trovano nel fondo patrimoniale un limite al pignoramento se riescono a dimostrare che il debitore ha costituito il fondo stesso con l’intenzione di frodarli. Per fare ciò però devono comportarsi in uno dei due seguenti modi:

  • entro massimo 1 anno dalla costituzione del fondo, il creditore deve trascrivere il pignoramento immobiliare nei pubblici registri: in tal caso la legge gli consente di pignorare la casa inserita nel fondo senza bisogno di altre azioni o di dimostrare alcunché. Alla luce di ciò si può dire che il fondo patrimoniale è praticamente inutile nel primo anno dalla sua costituzione poiché, in tale termine, esso è ugualmente aggredibile;
  • se il creditore lascia decorrere il primo anno senza trascrivere il pignoramento, può sempre ricorrere alla cosiddetta azione revocatoria per altri 4 anni (in tutto 5 anni dalla annotazione del fondo nell’atto di matrimonio). Egli deve dimostrare al giudice che il debitore ha immesso nel fondo patrimoniale tutti i suoi beni o, quantomeno, è rimasto senza altri beni attraverso il cui pignoramento egli si potrebbe soddisfare. Tanto per fare un esempio, se una persona ha tre case e un debito di 100mila euro, è ben libero di inserire una o due di queste nel fondo se le restanti riescono a coprire il debito; viceversa, se il debitore ha un solo appartamento e un debito di 400mila euro, il fondo patrimoniale è revocabile perché il creditore è rimasto senza garanzie. Con l’azione revocatoria dunque il fondo patrimoniale diventa inefficace nei confronti del creditore ma è prima necessario che questi faccia una causa in tribunale. L’azione, come abbiamo appena detto, deve essere esercitata entro massimo 5 anni dalla costituzione del fondo.

Dopo cinque anni dalla costituzione del fondo, se nessun creditore ha esercitato l’azione revocatoria, la casa è salva quantomeno dai creditori anteriori (per quelli successivi, abbiamo detto, il fondo tutela solo se il debito non è relativo ai bisogni di famiglia).

Sintetizzando, per quanto riguarda i debiti sorti prima della costituzione del fondo, i creditori potranno impugnare la costituzione del fondo patrimoniale se riescono a provare che tale fondo è stato creato al solo scopo di frodare le ragioni dei creditori (azione revocatoria), cosa che si dimostra verificando quanti beni sono rimasti senza la protezione del fondo.

La revocatoria deve essere intrapresa entro cinque anni dalla costituzione del fondo (dopo tale termine, il fondo diventa irrevocabile e definitivo, anche se fatto in frode ai creditori).

Inoltre spetta sempre ai coniugi dimostrare che il creditore era a conoscenza che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Attenzione: per stabilire se un debito è sorto prima o dopo la costituzione del fondo patrimoniale non si deve far riferimento al momento in cui il debitore ha smesso di pagare ma a quello in cui è sorta l’obbligazione. Ad esempio, se una persona stipula un mutuo nel 2018, nel 2020 costituisce un fondo e nel 2022 smette di pagare le rate alla banca, quest’ultima può esercitare l’azione revocatoria.

Se i debiti sono fiscali

Chi ha debiti con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per aver ricevuto delle cartelle di pagamento non ha bisogno di costituire un fondo patrimoniale per tutelare la casa se questa è l’unica di proprietà dello stesso, è destinata alla residenza, è adibita a civile abitazione e non è accatastata nelle categorie A/8 e A/9. In tali casi, infatti, la casa gode del beneficio di impignorabilità

(leggi l’articolo Debiti con Agenzia Entrate Riscossione e pignoramento della casa).

Il divieto di pignoramento della «prima casa» – istituito solo nei confronti dell’Agente della Riscossione – non si estende anche all’ipoteca. L’Esattore può quindi iscrivere l’ipoteca anche sull’unico immobile di proprietà del debitore ma solo per debiti superiori a 20mila euro.

Se invece il contribuente ha più di un immobile (ad es. una seconda casa) tutti detti immobili possono essere pignorati, ma a condizione che il debito sia superiore a 120mila euro e che il valore di tali beni, sommati tra loro, superi 120mila euro.

Se il debitore ha costituito il fondo patrimoniale con lo scopo di frodare i debiti fiscali dovuti a Irpef e Iva superiori a 50mila euro può essere incriminato del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Fondo patrimoniale su un immobile con un’ipoteca

Qualora il creditore sorto prima della costituzione del fondo patrimoniale abbia già iscritto un’ipoteca sui beni inseriti nel fondo stesso, l’ipoteca sopravvive e pertanto su di essa il vincolo del fondo non avrà alcun effetto. Ecco perché si sconsiglia dall’inserire nel fondo gli immobili già ipotecati, a meno che non si tratti di mutui in fase di estinzione.

Fino a poco tempo fa, rimaneva in forse l’efficacia del fondo patrimoniale nei confronti del fisco, ma le recenti pronunce dei giudici hanno fugato ogni dubbio: anche i debiti fiscali devono fermarsi di fronte ai beni costituiti in fondo patrimoniale, se non si tratta di debiti sorti per soddisfare i bisogni della famiglia [2].

Quali sono i costi per costituire un fondo patrimoniale

Come abbiamo detto per costituire un fondo è necessario recarsi dal notaio e pagare quest’ultimo (a cui va versato anche l’importo dovuto per le tasse). Il costo della costituzione del fondo non dipende dal valore o dal numero dei beni (di qualsivoglia natura) in esso ricompresi. Di solito per costituire un fondo patrimoniale sono necessari circa

1.200 euro, compresi i costi notarili.

Il fondo patrimoniale è davvero utile?

La prima sostanziale demolizione del fondo patrimoniale è partita nel 2015 con una modifica al codice civile che ha reso pignorabile il fondo patrimoniale – anche per debiti estranei alle esigenze familiari – se il creditore trascrive, nei pubblici registri, il suo pignoramento entro l’anno successivo alla costituzione del fondo stesso. Ad esempio, se Mario va dal notaio il 1° maggio 2018 per inserire la propria casa nel fondo patrimoniale ed entro il 30 aprile 2019 (1 anno esatto) un creditore inizia un pignoramento (trascrivendolo nei registri), tale creditore può comunque pignorare la casa di Mario, nonostante essa sia stata inserita nel fondo. Insomma, affinché la tutela del fondo sia efficace devono trascorrere 12 mesi senza che nessun avvii “gli atti” contro il debitore. Sul punto leggi Pignoramento dei beni del debitore donati o nel fondo patrimoniale.

Il secondo – e più forte – colpo al fondo patrimoniale lo ha dato la giurisprudenza e, in particolar modo, la Cassazione. Secondo le più recenti interpretazioni dei giudici, rientra nel concetto di «bisogni di famiglia» (che consentono il pignoramento dei beni inseriti nel fondo) un vasto elenco di debiti, da quelli fiscali nei confronti di Agenzia Entrate Riscossione a quelli coi fornitori dell’attività lavorativa, dalla fideiussione prestata per l’azienda di famiglia ai debiti derivanti dall’attività professionale. In questo modo si è abbracciata la quasi totalità delle situazioni di morosità degli italiani. Il che significa che aumenta il numero di creditori che possono pignorare il fondo patrimoniale in ogni momento (anche dopo i cinque anni necessari alla revocatoria).

Se in passato la casa nel fondo poteva essere pignorata solo in caso di debiti nati da bisogni familiari (come spese di istruzione, oneri di condominio, tasse sulla casa, ecc.), oggi invece è aggredibile anche dai creditori dell’attività lavorativa, sia essa imprenditoriale o professionale. Hai fatto un mutuo per aprire un negozio? Hai firmato come garante del tuo socio per un finanziamento alla società? Hai omesso di pagare i lavoratori dipendenti e questi, ora, ti stanno facendo tutti causa? Il fondo patrimoniale non ti tutela più. Anche se lo hai fatto in passato, ossia in epoca in cui ancora nessuno sospettava che questo sarebbe diventato l’orientamento dei giudici.

I giudici, nel tentare di lasciare un minimo ambito di operatività al fondo patrimoniale, hanno detto che il fondo resta inattaccabile solo per quei debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria come potrebbe essere un viaggio vacanza, o caratterizzati da intenti speculativi come un investimento mal riuscito: situazioni con le quali la gran parte degli italiani non si confronta più, avendo già difficoltà nell’arrivare a fine mese con le bollette e le altre spese necessarie alla sopravvivenza. Insomma, la famiglia italiana media spende solo per necessità (lavorativa o personale) e, quindi, tutti i conseguenti debiti danno luogo a pignoramento del fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale protegge la casa dai creditori?

Possiamo ormai dire che il fondo patrimoniale, anche se costituisce un disincentivo per molti creditori di avviare azioni esecutive (pignoramenti), dovendo prima procedere alla azione revocatoria, non protegge più la casa come un tempo. Come abbiamo detto, infatti, non solo la revocatoria è sempre possibile per i debiti pregressi e da parte di qualsiasi creditore – purché esperita entro cinque anni – ma anche perché il fondo patrimoniale è inefficace (e in tal caso non c’è neanche bisogno dell’azione revocatoria) per i debiti successivi alla sua costituzione quando contratti per esigenze di famiglia o di lavoro. In buona sostanza, il fondo è diventato un mezzo di tutela residuale. Ecco perché sempre più spesso le coppie di coniugi fingono di separarsi, con intestazione della casa al coniuge non debitore (quale contropartita della rinuncia al mantenimento): si tratta di una simulazione volta a trasferire il bene e a rendere estremamente difficile l’azione revocatoria.

Quando cessa un fondo patrimoniale

La destinazione del fondo cessa in caso di divorzio o di annullamento del matrimonio. Si ritiene che cessi anche per accordo tra i coniugi, anche se la legge non lo prevede espressamente.

Gli effetti sono diversi nelle due seguenti ipotesi:

  • se ci sono figli minori il fondo dura fino a quando il figlio più piccolo diventa maggiorenne. In tal caso il giudice ordinario può stabilire regole per l’amministrazione del fondo (su istanza dell’interessato); considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli può anche attribuire ai figli una quota dei beni dello stesso, in godimento o in proprietà;
  • se non ci sono figli minori, per dividere i beni si applicano le norme sullo scioglimento della comunione legale. I beni destinati da un solo coniuge con riserva di proprietà, invece, ritornano nella sua piena disponibilità.

Fondo patrimoniale, Trust, vendita e donazione

Esiste poi un altro istituto, di derivazione anglosassone, di più ampia portata che è il trust

, che consente di separare il godimento dall´amministrazione di un patrimonio e che può prestarsi a diverse finalità. Ma le sue caratteristiche sono così versatili da meritare un discorso a parte.

Normalmente, alla costituzione del fondo, il debitore che voglia salvaguardare i propri immobili dagli attacchi del creditore, può ricorrere alla vendita o alla donazione. In questo caso, i costi sono superiori (specie se l’acquirente ha già una prima casa) e inoltre i creditori possono, anche in questo caso, esercitare la revocatoria nei successivi cinque anni.

Non basta l’accordo di separazione a salvare dalla revocatoria il fondo patrimoniale

Non basta l’accordo di separazione a salvare dalla revocatoria l’atto di costituzione del fondo patrimoniale. Il contratto, infatti, resta un negozio a titolo gratuito e lede le ragioni del creditore anche se viene collegato all’obbligo di mantenimento del coniuge.

Lo ha ricordato la terza sezione civile della Cassazione con una recente ordinanza [3].

La Suprema corte ha ricordato che la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di

revocatoria salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale.

Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che l’atto di separazione personale dei due coniugi, intervenuto successivamente alla costituzione del fondo patrimoniale, non è in grado di mutare la natura gratuita dell’atto costitutivo e la sua derivazione da atto in danno delle ragioni del creditore compiuto all’origine dal debitore.

Valida l’ipoteca sul fondo patrimoniale per un debito tributario

L’Agente della Riscossione – sia Agenzia Entrate Riscossione che la società di riscossione locale – ha il potere di iscrivere l’ipoteca sui beni del fondo patrimoniale per un debito tributario sancito da cartelle esattoriali. E così l’Agenzia delle Entrate può iscrivere l’ipoteca tributaria. Spetta, infatti, al contribuente provare che i tributi inadempiuti fossero da ascrivere a scopi estranei ai bisogni della famiglia. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione

[4].

L’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari.

L’ipoteca infatti non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo vero e proprio, rappresentando solo un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare; quindi il divieto di avviare il pignoramento non si estende alla preventiva ipoteca.

In ogni caso, numerose sentenze consentono anche il pignoramento del fondo patrimoniale per debiti fiscali anche se dipendenti da attività lavorativa.

Fondo patrimoniale: ultime sentenze

La costituzione del fondo patrimoniale

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti.

Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, n.2077

Costituzione di fondo patrimoniale: revocabilità

A tale riguardo, non può disconoscersi che la costituzione di un fondo patrimoniale, nel quale confluiscono i beni immobili in proprietà dei disponenti, rappresenta un atto dispositivo a contenuto patrimoniale che influisce in maniera negativa sulla consistenza patrimoniale di coloro che lo mettono in atto, perché il loro patrimonio viene ad essere depauperato da un punto di vista quantitativo, siccome assoggettato ad un vincolo.

Tribunale Velletri sez. II, 10/12/2019, n.2274

Revocatoria di atti a titolo gratuito

Ai fini della declaratoria d’inefficacia di atto dispositivo, in caso di revocatoria di atto a titolo gratuito – qual è la costituzione di fondo patrimoniale – posto in essere successivamente al sorgere del credito, è sufficiente la ricorrenza del presupposto di cui all’art. 2901, co.1 n.1 c.c., ovvero che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto recava alle ragioni del creditore.

Tribunale Lucca, 04/12/2019, n.1722

Giudizio promosso dal creditore personale di un coniuge avverso il fondo patrimoniale

In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d’inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria; il fatto di essere destinatario comunque di effetti complessivamente sfavorevoli rende, pertanto, tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi se del caso soccombente.

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2020, n.1141

Lo scioglimento del fondo patrimoniale e l’autorizzazione del giudice tutelare

In presenza di figli minori, lo scioglimento del fondo patrimoniale posto in essere dai genitori senza autorizzazione del giudice tutelare è invalido, ma, poiché il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei detti minori, l’azione di annullamento spetta soltanto a questi ultimi e non pure ai terzi, ancorché creditori in revocatoria.

(In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l’autorizzazione del giudice tutelare).

Cassazione civile sez. III, 22/11/2019, n.30517

Fondo patrimoniale: gli atti di disposizione del fondo

La costituzione del fondo patrimoniale è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, determinando, a tale scopo, un vincolo di destinazione per il soddisfacimento di tali bisogni e, quindi, di tutti i suoi componenti, compresi, in particolare, i minori; con l’importante precisazione che la norma non si riferisce alla cosiddetta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare, nella quale sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente.

Alla luce di tale fondamentale funzione, va ravvisata in capo ai figli una posizione giuridicamente tutelata in relazione agli atti di disposizione del fondo, individuata nella loro legittimazione sostanziale.

Tribunale Marsala, 07/11/2019, n.946

Opponibilità del fondo patrimoniale

In tema di opponibilità del fondo patrimoniale ed in particolare sull’interpretazione della nozione di debito contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, occorre indagare sul fatto concreto generatore dell’obbligazione a seguito del cui inadempimento il creditore agisce in via esecutiva sull’immobile gravato dal fondo patrimoniale, al fine di verificare se lo scopo per il quale l’esecutato ha contratto il debito sia funzionale alla realizzazione di un interesse che abbia inerenza con il pieno ed armonico sviluppo della famiglia, anche sotto il profilo del benessere economico; ciò ricorre senza dubbio allorchè ci si trovi di fronte ad un’obbligazione assunta dal debitore nell’esercizio della propria attività professionale od imprenditoriale e sia possibile affermare che dai benefici auspicati dall’operazione economica sarebbero potuto derivare positive ricadute sul tenore di vita della famiglia del debitore.

Tribunale Pisa, 30/05/2019, n.495

Quando il creditore può aggredire i beni del fondo patrimoniale?

In tema di fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo va ricercato non già nella natura dell’obbligazione ma nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia, sicché anche un debito sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari (nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia) ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Quindi, se è vero che la finalità familiare del debito non si può dire insussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa, è vero altresì che tale circostanza non è nemmeno idonea ad escludere in via di principio che il debito si possa dire contratto, appunto, per soddisfare detti bisogni, tenendo conto del fatto che nei bisogni familiari sono ricompresi anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della capacità lavorativa del familiare, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Tribunale Ancona sez. II, 29/10/2019, n.1831

Fondo patrimoniale: atti di straordinaria amministrazione

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione che abbiano a oggetto beni vincolati nel fondo patrimoniale, quali ad esemplo vendita o concessione in ipoteca, il figlio di coniugi che hanno costituito il fondo patrimoniale è legittimato ad agire in giudizio per contestarli, qualora ne abbia le ragioni. Inoltre, è legittima la clausola dell’atto istitutivo del fondo patrimoniale che, in presenza di figli minori, esclude l’autorizzazione del giudice tutelare per il loro compimento.

Cassazione civile sez. I, 04/09/2019, n.22069

Lo stesso bene immobile può essere oggetto di fondo patrimoniale e vincolo di destinazione?

Il fondo patrimoniale ed il vincolo di destinazione, pur presentando delle affinità (costituzione con atto pubblico, vincolo di destinazione, sottrazione del bene alla generale garanzia dei creditori) si differenziano sostanzialmente perchè il patrimonio separato di cui alla norma del 2005 non è un “istituto familiare”, quindi non è necessariamente destinato a realizzare l’interesse esclusivo della famiglia, non prevede come soggetti conferenti necessariamente i coniugi, non necessita per la sua costituzione di una preventiva autorizzazione della A.G., non è previsto un controllo della autorità giudiziaria durante il periodo di vita ed operatività dello stesso e neppure al momento del suo scioglimento, ha durata tendenzialmente più limitata.

Inoltre, mentre i beni costituti in fondo patrimoniale possano essere interessati da vicende negoziali (ipotecati, dati in pegno) fino al punto da poter essere alienati e quindi possono uscire dal fondo, pur perdurando lo stesso, in tutti i casi di necessità o utilità evidente, -valutata dalla A.G. in presenza di figli minori- ma solo con il consenso dei coniugi in assenza di figli, i beni di cui al patrimonio separato possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione.

Conclusivamente si ritiene inammissibile che uno stesso bene immobile possa essere oggetto di due vincoli di destinazione: il fondo patrimoniale destinato agli interessi della famiglia e disciplinato dagli artt. 167 e seg. c.c. ed il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645 ter c.c.

Tribunale Milano sez. IX, 02/07/2019, n.1852

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