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Obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS per i liberi professionisti iscritti ad albi, esonero dall’applicazione delle sanzioni civili in caso di omesso versamento dei contributi  e decorrenza della prescrizione.

Sono i temi affrontati dall’ INPS con il mess. n. 2403 del 27.06.2024 in merito all’ operazione  di accertamento e verifica dei crediti contributivi nei confronti dei liberi professionisti che, seppur iscritti ai propri albi professionali, sono tenuti all’iscrizione alla Gestione Separata in quanto per ragioni reddituali, o per espresso divieto, non sono tenuti al versamento dei contributi alla propria cassa professionale.  

Il complesso delle operazioni di accertamento e verifica, denominata ” Operazione Poseidone ” ha generato negli ultimi anni un folto contenzioso tra liberi professionisti e INPS, sfociato in almeno tre occasioni in pronunce della Corte Costituzionale.

In merito va ricordato che la Gestione separata fornisce tutele previdenziali ai lavoratori autonomi e professionisti che non sono coperti da altre forme di previdenza obbligatoria. 

Per alcune professioni ordinistiche, tra i quali gli avvocati e gli architetti,  è possibile l’iscrizione all’albo senza necessariamente versare la contribuzione alla cassa professionale di riferimento.

Gli avvocati, con redditi inferiori a una certa soglia, sono  tenuti al solo versamento del contributo integrativo senza essere tenuti all’iscrizione a Cassa Forense e al versamento del contributo soggettivo, diversamente da ingegneri e architetti per i quali sussiste un espresso divieto di iscrizione alla cassa in caso di iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria. 

La Corte Costituzionale ha quindi stabilito, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, che l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata si estende anche ai professionisti che, nonostante l’iscrizione ad un albo, non sono tenuti al versamento dei  contributi alla relativa cassa previdenziale. Questa sentenza ha sottolineato la natura universalistica e residuale della Gestione separata che trova il suo fondamento nell’esigenza di ampliare la copertura assicurativa ai soggetti e alle attività non coperti da altre forme di assicurazione obbligatoria.

Conferme sono poi arrivate dalla sentenza n. 238 del 28 novembre 2022 con la quale la Corte Costituzionale ha confermato che sia i lavoratori autonomi senza albo sia quelli iscritti ad albi, ma non alla  relativa cassa previdenziale, devono aderire alla Gestione separata indipendentemente dalle motivazioni poste alla base della mancata iscrizione .

Nel documento di prassi, l’Istituto ricorda anche che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 55 dell 8 aprile 2024 , ha dichiarato illegittimo l’art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n. 111/2011 ( norma di interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26 della Legge n. 335/95 sull’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ) nella parte in cui non riconosce ai professionisti non iscritti alla Gestione separata l’esonero dal pagamento delle sanzioni civili, a favore dell’Ente previdenziale, per omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore all’entrata in vigore del citato decreto legge

Infine, in relazione al contenzioso sull’obbligo contributivo alla Gestione separata, l’Istituto precisa che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità fatto proprio dall’ INPS , il termine quinquennale di prescrizione dei contributi decorre dalla data di pagamento prevista dalla legge, eventualmente prorogata dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e applicabili ratione temporis

Fonte: INPS

 

 

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