FATTISPECIE
Il Tribunale di Napoli, adito in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di revoca o sospensione dell’ingiunzione di demolizione disposta dalla Procura della Repubblica in relazione alla sentenza di condanna diventata irrevocabile per abuso edilizio consistito nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione della Soprintendenza, di un immobile della superficie di 280 mq. composto di un unico piano su un’area soggetta a vincolo paesaggistico con contestuale violazione della normativa per le costruzioni in cemento armato ed in zona sismica.
PRINCIPI DI DIRITTO
La Sent. C. Cass. pen. 16/05/2019, n. 21383 ha precisato che l’ordine di demolizione accessorio alla condanna penale per reati edilizi è riesaminabile in sede esecutiva ove:
– può essere revocato in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l’abbattimento del manufatto,
– oppure può essere sospeso quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale.
Inoltre, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di opere accertate come abusive, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare:
– a verificare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
– nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
CONCLUSIONI
Secondo la Suprema Corte, il Tribunale partenopeo, facendo buon governo di tali principi, aveva evidenziato, con motivazione coerente alle emergenze istruttorie ed immune da vizi logicogiuridici, la sussistenza di una molteplicità di circostanze ostative alla definizione in termini positivi e comunque in tempi rapidi della procedura di condono, quali l’assoggettamento dell’area su cui insiste il manufatto a vincolo paesaggistico senza che risultino essere stati acquisiti i pareri degli enti preposti, l’ampliamento dell’immobile con ulteriori opere abusive, neppure fatte oggetto di istanza di condono, in relazione alle quali era intervenuta un’altra successiva condanna giudiziale seguita da ingiunzione di demolizione nel 2015, nonché l’ampliamento dei limiti di cubatura previsti dalla Legge 724/94, non eludibile con il frazionamento del condono, ovverosia con la presentazione di due distinte domande, in relazione ad un unico immobile facente capo ad un unico soggetto.
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