È arrivato l’ufficiale giudiziario a notificarmi una ingiunzione di pagamento per il bollo auto scaduto. Ora cosa succede e cosa mi possono fare? Posso circolare con l’auto?
Il contribuente ha ricevuto, a seguito di una diffida della Regione (o dell’Agenzia delle Entrate se si tratta di Regione a Statuto Speciale) una cartella esattoriale. Chi ha notificato la richiesta di pagamento degli arretrati del bollo auto è verosimilmente il messo notificatore del Comune o il postino. La legge infatti stabilisce [1] che le cartelle devono essere notificate dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge oppure, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai
messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, la cartella è consegnata dal tradizionale postino) o con posta elettronica certificata (solo per chi è obbligato ad attivare la relativa casella).
Veniamo ora al caso della cartella di pagamento per bollo auto non pagato. Una volta ricevuta la notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per pagare o per proporre opposizione alla Commissione Tributaria Provinciale. L’arrivo della cartella di pagamento non implica alcun divieto di circolare con l’auto; per cui il contribuente potrà continuare a utilizzare il mezzo senza alcun problema. Se però non intende né adempiere al pagamento né proporre opposizione, il contribuente subirà verosimilmente un pignoramento o il fermo auto. Il pignoramento potrebbe aggredire lo stipendio, la pensione o il conto in banca (non la casa per la quale l’ipoteca è possibile solo se il debito supera 20mila euro; invece il pignoramento è possibile solo se il debito supera 120mila euro e sempre che non si tratti dell’unico immobile di proprietà). Con il pignoramento in corso si può ugualmente circolare.
Per maggiori chiarimenti leggi Cartella di pagamento per bollo auto non pagato.
Nel caso invece in cui venga iscritto il fermo auto, il contribuente non può più circolare finché il fermo non viene rimosso. Attenzione: 30 giorni prima del fermo, il contribuente deve ricevere un preavviso che gli consenta di pagare, di chiedere la rateazione (soluzione che impedisce il fermo) o di dimostrare che l’auto è necessaria per l’esercizio della professione o dell’arte (anche in questo caso il fermo amministrativo viene inibito).
Anche il preavviso di fermo viene notificato con gli stessi modi con cui è stata notificata la cartella esattoriale, ossia il messo notificatore o la raccomandata a.r. o la pec.
Una volta decorsi i 30 giorni dal preavviso, viene iscritto il fermo senza ulteriori avvisi al contribuente. Solo con il fermo amministrativo annotato al Pra è vietato circolare. Si può chiedere la sospensione del fermo con una istanza di rateazione e con il pagamento della prima rata; solo con il pagamento dell’ultima rata, il fermo amministrativo viene definitivamente cancellato.
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