L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 23/E del I° agosto 2023 (testo in calce) ha fornito chiarimenti ermeneutici in ordine alle misure, in tema di welfare aziendale, contenute nel decreto lavoro (articolo 40 del d.l. n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 85/2023).
Fringe benefit nel decreto lavoro
Il cd. decreto Lavoro ha introdotto novità in materia di agevolazioni per il lavoratore dipendente con figli a carico: l’articolo 40 stabilisce, per il solo periodo d’imposta 2023 e solo a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall’art. 51, c. 3, terzo periodo, del TUIR.
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Ambito oggettivo
L’art. 51, c. 3, terzo periodo, del TUIR, prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il valore complessivo degli stessi non supera nel periodo d’imposta l’importo di euro 258,23.
Il superamento di tale ultimo importo comporta la tassazione ordinaria dell’intero ammontare e non solo della quota parte eccedente il limite di euro 258,23.
In deroga al predetto art. 51, c. 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR e limitatamente al periodo d’imposta 2023, il richiamato art. 40 stabilisce un nuovo limite massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente e, analogamente all’art. 12 del d.l. n. 115/2022 (cd. Decreto Aiuti-bis), include tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale».
Ambito soggettivo
Si stabilisce che l’agevolazione ivi prevista, valevole unicamente per l’anno d’imposta 2023, si applica ai fringe benefit percepiti dai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 12, c. 2, del citato TUIR.
Tale disposizione si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’art. 51 del TUIR.
L’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente e/o assimilato, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi.
Spetta, altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all’art. 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l’assegno unico e universale.
Modalità di applicazione
L’art. 40 del Decreto Lavoro limita la nuova ipotesi di esclusione dal reddito di lavoro dipendente al periodo d’imposta 2023, pertanto l’ammontare complessivo dei fringe benefit deve tener conto anche di quelli erogati dal datore di lavoro già dall’inizio del periodo d’imposta 2023.
Il c. 3 del medesimo art. 40 subordina l’applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell’unico figlio o dei figli fiscalmente a carico.
L’ultimo periodo del primo comma dell’art. 40 stabilisce che i datori di lavoro provvedono all’attuazione dell’agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti. In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può, pertanto, essere riconosciuto dal sostituto d’imposta dopo l’effettuazione di tale informativa.
La circolare ritiene che il beneficio, riguardando l’intero periodo d’imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d’imposta.
Il regime dell’art. 40 del Decreto Lavoro, limitato all’anno d’imposta 2023, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante, pertanto, per fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ogni dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
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