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Ho ricevuto un decreto ingiuntivo da parte di una finanziaria. Non ho immobili, né particolare liquidità su conto corrente, ma ho uno stipendio. Temo che la finanziaria oltre al pignoramento dello stipendio proceda con altre azioni visto il ricavato esiguo che potrebbe ricavare.

La mia richiesta è la seguente: può evitare un pignoramento mobiliare su tutti i beni presenti nella mia abitazione (vivo con mia madre che intestataria del contratto di locazione) la stipula di un contratto di comodato d’uso tra me e mia madre, con quest’ultima che mi concede in comodato una stanza e l’uso dei servizi, e quindi limitando il pignoramento solo agli spazi a me concessi in comodato?

Nell’ordinamento giuridico italiano vige il principio di presunzione legale di proprietà: in pratica, tutto quanto presente nell’abitazione dove vive e risiede il debitore si presume essere di proprietà del debitore medesimo. Tanto si evince anche dall’art. 513 cod. proc. civ., secondo il quale l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

Peraltro, a tenore del medesimo articolo, Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l’ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore ma delle quali egli può direttamente disporre.

Quanto appena detto è confermato anche dalla giurisprudenza (Cass., sent. n. 23625/2012), la quale ha sancito che, in tema di

espropriazione mobiliare presso il debitore, l’articolo 513 del codice di procedura civile pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. L’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare é meramente esecutiva, e deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione del terzo all’esecuzione.

Dunque, si potrebbe anche opporre un contratto di comodato all’ufficiale giudiziario, ma questi potrebbe non tenerlo in considerazione. In tal caso, non resta che fare opposizione innanzi al giudice, esibendo appunto il contratto avente data certa anteriore al pignoramento.

E infatti, per far sì che il comodato possa essere opposto al pignoramento, occorre che esso abbia forma scritta e sia debitamente registrato presso l’

Agenzia delle Entrate: solo così esso avrà una data certa anteriore al pignoramento e sarà possibile avere qualche chance di salvaguardare i beni mobili presenti nel locale dato in comodato.

In realtà, vi sarebbe anche un’altra possibilità: quella di provare, sempre con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, che la proprietà dei beni mobili all’interno dell’appartamento appartengano ad altra persona (ad esempio, alla madre). Come anticipato, anche in questo caso l’ufficiale giudiziario potrebbe comunque non essere convinto della prova fornita e pignorare tutto, ma contro tale pignoramento sarebbe possibile proporre opposizione al giudice dell’esecuzione.

In questi casi, peraltro, la persona legittimata a fare opposizione sarebbe colei che ha interesse a dimostrare la proprietà dei beni mobili ingiustamente pignorati, cioè il terzo (nel caso esemplificato, la madre).

Tirando le fila di quanto detto sinora: oggetto del pignoramento mobiliare sono i beni mobili di proprietà del debitore. Dottrina e giurisprudenza ritengono che il creditore possa procedere ad un pignoramento mobiliare anche quando le cose da pignorare si trovino in

luoghi di proprietà di terzi per via di un rapporto giuridico fra debitore e terzo, come, ad esempio, la locazione o il comodato di immobile.

Inoltre, si presume che appartengano al debitore tutti i beni che si trovano nella sua abitazione. Pertanto l’ufficiale giudiziario è legittimamente portato a ritenere che quanto troverà nell’immobile appartenga davvero al soggetto che ivi vi vive, anche se è il conduttore.

Il debitore, però, potrà opporre all’ufficiale giudiziario, che esegue il pignoramento, il documento dal quale risulti la proprietà di terzi dei mobili, dimostrando che tali beni appartengono a un altro soggetto.

A questo punto si profilano due possibilità.

  • l’ufficiale giudiziario potrebbe soprassedere al pignoramento ove sia evidente che i beni appartengano a un terzo, avvertendo della circostanza il creditore;
  • l’ufficiale giudiziario giudichi insufficienti i documenti esibiti e prosegua nel pignoramento su istanza del creditore.

Successivamente, chi afferma di essere proprietario del bene pignorato può legittimamente proporre

opposizione all’esecuzione (cosiddetta opposizione di terzo) prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati. Egli dovrebbe dimostrare, a fondamento della propria domanda, di essere il legittimo proprietario dei beni pignorati e il fatto che il soggetto contro cui è stato fatto il pignoramento li detiene non perché ne è il proprietario, ma per un rapporto contrattuale diverso (appunto un comodato).

La Cassazione (sent. n. 4222/1998) ha specificato, inoltre, che il terzo che si oppone all’esecuzione mobiliare ha comunque l’onere di provare con documenti non soltanto l’affidamento dei beni al debitore in data certa anteriore al pignoramento, ma altresì il suo diritto di proprietà su di essi. A tal fine non è sufficiente produrre il solo contratto di comodato.

Dunque, se il lettore intende difendersi dal pignoramento mobiliare, può:

  • registrare formalmente un contratto di comodato presso l’Agenzia delle Entrate, avendo cura di specificare, all’interno dell’atto, anche lo stato della camera e l’eventuale presenza di mobilio (così da consentire, eventualmente, al proprietario dello stesso di potersi opporre in caso di pignoramento);
  • a prescindere dal comodato, è possibile evitare il pignoramento dei mobili presenti nell’appartamento fornendo all’ufficiale giudiziario prova scritta del fatto che i mobili appartengono a persone diverse dal debitore (ad esempio, poiché il lettore vive in locazione, già all’interno del contratto potrebbero esservi indicati beni appartenenti al proprietario).

È bene ribadirlo: quanto appena detto potrebbe comunque non fermare il pignoramento dell’ufficiale giudiziario. In tal caso, occorrerebbe promuovere opposizioni innanzi al giudice dell’esecuzione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Mariano Acquaviva

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