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in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 10 – ISSN 2499-846X

A partire dal 1° novembre 2023 inizieranno a manifestarsi gli effetti dell’introduzione dell’art. 415 ter comma I c.p.p. (Diritti e facoltà dell’indagato e della persona offesa in caso di inosservanza dei termini per la conclusione delle indagini preliminari) per il momento, limitatamente ai reati contravvenzionali per i quali il termine delle indagini preliminari (ove non prorogato) è rimasto di sei mesi.

Detta norma prevede che, salvo che il pubblico ministero abbia disposto nuove indagini richieste dall’indagato dopo l’avviso di conclusione delle indagini, trascorsi tre mesi (nove per i reati di cui all’art. 407 comma II) dalla scadenza del termine delle indagini preliminari, ovvero dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415 bis c.p.p., se il PM non ha esercitato l’azione penale o richiesto l’archiviazione, la documentazione relativa alle indagini espletate venga depositata in segreteria.

Quindi dovrà essere disposto, nei casi previsti, il deposito del fascicolo in segreteria, la quale dovrà “immediatamente” (così precisa il legislatore) notificare il relativo avviso di deposito che deve contenere oltre all’indicazione della facoltà di esaminare il fascicolo e di estrarne copia, anche l’indicazione delle facoltà di cui al comma 3 dell’art. 415 ter c.p.p. ovvero che – decorso un mese (tre mesi nei casi di cui all’articolo 407, comma 2 c.p.p.) dalla notifica dell’avviso o del decreto indicato al comma 2 dell’art. 415 ter c.p.p. senza che il pubblico ministero abbia assunto le determinazioni sull’azione penale – possono chiedere al giudice di ordinare al pubblico ministero di provvedere.

L’avviso deve essere notificato alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesache, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini”.

Quest’ultima precisazione concernente la notifica alla persona offesa appare una novità nel panorama legislativo processuale in quanto il codice di rito prevede che la persona offesa debba essere destinataria della notifica della richiesta di proroga delle indagini ai sensi dell’art. 406 comma III c.p.p. quando “nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere esserne informata” e dell’avviso della richiesta di archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p., ai fini di un’eventuale opposizione, anche nei casi previsti dalla legge con riferimento a determinate ipotesi di reato.

Invero, un’informazione della conclusione delle indagini appare compresa nella previsione dell’art. 415 bis c.p.p. laddove, nell’ultima parte, prevede la necessità della notificazione, anche alla persona offesa dell’avviso di conclusione delle indagini concernente la sommaria enunciazione del fatto  per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l’avvertimento che la documentazione  relativa alle indagini è depositata  presso la segreteria del pubblico ministero e che l’indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

Tale obbligo di notifica alla persona offesa è, tuttavia, previsto esclusivamente quando si procede per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori.

E’ pertanto lecito chiedersi se la persona offesache, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di voler essere informata della conclusione delle indagini”, facoltà appunto introdotta nel dettato dell’art. 415 ter c.p.p., abbia il diritto di ottenere, su sua richiesta, la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini che l’art. 415 bis c.p.p. sembra invece riservare solo a due ipotesi di reato, ovvero possa ottenere solo una semplice comunicazione di avvenuta conclusione delle indagini, senza neppure la specificazione dell’esito delle stesse.

Tale ultima opzione sembra compatibile con comprensibili esigenze di riservatezza laddove l’avviso di conclusione delle indagini ovvero la richiesta di archiviazione comprenda indagati e reati ulteriori rispetto a quelli relativamente ai quali la persona offesa deve ritenersi tale.

In tal caso, quindi, la dichiarazione della persona offesadi voler essere informata della conclusione delle indagini”, in quanto novum legislativo, può interpretarsi come un’ipotesi ulteriore e diversa rispetto alla richiesta di informazioni sulla proroga delle indagini, alla richiesta di archiviazione e al diritto di ottenere la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini per determinati reati, nonché rispetto alla possibilità, prevista dall’art. 335 comma 3 ter c.p.p., di essere informata circa lo stato del procedimento.

Resta da chiedersi se alla dichiarazione di “voler essere informata della conclusione delle indagini” corrisponda un obbligo da parte del pubblico ministero o della segreteria di fornire tale informazione, con quali modalità e tempi debba essere assolto, nonché quali diritti e facoltà conseguano in capo alla persona offesa.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Mannucci, Art. 415-ter c.p.p. e informazione alla persona offesa della conclusione delle indagini, in Giurisprudenza Penale Web, 2023, 10

 

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