Il Decreto Semplificazioni, D.L. n. 135/2018 convertito dalla L. n. 12/2019, è intervenuto in tema di processo esecutivo con importanti novità sul contenuto dell’atto di pignoramento.
In particolare ha modificato il codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata nei confronti dei soggetti creditori della pubblica amministrazione.
Più in dettaglio, sono stati modificati:
- l’art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento: le modifiche introdotte riguardano i criteri per individuare la somma da depositare insieme all’istanza, la durata massima e i presupposti per la decadenza dalla conversione;
- l’art. 560 c.p.c. – Modo della custodia: La disposizione è stata integralmente modificata. Fra le principali novità segnaliamo le seguenti:
– il custode ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l’integrità;
– salvo i casi previsti sesto comma, il debitore e i familiari conviventi non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento; quando l’immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento. - l’art. 569 c.p.c. – Provvedimento per l’autorizzazione della vendita: entro almeno 30 giorni prima dell’udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti, devono depositare un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale indicano l’ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell’articolo 495, il credito resta definitivamente fissato nell’importo indicato nell’atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive.
Poiché per poter produrre gli effetti previsti dal codice civile l’atto di pignoramento deve contenere tutti gli elementi indispensabili per il raggiungimento di tale scopo e funzionali alle strutture dei diversi procedimenti di espropriazione forzata, presentiamo 6 modelli di atti di pignoramento utili agli avvocati che intendono avviare procedimenti di espropriazione presso terzi o immobiliari e agli ufficiali giudiziari chiamati a redigere il processo verbale di pignoramento mobiliare diretto presso il debitore:
1. Verbale di pignoramento mobiliare diretto presso il debitore predisposto dall’ufficiale giudiziario ex art. 518 c.p.c.;
2. Atto di pignoramento presso il terzo ex art. 543 c.p.c.;
3. Atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c.;
4. Istanza di conversione del pignoramento;
5. Istanza di liberazione dell’immobile pignorato;
6. Atto di indicazione del credito e degli interessi maturati, del criterio di calcolo degli interessi e delle spese ai sensi dell’art. 569, secondo comma, c.p.c.
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