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Il 10 giugno 2024 il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare lo schema di decreto legislativo, cosiddetto “correttivo-ter“, che dovrebbe integrare e modificare il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019). Passiamo in rapida rassegna le principali novità che potrebbero interessare il sovraindebitamento.

Le disciplina delle procedure di sovraindebitamento, sin dai tempi della L. 3/2012 (che le ha introdotte per la prima volta nel nostro ordinamento) è sempre apparsa, agli occhi degli operatori del settore, come troppo sintetica e – in alcuni casi – lacunosa, rispetto a quella delle cosiddette “procedure concorsuali maggiori”. Tale sensazione, seppur molto attenuata, viene confermata anche a seguito dell’entrata in vigore del Codice della crisi, risalente, ormai, a quasi due anni fa (15 luglio 2022).

Il legislatore sta dunque pensando di intervenire nuovamente sulla disciplina di tali procedure, anche tramite il sopra citato “correttivo-ter”. Alla data di redazione di questo contributo, si tratta pur sempre di uno schema di decreto legislativo integrativo e correttivo, ed è dunque suscettibile di subire modifiche più o meno significative prima della sua versione definitiva e della sua (eventuale) entrata in vigore. Ciò premesso, andiamo ad esaminare – in sintesi – le principali novità che potrebbero investire le procedure di sovraindebitamento.

  • In tema di procedure familiari, appare rilevante la modifica prevista all’art. 66, primo comma, CCII. Infatti, in particolare, dovrebbe essere finalmente esplicitata la possibilità – per i membri della stessa famiglia – di presentare un’unica domanda di apertura di liquidazione controllata, non limitando così le procedure familiari solo alle procedure di composizione della crisi di cui al Capo II, Sezioni II e III, del CCII (ovvero, la ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore). Si tratta del riconoscimento normativo di una prassi già adottata da molti Tribunali italiani.
  • Nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, mediante la modifica dell’art. 71, comma 4, CCII, dovrebbe essere prevista la possibilità per il giudice di accordare all’OCC (organismo di composizione della crisi) un acconto sul compenso “in caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale”.
  • Con la modifica attesa nei commi 2 e 3 dell’art. 74 CCII, dovrebbero essere chiariti meglio i confini del concordato minore. In particolare, con la modifica attesa del comma 2, dovrebbe essere specificato che l’apporto di risorse esterne nel concordato minore liquidatorio dovrà incrementare “in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” (andando a sostituire l’attuale versione, secondo cui l’apporto di risorse esterne deve aumentare “in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori”). Con la modifica del terzo comma, invece, dovrebbe essere indicato che la formazione delle classi nel concordato minore è obbligatoria “solo” per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.
  • Sempre in tema di concordato minore, all’art. 75 CCII dovrebbe essere aggiunto il comma 2-bis, che – come già accade nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore –permetterebbe al debitore persona fisica in pari con le rate del mutuo ipotecario sull’abitazione principale (o non in pari, ma al quale il giudice concede l’autorizzazione a pagare il debito per capitale e interessi scaduti) di rimborsare le rate a scadere del contratto di mutuo alla loro scadenza originariamente prevista, sempre che l’OCC attesti “che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori”. Questa ipotizzata modifica normativa va accolta con grande favore, considerato che – di fatto – va ad eliminare una evidente ed ingiustificata disparità di trattamento tra il consumatore e il professionista/imprenditore individuale in merito alla possibilità di conservare la proprietà dell’abitazione principale escludendo l’immobile dall’attivo e il debito ipotecario dal passivo della procedura.
  • Restando nell’ambito della disciplina del concordato minore, l’attesa modifica dell’art. 76, secondo comma, CCII, comporterebbe la necessità che nella relazione particolareggiata, l’OCC segnalasse eventuali “atti in frode” oltre che atti del debitore impugnati dai creditori, nonché la valutazione anche sulla “fattibilità del piano” (oltre che sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, che sono già previste dall’attuale formulazione della norma). A parere di chi scrive, anche tali modifiche appaiono condivisibili.
  • Le modifiche previste dallo schema di correttivo-ter in tema di liquidazione controllata riguardano principalmente gli articoli 268, 269 e 272 del CCII. L’articolo 268 co. 3 dovrebbe essere, condivisibilmente, modificato al fine di meglio definire i contorni dell’iter previsto nel caso di presentazione del ricorso per apertura della liquidazione controllata presentato da parte di un creditore. Il secondo comma dell’art. 269 dovrebbe essere modificato e dovrebbe prevedere che la relazione dell’OCC illustri “la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore” e indichi “le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni e l’attestazione di cui all’articolo 268, comma 3”. Infine, l’art. 272, comma 3, CCII, dovrebbe essere modificato con l’inserimento dei seguenti periodi: “La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni decorrenti dalla data di apertura. La procedura è chiusa anche anteriormente, su istanza del debitore, se risulta che non può essere acquisito ulteriore attivo da distribuire”.
  • Procedura di liquidazione controllata – modifiche all’art. 275, terzo comma, CCII. Sulla base dello schema del correttivo-ter, il giudice, anziché liquidare il compenso del liquidatore, procederà «alla liquidazione del compenso dell’OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall’organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall’OCC». In sostanza, da una prima interpretazione, sembra che il giudice liquiderà un unico compenso in favore dell’OCC per l’attività svolta sia come Organismo di Composizione della Crisi (quindi, per l’opera prestata fino all’apertura della liquidazione controllata), sia per l’attività svolta come liquidatore.
    A parere di chi scrive, questa appare una modifica del tutto incomprensibile per una serie di motivi. In primo luogo, il liquidatore nominato dal giudice non coincide con l’OCC, bensì con il Gestore nominato dall’OCC; pertanto, il “compenso unico” andrebbe, in ogni caso, suddiviso tra due soggetti diversi. Inoltre, si ritiene che il compenso, sebbene unico, debba essere comunque parametrato alle due distinte attività (una come OCC e l’altra come liquidatore), per cui non si comprende quale possa essere il beneficio della liquidazione del compenso unico. Inoltre, vi è pure la questione dell’apparente incompatibilità della previsione della liquidazione del compenso dell’OCC con quanto prevede la disciplina della formazione del passivo. Infatti, considerato che il compenso dell’OCC per l’attività ante apertura della LC dovrà essere oggetto di domanda di ammissione al passivo e di successiva verifica (ed eventuale ammissione) da parte del liquidatore, apparirebbe incomprensibile la decisione del legislatore di modificare tale importo (con la successiva liquidazione finale del compenso dell’OCC da parte del giudice delegato).

In sintesi, eccettuando l’ultima modifica citata, di cui al momento non si comprende l’utilità e le finalità, a parere di chi scrive, le novità che potrebbero interessare le procedure di sovraindebitamento sembrano ragionevoli e condivisibili e dunque appare auspicabile che il “correttivo-ter” veda effettivamente la luce e che il Codice della crisi sia modificato di conseguenza.

 

Lorenzo Bandinelli – Dottore commercialista in Firenze

 

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