Nota a Tribunale UE, 10 novembre 2021, T-353/20.
di Antonio Zurlo
Con la recentissima pronuncia in oggetto, il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla società A.C. Milan, avverso la decisione dell’EUIPO, del 14 febbraio 2020, di accoglimento dell’opposizione presentata da una società tedesca avverso la richiesta di registrazione internazionale del logo presentata dalla società calcistica. I giudici unionali hanno, infatti, confermato che il segno rappresentativo dello stemma della squadra di calcio AC Milan non possa essere oggetto di registrazione a livello internazionale, in quanto marchio che designa l’Unione per articoli di cancelleria e per ufficio.
Più nello specifico, il Tribunale:
- rileva, sulla base di una serie di elementi di prova, in particolare fatture e materiale pubblicitario in lingua tedesca, che il marchio anteriore è stato oggetto di un uso effettivo in Germania;
- constata che il marchio anteriore è stato utilizzato sul mercato tedesco, da un lato, come registrato e, dall’altro, in una forma modificata caratterizzata, i particolare, dall’aggiunta di un elemento figurativo che rappresenta la testa di un uccello, simile a un rapace. In tale contesto, il Tribunale sottolinea che, se è vero che l’elemento figurativo aggiuntivo non è insignificante, esso non può essere considerato dominante e tale da alterare il carattere distintivo dell’elemento denominativo che costituisce il marchio anteriore, come registrato.
- Considera che, anche se l’elemento figurativo del marchio richiesto non sarà ignorato dal pubblico di riferimento, in particolare a causa delle sue dimensioni e della su posizione, l’attenzione del pubblico di riferimento non sarà tuttavia concentrata su tale elemento. Infatti, l’attenzione di tale pubblico sarà attirata dall’elemento denominativo costituito dalle lettere “ac” e dalla parola “milan”, poiché esse sono riprodotte in lettere maiuscole e con caratteri stilizzati, e l’elemento che formano supera notevolmente l’elemento figurativo in lunghezza.
Ciò premesso, il Tribunale constata che, sebbene una parte del pubblico di riferimento possa percepire l’elemento denominativo “ac milan” nel marchio richiesto come un riferimento a tale squadra di calcio della città di Milano (Italia), i segni in conflitto, che presentano un’elevata somiglianza sul piano fonetico, fanno entrambi riferimento alla città di Milano.
Per quanto riguarda l’argomento dell’AC Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica, il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione.
In conseguenza, i giudici unionali dichiarano che le somiglianze dei due segni attenzionati sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esiste un rischio di confusione.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link
Informativa sui diritti di autore
La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni: la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.