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Si segnala l’ordinanza n. 23289 del 5 ottobre 2017 con cui la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla validità di una notifica presso la cancelleria qualora l’avvocato nel proprio atto abbia dichiarato la PEC al fine di ricevere le comunicazioni di cancelleria (e non le notificazioni).

Giovedi 19 Ottobre 2017

Il caso: Un avvocato proponeva ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro C.F. e nei confronti di M.G., avverso l’ordinanza con cui il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all’esito della fase sommaria di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi introdotto da esso ricorrente avverso un’ordinanza di assegnazione di somme pignorate in una procedura esecutiva mobiliare introdotta dal C. contro il M., nella quale aveva spiegato intervento, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione con gravame delle spese, senza fissare il termine per l’introduzione del giudizio di merito.

Al ricorso resisteva con controricorso D.C.L., nella qualità di erede universale testamentaria del C.

Il ricorrente, nel rito, eccepiva, tra i vari motivi, l’inammissibilità del controricorso, in quanto notificato in cancelleria in violazione “dell’art. 366 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. n. 183 del 2011”, cioè nonostante che il ricorrente, difensore di se stesso, avesse indicato nel ricorso il proprio indirizzo di P.E.C..

La Corte di Cassazione respinge l’eccezione in quanto priva di fondamento, stante il principio di diritto secondo cui:

a) nel giudizio per cassazione, a seguito delle modifiche dell’art. 366 c.p.c., introdotte dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, qualora il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma ed abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria, deve ritenersi valida la notificazione del controricorso presso la cancelleria della Corte di cassazione;

b) mentre l’indicazione della PEC senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo del notificante di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica sia stato indicato in ricorso per le sole comunicazioni di cancelleria;

c) il principio di diritto è applicabile nel caso di specie, in qaunto nel ricorso il ricorrente ha espressamente dichiarato di “volere ricevere le comunicazioni di cancelleria” all’indirizzo di P.E.C. che ha indicato, onde ai fini della notifica del controricorso era domiciliato in cancelleria.

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