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In alcuni casi, è necessario presentare un 730 rettificativo, da non confondere con il 730 integrativo che scade il 25 ottobre.

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di Andrea Amantea – 18 Ottobre 2022


Dopo la presentazione del 730, il contribuente potrebbe accorgersi che il Caf o l’intermediario al quale si è rivolto per presentare la dichiarazione dei redditi, ha commesso degli errori. La responsabilità dell’intermediario che ha predisposto e trasmette all’Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi, è sancita dall’apposizione del visto di conformità. Infatti, con il visto, l’intermediario attesta che quanto riportato nella dichiarazione dei redditi, è conforme alla documentazione in possesso del contribuente.

In caso di visto di conformità infedele, l’intermediario è tenuto a pagare le eventuali sanzioni che sono connesse alla maggiore imposta contestata al contribuente. Tuttavia, è possibile anticipare ossia mettersi al riparo dai controlli dell’Agenzia delle entrate e dalle possibile sanzioni piene, con un 730 rettificativo. La rettifica del Modello 730 non deve essere confusa con il 730 integrativo che scade il prossimo 25 ottobre.

Vediamo di cosa si tratta e in che occasioni può essere presentato.

Cos’è il 730 rettificativo

A livello normativo, è l’articolo 39 del D. Lgs 241/1997 a disciplinare il 730 rettificativo.

Infatti, tale articolo prevede che, in caso di visto di conformità infedele, gli intermediari:

  • sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata,
  • sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

Tuttavia, lo stesso articolo dispone testualmente che:

sempreché l’infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica (..).

Dunque, con un 730 di rettifica è possibile ovviare ad un visto di conformità infedele.

Quando si deve fare il 730 rettificativo

Per la presentazione del 730 rettificativo, dovrà essere utilizzato  il modello 730 relativo al periodo d’imposta per il quale è stata presentata la dichiarazione oggetto di rettifica. Dunque, se la rettifica riguarda il 730-2022, andrà presentato lo stesso modello.

Detto ciò, nel modello 730-3 dovrà essere compilata la casella relativa al modello 730 rettificativo e nei “messaggi” dovrà essere data comunicazione al contribuente degli errori riscontrati.

Da qui, nella casella citata andranno indicati i seguenti codici:

  • Codice “1”, se la rettifica riguarda errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • Codice “2”, se la rettifica riguarda errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele;
  • Codice “3”, se la rettifica riguarda sia errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele, sia errori che NON hanno comportato l’apposizione di un visto infedele.

Nel caso in cui l’assistenza fiscale sia stata prestata dal sostituto d’imposta, la casella “Rettificativo” può assumere solo il valore “1”.

Nel modello 730-4,  il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, dovrà compilare la casella relativa al modello 730 rettificativo.

Quali conseguenze sui conguagli?

La presentazione di un 730 rettificativo impatta anche sui conguagli a credito o a debito.

Partiamo dal presupposto che il 730 rettificativo può essere trasmesso anche dopo il 10 novembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere (che è invece il termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia delle entrate del 730 integrativo) e fino a quando non c’è stata la contestazione dell’infedeltà del visto di conformità con la comunicazione di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Da qui, in base alla circolare n°8/2017:

  • per i 730 rettificativi trasmessi entro il 10 novembre, i conguagli saranno effettuati dallo stesso sostituto indicato nel 730 da correggere (se nel frattempo non è cambiato);
  • per quelli trasmesse invece dopo tale data, il 730 sarà “senza sostituto d’imposta”.

Dunque, sarà il contribuente a dover pagare l’F24 con gli eventuali conguagli a debito. Difatti, in tale caso i conguagli non avverranno in busta paga.

Qual è la differenza fra 730 rettificativo e integrativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un mod. 730 rettificativo.

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

 

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