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Se è certa la pendenza attuale della domanda di condono sul fabbricato abusivo, il Comune non può emettere provvedimenti sanzionatori prima di aver esitato l’istanza di sanatoria, in quanto l’istanza di condono, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge 47/1985, richiamati anche dalle successive leggi sul condono, comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate.

Demolizione illegittima se il comune non ha prima esaminato l’istanza di condono: è quanto si apprende dal testo della sentenza 2048/2024 del 27 marzo del Tar Campania , inerente un’ordinanza-ingiunzione di demolizione di un comune per alcune opere edilizie abusive, in quanto realizzate senza titolo autorizzativo, quali: “diversa sagoma del sottotetto con incremento della superficie d’impronta dello stesso, diversa distribuzione degli spazi interni, presenza sul terrazzo di copertura di una tettoia in legno, cambio di destinazione d’uso da “locale svago” ad abitazione“.

 

Il comune doveva valutare l’istanza di condono prima di ingiungere la demolizione?

I ricorrenti paventano violazione e falsa applicazione dei principi generali regolanti l’attività edilizia e l’esercizio del potere sanzionatorio in pendenza di istanza di condono, in quanto le opere sarebbero conformi agli strumenti urbanistici vigenti (trattasi di opere pertinenziali e di ridotta consistenza urbanistica) e in capo all’Amministrazione intimata vi sarebbe l’obbligo di accertare se le stesse siano assentibili, prima di porre in atto poteri repressivi.

Inoltre, in riferimento alle opere sanzionate è stata presentata domanda di condono edilizio, su cui il comune non si è ma pronunciato.

 

Non si possono emettere provvedimenti sanzionatori prima di aver ‘esitato’ l’istanza di condono

L’ordine di demolizione impugnato ha ad oggetto non l’intero fabbricato abusivo, per il quale pende tuttora istanza di condono, ma esclusivamente il sottotetto e le tettoie costruite sul lastrico solare.

Dalle difese del Comune, sembra emergere che il sottotetto oggetto dell’ordine di demolizione è stato a sua volta oggetto di una precedente concessione edilizia del 1988.

Tuttavia, nella domanda di condono presentata a suo tempo era incluso anche il sottotetto.

Allo stato, quindi, considerato che il contenuto della concessione edilizia (secondo il Tar Campania, “incredibilmente rilasciata nonostante la pendenza di condono su fabbricato abusivo“) è ignoto, e considerato che invece è certa la pendenza attuale della domanda di condono sul fabbricato (e quindi, astrattamente, anche sul sottotetto), va accolto il primo motivo di ricorso, in quanto – come confermato da costante e pacifica giurisprudenza – il Comune non può emettere provvedimenti sanzionatori prima di aver esitato l’istanza di condono.

Peraltro, se fosse vero che il sottotetto è stato assentito con la concessione edilizia del 1988, e che fosse difforme rispetto a quanto in essa stabilito (cosa che non è dato sapere in quanto nessuno ha depositato detta concessione), il Comune avrebbe dovuto procedere con l’annullamento in autotutela della stessa, invece di statuire la demolizione del sottotetto, peraltro all’esito di un sopralluogo che di fatto è stato condotto su istanza dell’autorità giudiziaria penale.

Un corretto iter della pratica avrebbe dovuto portare all’esame dell’istanza di condono presentata a suo tempo, all’eventuale annullamento della concessione edilizia e, solo in caso di rilevate opere incondonabili, avrebbe dovuto portare all’ordine di ripristino.

 

Definizione delle domande di condono: nel ‘mentre’, la demolizione va messa ‘stand by’

Infine, si evidenzia che, per giurisprudenza costante (vedi ex plurimis Cons. St., sez. VII, 22/11/2023, n.10035) l’istanza di condono, ai sensi degli artt. 38 e 44 della legge 47/1985, richiamati anche dalle successive leggi sul condono, comporta la sospensione automatica dei procedimenti sanzionatori fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate.

Tale sospensione incide su tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi ad oggetto sanzioni per abusi edilizi, sicché, in pendenza della domanda di condono, il Comune non può adottare validamente nessuna sanzione di repressione degli abusi edilizi.


LA SENTENZA INTEGRALE E’ SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA RREGISTRAZIONE AL PORTALE

 

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