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Mi sono accorto di non aver messo in detrazione, nel 730, alcune spese: si può presentare una dichiarazione correttiva?

Sono appena scaduti i termini per presentare il 730 2015 ( ovvero la dichiarazione dei redditi per pensionati, dipendenti ed assimilati): quest’anno, difatti, la presentazione del modello è stata prorogata addirittura al 23 luglio, anche per andare incontro a chi si è cimentato col nuovo 730 precompilato.

Che cosa fare, però, se ci accorgiamo che nel 730 presentato ci sono errori o dimenticanze?

Ad esempio, se scopriamo in ritardo che un figlio o un familiare non poteva essere considerato a carico, oppure che ci siamo dimenticati di inserire dei redditi; al contrario, potremmo anche accorgerci di aver diritto a dei crediti che non avevamo messo in detrazione, o di non aver scomputato ritenute o acconti.

Come si può, allora, regolarizzare la dichiarazione?

Innanzitutto, le modalità cambiano in base all’errore, ovvero se lo sbaglio ha determinato un maggior credito o un minor debito, da una parte, oppure un minor credito o un maggior debito, dall’altra; cambiano anche in base alla data di presentazione della correzione, se anteriore o posteriore al 30 settembre. Ma procediamo per ordine.

Se l’errore nella dichiarazione ha comportato un maggior debito o un minor credito, potremo correggere lo sbaglio presentando una dichiarazione a nostro favore, il 730 rettificativo: abbiamo tempo per presentarla sino al 25 ottobre 2015. Non è possibile procedere autonomamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate, come per il precompilato, ma dovremo portarla ad un Caf o a un professionista abilitato, che trasmetterà il risultato della liquidazione al sostituto d’imposta (il datore di lavoro) entro il 10 novembre: gli importi saranno poi rimborsati con la busta paga del mese di dicembre.

Quando lo sbaglio non comporta alcuna differenza, a debito o a credito, possiamo comunque presentare il 730 integrativo: è il caso, ad esempio, dell’indicazione di un

sostituto d’imposta sbagliato. In questa ipotesi, parliamo di 730 rettificativo.

Se, invece, la dichiarazione ha comportato un minor debito o un maggior credito, non potremo presentare un nuovo 730, ma necessariamente un Modello Unico, entro il 30 settembre 2015: si tratta della dichiarazione correttiva nei termini.

Il problema maggiore risiede nel fatto che il sostituto d’imposta ha già effettuato il conguaglio da 730, o lo sta facendo in più rate.

Nel Modello Unico, oltre a correggere lo sbaglio, dovremo allora indicare l’ Irpef e le addizionali che risultano dal prospetto di liquidazione delle imposte originario (il 730/3, ai righi 91, 92 e 93).

Nel dettaglio:

– l’Irpef a credito o a debito, che si trova nel rigo 91 del 730, andrà riportata nel rigo RN40 dell’Unico, indicando separatamente quanto trattenuto o rimborsato dal sostituto, oppure l’eventuale importo del credito compensato con F24;
– le addizionali regionali (rigo 92) e comunali (rigo 93), andranno riportate, rispettivamente, nei righi RV6 ed RV14

dell’Unico, indicando separatamente quanto trattenuto o rimborsato dal sostituto, oppure l’eventuale importo del credito compensato con F24.

Bisogna evidenziare che gli importi del prospetto di liquidazione 730/3 vadano riportati nel modello Unico senza variazioni, anche se sono sbagliati, dato che il sostituto d’imposta ha già effettuato il conguaglio.

Una volta compilata la dichiarazione, le imposte saranno ricalcolate, e gli importi a debito dovranno essere versati tramite F24 con ravvedimento operoso (versando, cioè, oltre all’imposta, una sanzione ridotta e gli interessi legali; ricordiamo che il tasso d’interesse legale nel 2015 è lo 0,50%).

Che cosa fare, infine, se ci si accorge che la dichiarazione è errata dopo il 30 settembre?

Si dovrà, in questi casi, presentare un Modello Unico Integrativo, e procedere come già illustrato.

L’Unico integrativo potrà essere presentato anche in caso di nuova dichiarazione a favore, se ci si accorge dello sbaglio dopo il 25 ottobre: in questo caso, dovrà essere compilato il quadro RX, domandando il credito derivante dalla dichiarazione a rimborso, oppure mettendolo in compensazione o in detrazione.

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