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Dal Piano Transizione 5.0 un bonus fiscale per ridurre i consumi energetici con investimenti in innovazione. Pronto il decreto con le regole operative

Il “Piano Transizione 5.0” è in rampa di lancio. Manca infatti poco all’approvazione definitiva delle regole operative del Mimit.

Con un budget di circa 6 miliardi di euro fino al 2030, il piano si propone di favorire la transizione energetica e digitale delle imprese italiane, incentivando con il sistema del credito d’imposta nuovi investimenti in progetti di innovazione che portino a una riduzione dei consumi energetici.

La bozza del decreto attuativo, composto di 23 articoli più corposi allegati, detta tutte le regole per accedere alle agevolazioni. In questo articolo trovi tutto quello che occorre sapere e il PDF delle regole operative.

Avvia la transizione digitale della tua azienda o della tua attività professionale gestendo i tuoi progetti e le tue attività con una piattaforma cloud con funzioni integrate per il collaborative working e il project management.

 

 

 

Piano Transizione 5.0: gli obiettivi

Il “Piano Transizione 5.0”, previsto dal decreto PNRR quater (D.L. 19/2024), è un’evoluzione dei programmi Industria 4.0 e Transizione 4.0. La misura, prevista dalla missione RePowerEU del PNRR, intende supportare il passaggio dei processi produttivi a un modello energetico efficiente, sostenibile e basato su energie rinnovabili, con l’obiettivo di ottenere un risparmio energetico di 0,4 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio nel periodo 2024-2026.

Con il “Piano Transizione 5.0” le imprese che investono in attività digitali, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale, possono beneficiare di un credito d’imposta legato alla riduzione del consumo di energia finale (almeno del 3%) o al risparmio energetico nei processi (almeno del 5%).

Piano Transizione 5.0: chi può accedere al credito di imposta

Possono accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0 tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Sono escluse dalle agevolazioni solo le imprese che si trovino in uno dei seguenti casi:

  • liquidazione volontaria;
  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo senza continuità aziendale;
  • altre procedure concorsuali previste dal regio decreto 267/1342.

Gli investimenti agevolati dal Piano Transizione 5.0

Sono ammissibili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.

Possono essere agevolati gli investimenti per progetti di innovazione in beni materiali e immateriali rientranti all’interno degli allegati A e B disciplinati dalla Legge 232/2016. Tali interventi dovranno:

  • essere interconnessi al sistema di gestione della produzione e alla rete di fornitura aziendale;
  • portare ad una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%, oppure, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati, ma non inferiore al 5%.

Nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono agevolabili:

  1. gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  2. le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati e in ogni caso sino  al massimo di 300 mila euro.

Sono ammessi:

  • i moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento;
  • i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;
  • i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento.

Piano Transizione 5.0: come si calcola la riduzione dei consumi energetici

La riduzione dei consumi energetici è calcolata:

  • confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento;
  • con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.
  • rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.

Transizione 5.0: allegato A

L’allegato A fornisce una definizione chiara dei beni materiali che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili da Industria 4.0 e anche da Transizione 5.0 purché legati a progetti innovativi per la riduzione dei consumi.

Questi beni materiali includono macchinari, attrezzature, impianti e dispositivi tecnologici che sono essenziali per l’implementazione di soluzioni innovative e l’ottimizzazione dei processi produttivi.

  • Macchine utensili per l’asportazione.
  • Macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici.
  • Macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime.
  • Macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali.
  • Macchine utensili per l’assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l’imballaggio.
  • Macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico).
  • Robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot.
  • Macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici.
  • Macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale.
  • Macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici).
  • Magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

  • controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
  • interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
  • integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
  • interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva;
  • conformità ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre, le stesse macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

  • sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
  • monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
  • caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Inoltre, costituiscono beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” i seguenti:

  • dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti.

Infine, i dispositivi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità includono:

  • sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica.

 

Transizione 5.0: allegato B

L’Allegato B definisce una serie di beni immateriali e tecnologie che possono essere considerati parte degli investimenti agevolabili nell’ambito dell’Industria 4.0 e 5.0. Questi beni immateriali sono fondamentali per favorire l’innovazione e l’efficienza nel settore produttivo, consentendo alle imprese di adottare soluzioni avanzate e di rimanere competitive sul mercato.

L’inclusione di questi beni immateriali forniscono un quadro chiaro delle tecnologie e delle risorse che possono essere incentivati attraverso agevolazioni fiscali o altri incentivi governativi, quali:

  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l’efficienza del sistema di produzione;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell’IoT e/o del cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l’ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l’instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all’elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un’abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell’impianto;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l’acquisizione, la veicolazione e l’elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
  • software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Investimenti in Transizione energetica 5.0 secondo lo standard DNSH

In ossequio al principio del DNSH e all’obiettivo di non arrecare un danno significativo all’ambiente, non sono agevolabili gli investimenti destinati:

  • ad attività connesse ai combustibili fossili (con alcune deroghe);
  • ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di
    riferimento;
  • ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologici;
  • ad attività produttivo che venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti pericolosi.

Inoltre, riportiamo una tabella con i pro della transazione energetica 5.0 con alcuni esempi pratici, rispettando il principio DNSH.

Pro della transizione energetica 5.0 Esempi
Maggiore utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e sostenibili Installazione di impianti fotovoltaici e eolici per la produzione di energia elettrica; sviluppo di tecnologie per l’energia geotermica
Riduzione delle emissioni di gas serra e dell’impatto ambientale Utilizzo di veicoli elettrici al posto di veicoli a combustione interna; adozione di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio
Maggiore efficienza energetica nei processi produttivi e nei trasporti Implementazione di sistemi di gestione energetica per ottimizzare il consumo energetico in fabbriche e edifici; sviluppo di veicoli ibridi
Crescita dell’occupazione nel settore delle energie rinnovabili e verdi Creazione di posti di lavoro nella produzione, installazione e manutenzione di impianti fotovoltaici, eolici e altre fonti di energia rinnovabile
Minore dipendenza da fonti energetiche non rinnovabili e fossili Investimento in tecnologie per la produzione di biocarburanti da biomasse; promozione dell’uso di sistemi di riscaldamento elettrico in luogo di combustibili fossili

Questi esempi illustrano come la Transizione Energetica 5.0 può portare a una maggiore sostenibilità ambientale, migliorare l’efficienza energetica e creare nuove opportunità di lavoro nel settore delle energie rinnovabili.

Piano Transizione 5.0: credito d’imposta fino al 45% dell’investimento

Le imprese avranno diritto a un credito d’imposta automatico, che sarà concesso senza valutazione preliminare e senza discriminazioni basate sulle dimensioni aziendali, il settore di attività o la collocazione geografica.

Il credito d’imposta verrà determinato secondo le seguenti percentuali, in base alla quota di riduzione dei consumi energetici:

  • nella misura del 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
    fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
    processi interessati dall’investimento non inferiore al 5% ;
  • nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e
    fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro,
    nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei
    processi interessati dall’investimento superiore al 10% ;
  • nella misura del 45% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15% .

In caso di investimenti realizzati tramite contratti di locazione finanziaria, si terrà conto del costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Inoltre, sono previsti incrementi delle percentuali sopra indicate in determinate circostanze, che potrebbero portare a un’agevolazione del 40%, 20% o 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata sul territorio nazionale superiore al 10%, o in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dell’investimento superiore al 15%.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, trascorsi cinque giorni dall’invio dell’elenco dei beneficiari della misura da parte del GSE all’Agenzia.

Transizione 5.0: come e quando chiedere il credito di imposta

Le aziende che intendono accedere alle agevolazioni del Piano Transizione 5.0, dovranno presentare, tramite modalità telematica, una documentazione standardizzata.

Tale modulo sarà reso disponibile sul portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici), dopo l’approvazione di un decreto ministeriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato soltanto in compensazione diretta secondo modalità telematiche e gli importi che non verranno utilizzati entro la fine del 2025 potranno essere riportati avanti e utilizzati in 5 anni.

Il credito d’imposta non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito.

aggiornamento

Decreto Transizione 5.0: la bozza del provvedimento

Qui trovi la bozza (non ufficiale) del decreto contenente le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. Il provvedimento è in corso di approvazione.

 

 

 

 

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