Decreto Salva casa, il testo prevede di sanare alcuni abusi come la veranda chiusa, il soppalco o il cambio di destinazione d’uso? Le modifiche al decreto sul “perdono edilizio” hanno generato non pochi dubbi e per molti non è ancor ben chiaro come e cosa poter sanare con le nuove procedure. Vediamo, dunque, alcuni esempi e quali sono le condizioni da rispettare.
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Il Decreto Salva Casa è stato pubblicato in Gazzetta il 29 maggio 2024 ed è entrato in vigore il 30 maggio 2024. Le novità introdotte hanno lo scopo di semplificare le normative edilizie, rispondere al fabbisogno abitativo, oltre al rilancio del mercato immobiliare e la riduzione del consumo di suolo favorendo il riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. In altre parole, sono cambiate molte cose in materia di edilizia e urbanistica, anche se i provvedimenti contenuti nel decreto sono numerosi e hanno lasciato non pochi dubbi su cosa rientra nell’edilizia libera e quale tipologia di irregolarità è possibile sanare.
Di seguito tratteremo alcuni esempi di abusi edilizi sanabili come la veranda, il soppalco e il cambio di destinazione d’uso con la dovuta premessa che è sempre bene affidarsi a un tecnico esperto.
Decreto Salva Casa: veranda e soppalco
Con il Decreto Salva Casa, sono sorti alcuni interrogativi sulla possibilità di sanare una veranda costruita senza permesso, o in costruzione senza aver richiesto permesso. È doveroso precisare che prima del decreto Salva Casa, il decreto Aiuti del 2022 aveva già concesso una tolleranza, pari al 2%, relativa ad interventi abusivi negli appartamenti. Ad oggi, per verificare se la veranda abusiva rientra nella categoria di interventi sanabili, bisogna per prima cosa capire se si può inquadrare come parziale difformità al permesso di costruire rilasciato. In caso contrario, si rientra nel previgente regime di sanatoria con doppia conformità tassativa, che continua ad applicarsi agli abusi edilizi primari.
Vediamo, ora, il caso del soppalco abitabile. Per capire se si tratta di un abuso sanabile, è necessario verificare alcuni fattori come il periodo di costruzione. In secondo luogo bisogna vedere se configura come parziale difformità oppure variazione essenziale dal permesso di costruire. Inoltre, risulta essenziale dare un’occhiata alle norme regionali in quanto alcune norme regionali prevedono che l’aumento di superficie utile anche all’interno dell’immobile rappresenta variazione essenziale oltre una certa soglia. Infine, bisogna verificare la disciplina urbana vigente e i requisiti di conformità alla disciplina edilizia all’epoca dell’abuso (es: altezza minima 2,70 sotto e sopra, RAI 1/8, Struttura Sismica, ecc).
Cambio di destinazione d’uso
È cosa nota che il Decreto Salva Casa ha introdotto importanti novità anche per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso. È bene ricordare che, in ogni caso, è possibile il cambio di destinazione d’uso senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, e tra le categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva/direzionale e commerciale, da effettuare tramite SCIA. Inoltre, non bisogna dimenticare di controllare la normativa regionale, la disciplina urbanistica vigente e i requisiti di conformità alla disciplina edilizia all’epoca dell’abuso (es: altezza minima 2,70 sotto e sopra, RAI 1/8).
Decreto Salva Casa, veranda, soppalco e cambio d’uso: immagini e foto
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