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Lo slittamento dei termini di versamento al 31 luglio 2024 (o al 30 agosto 2024 con maggiorazione dello 0,4%), previsto dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 in occasione del primo anno di vigenza del concordato preventivo biennale, dovrebbe applicarsi anche ai contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni dell’INPS, analogamente a quanto previsto in relazione alle proroghe disposte negli scorsi anni.

Secondo quanto disposto dall’art. 18 comma 4 del DLgs. 241/97, infatti, i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali dai suddetti soggetti devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi; di conseguenza, deve ritenersi che artigiani, commercianti e professionisti che rispettano le condizioni previste dall’art. 37 del DLgs. 13/2024 possano beneficiare della proroga al 31 luglio 2024 (senza la maggiorazione dello 0,4%) o al 30 agosto 2024 (con la maggiorazione dello 0,4%), relativamente ai versamenti del saldo per il 2023 e del primo acconto per il 2024 dei contributi INPS.

Si segnala, in merito, che tale possibilità non è contemplata dalla circ. INPS 14 giugno 2024 n. 72, che al § 3 indica come termini di versamento il 1° luglio 2024 (il 30 giugno 2024 cade di domenica) e il 31 luglio 2024 (con maggiorazione dello 0,4%), senza considerare quanto stabilito dal citato art. 37 del DLgs. 13/2024.
Si ritiene tuttavia che il sopra descritto slittamento dei termini sia pienamente applicabile anche al saldo e primo acconto dei contributi INPS, considerato sia quanto previsto dalla norma, sia l’orientamento dell’INPS relativamente alle analoghe proroghe disposte in passato.

Con riferimento alla proroga disposta nel 2021 dall’art. 9-ter del DL 73/2021, ad esempio, l’INPS, con il messaggio del 27 luglio 2021 n. 2731, aveva precisato che rientravano nella proroga anche i versamenti dei contributi previdenziali dovuti a titolo di saldo e di acconto dagli iscritti alla Gestione speciale degli esercenti attività commerciali e alla Gestione speciale degli artigiani, nonché dai professionisti della Gestione separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nelle dichiarazioni dei redditi.

Si ricorda che la proroga al 31 luglio 2024 si applica in relazione ai contribuenti che esercitano attività per le quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell’Economia e delle finanze, pari a 5.164.569 euro, compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. contribuenti “minimi” o che presentano altre cause di esclusione dagli ISA.
La proroga, inoltre, è applicabile a tali soggetti a prescindere dalla loro adesione o meno al nuovo concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024.

Il differimento al 31 luglio 2024, o al 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,4%, deve ritenersi applicabile anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:
– interessate dalla proroga in esame;
– ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

Proroga anche per i soci di srl non trasparenti

In questo senso si era espressa la ris. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2007 n. 173, in relazione a una pregressa proroga riguardante i soggetti interessati dagli studi di settore, con cui era stato infatti chiarito che tali soci, determinando l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

Si noti tuttavia che, in base a quanto era stato chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2013 n. 59 sempre con riferimento agli studi di settore, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.

 

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