Leggi le ultime sentenze su: atto di precetto; nullità del precetto; notifica dell’atto di precetto; rinuncia all’atto di precetto; giudizio di opposizione; cessazione della materia del contendere.
L’omessa indicazione della data di notifica del titolo esecutivo non comporta la nullità del precetto.
Precetto inefficace
Va rigettata l’istanza ex art. 492 bis c.p.c. qualora l’atto di precetto sia divenuto inefficace ai sensi dell’art. 481 c.p.c. in quanto nel termine di 90 giorni dalla sua
notificazione non è iniziata l’esecuzione.
Tribunale Busto Arsizio sez. II, 21/05/2019, n.5121
Buona fede: causa di esclusione della responsabilità amministrativa
L’esimente della buona fede, applicabile anche all’illecito amministrativo, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa – al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni – solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell’autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso.
Cassazione civile sez. VI, 13/05/2019, n.12629
Titolo esecutivo: data di notifica
L’omissione nel precetto della data di notifica del titolo non può comportare nullità del precetto qualora dal precetto possa comunque evincersi con certezza quale sia il titolo al quale il precetto debba riferirsi.
Tribunale Brindisi sez. I, 08/05/2019, n.707
Rinuncia all’atto di precetto: determina l’estinzione del giudizio di opposizione?
La rinuncia al precetto consiste in un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l’accettazione della controparte. Pertanto, la rinuncia all’atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., non determina l’estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale.
Tribunale Roma sez. IV, 29/04/2019, n.9006
Mancata trascrizione della procura sulla copia del precetto
In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell’atto di precetto non è causa di nullità dell’atto perché la disposizione di cui all’art. 125, primo comma, cod. proc. civ. – che impone la sottoscrizione delle parti sia nell’originale che nella copia degli atti – non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell’atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata.
Tribunale Milano sez. III, 23/04/2019, n.4045
Rinuncia all’atto di precetto: richiede l’accettazione del soggetto intimato?
La rinuncia all’atto di precetto, atto stragiudiziale prodromico all’esecuzione forzata, si configura come un negozio abdicativo unilaterale di natura sostanziale che non richiede l’accettazione del soggetto intimato e, qualora intervenga in pendenza di un giudizio di opposizione, non determina l’estinzione dello stesso bensì la cessazione della materia del contendere, con regolazione delle spese di lite da effettuarsi sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Tribunale Parma sez. lav., 04/04/2019, n.60
Giudizio di ottemperanza: possono essere riconosciute le spese di precetto?
Nel giudizio di ottemperanza può essere riconosciuto anche l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente delle spese accessorie, necessarie all’attivazione del procedimento di ottemperanza, mentre non possono essere riconosciute le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, in quanto è imputabile alla libera scelta del creditore l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’
ottemperanza.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/04/2019, n.4341
Notifica dell’atto di precetto e del titolo esecutivo
Il soggetto che vanta un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione non può procedere alla notifica dell’atto di precetto, né iniziare quindi l’esecuzione forzata per il recupero delle somme riconosciutegli in un titolo esecutivo, qualora non siano decorsi centoventi giorni dalla notifica del predetto titolo esecutivo.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 01/04/2019, n.521
Correzione dell’errore materiale e sentenza corretta
Nell’ipotesi di correzione dell’errore materiale, la sentenza corretta deve essere rinotificata con la formula esecutiva e, solo successivamente, decorsi infruttuosamente i 120 giorni, può esserne richiesta l’ottemperanza innanzi al giudice amministrativo o, in alternativa, si può avviare l’esecuzione con la notifica dell’atto di precetto.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VII, 15/03/2019, n.1440
Precetto nullo
Nel caso di precetto dichiarato nullo, in quanto privo di
sottoscrizione, il creditore ben può notificare un secondo precetto, senza necessità di rinunciare al primo, che, in quanto nullo, è in sé privo di effetti e da considerarsi tamquam non esset. Né il secondo precetto oggetto di successiva opposizione può ritenersi viziato per essere stato preceduto da un precetto nullo, attesa l’evidente autonomia dei due atti.
Corte appello Milano sez. lav., 28/02/2019, n.62
Inosservanza dell’ordine di lasciare il territorio dello Stato
In tema di immigrazione, ai fini della sussistenza del giustificato motivo, idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, pur avendo lo straniero l’onere di allegare i motivi non conosciuti né conoscibili da parte del giudice, ciò non implica alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato, in quanto resta fermo per il giudice il potere di rilevare direttamente, quando possibile, l’esistenza di ragioni legittimanti l’inosservanza del precetto penale, sicché tutte le situazioni integrative del giustificato motivo si traducono in altrettanti temi di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice (nella specie, l’imputato aveva allegato lo stato di indigenza dedotto come impeditivo dell’allontanamento, sicché , a detta della Corte, il giudice del merito aveva illegittimamente affermato la responsabilità prospettando il mancato assolvimento dell’onere della prova da parte del ricorrente).
Cassazione penale sez. V, 14/05/2019, n.25598
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