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Riportiamo di seguito il commento giunto in redazione a firma del geom. Franco FORTUNATO per comprendere meglio quali sono i contributi dovuti alla CIPAG alla luce del nuovo Regolamento sulla Contribuzione approvato il 3 agosto 2023 e attualmente al vaglio del TAR.

“Da anni la CIPAG – Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri – sta provvedendo ad iscrivere obbligatoriamente tutti quei geometri che sono iscritti all’albo anche se non esercitano la professione con carattere di continuità. La conseguenza è che anche i professionisti, , che non hanno esercitato continuativa-mente la professione sono costretti a pagare gli esosi contributi previdenziali (mi-nimi € 5.025 anno) ed essere sottoposti all’attività di riscossione dell’A.d.E.R. con anche le sanzioni etc.

Ma è legittima tale decisione della Cassa?

La Legge 773/82, di “riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favo-re dei geometri”, all’art. 22, comma 1, cosi come modificato dall’art. 1 della L. 4 agosto 1990, n. 236, stabilisce che l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Dunque, la normativa primaria prevede l’obbligo di iscrizione alla Cassa “solo” per i geometri che svolgono l’attività professionale in maniera continuativa con esclusione di coloro che la esercitano in maniera occasionale, anche se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Lo Statuto dell’Ente previdenziale dei geometri, invece, all’art. 5, a far data dal 2003, ha eliminato ad arte il riferimento alla continuità dell’esercizio professionale quale presupposto per l’obbligatorietà dell’iscrizione, legando quest’ultima alla semplice iscrizione del geometra all’albo professionale (“Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri e geometri laureati iscritti all’Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione”).

In altri termini, l’attuale art. 5 dello statuto della Cassa consentirebbe a quest’ultima di esigere il versamento di contributi previdenziali da parte dei geometri in virtù della semplice iscrizione all’ordine, o per meglio dire al c.d. Collegio, a pre-scindere dallo svolgimento dell’attività in forma continua ed effettiva e senza al-cuna possibilità di scelta per il professionista (imposizione unilaterale).

Pertanto, da un lato, abbiamo una fonte di rango primario, che è la Legge 773/82 (modificata dall’art. 1 della L. 4 agosto 1990, n. 236), che stabilisce quale presupposto dell’obbligo dell’iscrizione alla Cassa l’esercizio continuativo della professione, e dall’altro, vi è una norma dello Statuto di un Ente che, ancorché approvato da parte di organi istituzionali Statali, è pur sempre di rango subordinato alle fonti primarie, che esclude tale requisito.

In tutti i procedimenti giudiziari instaurati in questi anni dai geometri che esercitavano la professione in modalità occasionale e con altra contribuzione obbligatori tipo in INPS, hanno più volte contestato la insussistenza dei presupposti iscrittivi (e dei con-seguenti obblighi contributivi minimi in luogo del contributo solidaristico – si questo dovuto), assumendo che l’iscrizione alla Cassa dipenderebbe, esclusivamente, dall’accertamento dell’esercizio continuativo della libera professione, senza iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art. 22 L. 773/1982. Nella fattispecie mancherebbe la condizione di c.d. continuità professionale, visto lo status di lavoratore dipendente a tempo pieno e la con-seguente iscrizione “obbligatoria” all’INPS.

Si evidenzia a parere del sottoscritto, il fatto che la CIPAG non avrebbe il potere di derogare e/o modificare i criteri iscrittivi di fonti legislative nazionali, per cui le regole contributive stabilite dal-la fonti interne dell’Ente sarebbero illegittime e dovrebbero essere disapplicate.

In tutto questo marasma normativo e giurisprudenziale, avuto in questi anni in particolare dal 2014 ad oggi (centinaia se non migliaia di vertenze presso i Tribunali del lavoro), di danno solo e soltanto per il cittadino/geometra e la di lui famiglia, tormentati da pretese contributive esose ad oggi € 5.025 anno anche in assenza di reddito professionale, alquanto illegittime, s’innesta un’altra questione altrettanto meritevole di essere attenzionata o quanto meno “indiziata di incostituzionalità”

È chiaro, pertanto, che la modificazione introdotta da Cassa Geometri nel 2002 a far data dal 2003. non rientrano tra quelle consentite dall’art. 3 comma 12 della L. n. 335/95.

Ora, il 3 agosto 2023 è stato approvato anche il Nuovo Regolamento sulla Contribuzione della CIPAG con questa singolare motivazione “Al fine di rendere più chiara la disposizione – e, per tale via, deflazionare il contenzioso occasionato dall’applicazione della stessa – si è ritenuto di mantenere l’inciso che dà conto dell’irrilevanza, rispetto all’obbligo contributivo, della mancata produzione di redditi professionali e, coerentemente, della titolarità della partita IVA, nonché dell’iscrizione ad altra gestione previdenziale.” In maniera singolare ed evidentemente strumentale CIPAG modifica il proprio regolamento sulla contribuzione al chiaro ed unico fine di precostituirsi l’opportuna difesa nei giudizi in essere presso i vari Tribunali d’Italia, Cortei di Appello ed anche in Cassazione.

Ed invece sul nuovo Regolamento della Contribuzione del 3 agosto 2023 NULLA è stato previsto sul “contributo minimo solidaristico”.

E per tale ragioni un gruppo di geometri hanno conferito incarico allo studio lega-le dell’Avv. Alberto Pepe del Foro di LECCE per impugnare il nuovo regolamento sulla contribuzione in quanto certamente illegittimo sotto diversi profili. Il relativo ricorso (n. 14454/2023 di RG) è stato proposto innanzi al TAR Lazio ed è stato di-scusso in udienza pubblica il 21 febbraio u.s.. ed in attesa di pronuncia. È a tal fine utile evidenziare, al fine di fugare ogni dubbio da facili strumentalizzazioni di CIPAG, che con il citato ricorso non si contesta l’iscrizione alla Cassa di previdenza dei Geometri, ma la mancata indizione nello stesso proprio di quel “contributo di solidarietà” al quale più volte ha fatto riferimento la Suprema Corte con le citate ordinanze.

Senza considerare, a onor del vero, che il nuovo Regolamento 3 agosto 2023, impone l’iscrizione obbligatoria alla Cassa a tutti i geometri indistintamente per il solo fatto di essere iscritti all’albo. Ma non è così. Infatti, per i soggetti già pensionati, so-lo per coloro che hanno percepito un reddito professionale, è prevista l’iscrizione, mentre è esclusa per coloro che non hanno percepito alcun reddito professionale, a norma del DECRETO LEGGE 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella Legge 15 luglio 2011 n. 111. Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) di cui al comma 11 dell’Art. 18, Interventi in materia Previdenziale.

Lo stesso nuovo Regolamento 3 agosto 2023, risulta anche difforme a quanto prescrive il Decreto 2 settembre 2022, del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE, laddove prescrive che: “è stata prevista l’opzione per il mantenimento o meno dell’iscrizione alla cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti a tempo determinato dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 7 ter dello stesso decreto-legge n. 80/2021, disponendo In caso di opzione per il non mantenimento dell’iscrizione all’ente previdenziale di diritto privato, il mede-simo ente sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente. Per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione di cui all’art. 1 non è dovuto all’ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti all’ente previdenziale di diritto privato per il mero mantenimento dell’iscrizione all’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e le prestazioni associate agli stessi.

Si spera che l’attesa pronuncia del TAR porterà chiarezza ai nostri dubbi”.

 

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