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Come fare ricorso contro una cartella esattoriale mai ricevuta ma conosciuta in seguito consultando l’estratto di ruolo; cosa fare se nel frattempo sono partiti i pignoramenti.

Come impugnare una cartella esattoriale non notificata? Recentemente, le cose sono cambiate. È passata un po’ in sordina la modifica legislativa, introdotta nel 2021, che ha vietato l’impugnabilità autonoma dell’estratto di ruolo, salvi casi eccezionali [1].

In pratica adesso, quando il contribuente scopre casualmente, consultando la propria situazione debitoria allo sportello dell’Agenzia Entrate Riscossione o sul sito online, l’esistenza a suo carico di cartelle di pagamento – che però non ha mai ricevuto, perché non gli erano state notificate – non le può impugnare direttamente per farle annullare, ma deve attendere l’arrivo di un atto esecutivo, come un pignoramento, per poter presentare ricorso al giudice tributario; e solo a quel punto, non prima, potrà far valere il fatto che la cartella su cui poggia la riscossione coattiva non gli era stata notificata.

Nell’estate 2022, la Cassazione a Sezioni Unite [2] ha recepito questa nuova impostazione normativa, ed ha sancito che l’impugnazione autonoma dell’estratto ruolo è priva di «interesse ad agire» [3], come se il contribuente non avesse validi motivi per cancellare al più presto una cartella di pagamento che, prima o poi, potrebbe fondare l’esecuzione esattoriale e quindi aggredire il suo patrimonio.

Solo nei casi eccezionali cui accennavamo poco fa il ricorso contro la cartella non notificata, ma conosciuta soltanto attraverso l’estratto di ruolo che la menziona, è ancora possibile: precisamente, si tratta dei contribuenti che partecipano a gare di appalto con la Pubblica Amministrazione (e devono essere “vergini” da debiti tributari pendenti) e di coloro che attendono un pagamento o un rimborso dal Fisco o da un altro Ente pubblico (ad esempio, dal Comune per una fornitura di beni o servizi): per ottenerlo devono dimostrare, come prevede un’apposita norma di legge [4], di non essere «inadempienti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento» per un importo superiore a 5mila euro.

Tutti questi paletti normativi e giurisprudenziali hanno provocato una grossa stretta alle impugnazioni (prima il 40% del contenzioso tributario pendente riguardava proprio vicende di questo tipo) e vanno tenuti ben presenti per capire come impugnare una cartella non notificata, in modo da sapere quando è possibile farlo con successo, evitando i rischi di inammissibilità, o di rigetto, del ricorso.

Estratto di ruolo: cos’è e a cosa serve?

L’estratto di ruolo è un report che fotografa e riepiloga tutta la situazione debitoria pendente alla data attuale di un determinato contribuente, che a seconda dei casi potrà essere una persona fisica o giuridica, come una società. Nell’estratto di ruolo compaiono, quindi, tutti gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate o da altri Enti impositori (Inps per i contributi previdenziali, Comuni e Regioni per i tributi locali), affidati mediante ruolo all’Agente di riscossione e non saldati entro i termini, ed anche le cartelle esattoriali, emesse direttamente dall’Agente di Riscossione, che possono riguardare, oltre ai tributi e contributi, anche varie sanzioni amministrative, come le multe per violazione del Codice della strada.

L’estratto di ruolo è un documento che viene elaborato in modo automatizzato dall’Agenzia Entrate Riscossione, e riporta i dati essenziali delle cartelle di pagamento emesse e notificate al contribuente, per tutti i tipi di tributi, contributi e sanzioni gestiti: se vi sono stati pagamenti parziali (ad esempio, mediante rateizzazione in corso) compare anche il debito residuo rispetto al carico inizialmente iscritto a ruolo.

L’estratto di ruolo si può richiedere, senza costi, allo sportello dell’Agente di riscossione, oppure si può consultare sul sito dell’Agenzia, autenticandosi con lo Spid nella propria area riservata.

Estratto di ruolo: come si impugna?

Come abbiamo anticipato, dal 2021, non è più possibile impugnare l’estratto di ruolo, salvi i casi particolari dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni che possono comportare, per un contribuente, il blocco dei pagamenti da ricevere, l’impossibilità di partecipare a procedure di appalto o la perdita di altri benefici. I giudici tributari si sono adeguati al nuovo dettato e respingono quasi sempre i ricorsi (compresi quelli presentati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme).

In precedenza, invece, la giurisprudenza ammetteva tranquillamente la possibilità di impugnare l’estratto di ruolo in tutti i casi in cui esso menzionava atti che non erano mai stati notificati al contribuente, il quale apprendeva la loro esistenza proprio quando otteneva l’estratto. Infatti la notifica è una condizione di validità della pretesa tributaria azionata dall’Agente di riscossione, e la sua mancanza o irregolarità la rende illegittima. E allora come fare per contestare di non aver mai ricevuto una cartella esattoriale e riuscire a non pagare gli importi pretesi? Vediamo.

L’estratto di ruolo prova la notifica della cartella?

Tra le varie informazioni che compaiono nell’estratto di ruolo c’è anche la data di avvenuta notifica della cartella. Questo dato, però, è soltanto una sintesi di informazioni ricavate altrove dall’Agente di riscossione (ad esempio, dalla relata di notifica del messo incaricato della consegna, o dall’avviso di ricevimento della raccomandata recapitata dal postino), e perciò non prova direttamente che quella cartella è stata davvero notificata, e tantomeno che la consegna del plico sia avvenuta nei modi di legge.

Quindi, contrariamente a quanto risulta dall’estratto di ruolo, potrebbe esserci una notifica mai avvenuta, oppure davvero effettuata nella data riportata nell’estratto di ruolo, ma in realtà invalida perché, ad esempio, il contribuente si era trasferito altrove ed era irreperibile all’indirizzo di recapito, oppure perché la notifica, in assenza del destinatario, è stata fatta a persona diversa da un familiare convivente o da un addetto alla casa, e, dunque, non in grado di ricevere l’atto. Per conoscere in dettaglio i vari casi, leggi tutto ciò che c’è da sapere sulla notifica della cartella esattoriale.

Come contestare una cartella non notificata?

Per contestare la mancanza, o l’irregolarità, della notifica della cartella di pagamento menzionata nell’estratto di ruolo il contribuente deve eccepire espressamente questo vizio nel ricorso presentato al giudice tributario.

A quel punto, tocca all’Agente di Riscossione e all’Ente creditore (il titolare della pretesa impositiva: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate per i tributi erariali, come l’Irpef e l’Iva, l’Inps per i contributi previdenziali, il Comune per l’Imu e la Tari, la Regione per il bollo auto) dimostrare, carte alla mano, che la notifica contestata era stata validamente effettuata. Quindi l’Ufficio, per superare l’eccezione del contribuente, deve produrre in giudizio i documenti che attestano l’esecuzione della notifica e che provano l’avvenuta consegna della cartella al destinatario.

Come si impugna una cartella che compare nell’estratto ruolo

Come abbiamo visto, oggi non è più possibile impugnare l’estratto di ruolo per far cadere le cartelle “sottese”, cioè quelle in esso menzionate ma che il contribuente afferma di non aver mai ricevuto. In definitiva, quindi, bisognerà attendere l’arrivo del primo atto dell’esecuzione esattoriale, come il pignoramento dei beni mobili o immobili (o il fermo amministrativo, in caso di azioni cautelari), e a quel punto impugnare, congiuntamente, questo provvedimento e la cartella su cui si fonda la pretesa impositiva, per far crollare tutto il castello.

Tutto ciò funziona a condizione che la notifica non sia veramente avvenuta (o sia stata compiuta in modo difforme dalla legge), altrimenti il Fisco smonterà facilmente la tesi del contribuente, esibendo i documenti che la comprovano.

Cartella non notificata e pignoramento: che fare?

Un problema pratico consiste nel fatto che in questo modo spesso non si riesce a bloccare tempestivamente la riscossione coattiva, considerati i carichi di lavoro e i conseguenti tempi lunghi di decisione da parte delle Corti di giustizia tributaria (le ex Commissioni tributarie, che dal 16 settembre 2022 hanno cambiato nome). In sostanza, nonostante l’opposizione presentata dal contribuente, l’esecuzione va avanti comunque.

Allora l’unico rimedio utile è quello di chiedere, nel ricorso introduttivo, la sospensione cautelare dell’atto, comunemente detta «sospensiva» [4]: è possibile farlo se il contribuente adduce e dimostra che dall’esecuzione gli possa derivare un «danno grave e irreparabile» e se dalla prospettazione fornita il ricorso appare fondato e con buone probabilità di accoglimento nel merito. In tali casi, il giudice concede la provvisoria sospensione (che può essere totale o parziale e subordinata alla prestazione di «idonea garanzia», come la cauzione o una fideiussione bancaria o assicurativa), paralizzando gli effetti del pignoramento fino alla pronuncia del Collegio che deciderà la causa.

Approfondimenti

Leggi come fare ricorso contro cartella esattoriale per vizi di notifica e cosa succede in caso di cartella di pagamento mai consegnata.

note

[1] Art. 12 D.P.R. n. 602/1973, modif. dall’art. 3 bis L. n. 215/2021.

[2] Cass. S.U. sent. n. 26283 del 06.09.2022.

[3] Art. 100 Cod. proc. civ.

[4] Art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973.

[5] Art. 47 D. Lgs. n. 546/1992, modif. dall’art. 4, co.1, lett. f) L. n. 130/2022.

 

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