Tempi duri per i nuovi professionisti impegnati (o invischiati)
nelle nuove “semplificazioni” previste dal Legislatore. Occhio,
infatti, alle attestazioni relative alle nuove tolleranze
costruttive e alla data di realizzazione degli interventi per
accedere alla sanatoria semplificata. La versione del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia) profondamente rinnovata dopo l’entrata in
vigore del D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa) prevede, infatti, nuove
responsabilità penali a carico dei professionisti.
Tolleranze e Sanatoria semplificata: le responsabilità dei
professionisti
Entrando nel dettaglio:
- la nuova versione dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia
(TUE) oltre a disciplinare le nuove tolleranze
costruttive-esecutive, dispone diverse asseverazioni da parte dei
tecnici abilitati tra cui la verifica delle limitazioni del diritto
dei terzi; - il nuovo art. 36-bis del TUE ha disciplinato la sanatoria
semplificata per le parziali difformità, stabilendo che per la
verifica di conformità edilizia il tecnico abilitato, nel caso sia
impossibile accertare l’epoca di realizzazione dell’intervento
mediante la documentazione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis,
attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto
la sua responsabilità.
L’art. 34-bis, nel nuovo comma 3-ter, dispone:
L’applicazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non può comportare limitazione dei diritti dei terzi. Il
tecnico abilitato verifica la sussistenza di possibili limitazioni
dei diritti dei terzi e provvede alle attività necessarie per
eliminare tali limitazioni, presentando, ove necessario, i relativi
titoli. In caso di dichiarazione falsa o mendace si applicano le
sanzioni penali, comprese quelle previste dal capo VI del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La formazione dei titoli
di cui al secondo periodo e la concreta esecuzione dei relativi
interventi è condizione necessaria per la redazione della
dichiarazione di cui al comma 3.
L’art. 36-bis, al comma 3, dispone:
La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione
certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla
dichiarazione del professionista abilitato che attesti le
necessarie conformità. Per la conformità edilizia, la dichiarazione
è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della
realizzazione dell’intervento. L’epoca di realizzazione
dell’intervento è provata mediante la documentazione di cui
all’articolo 9-bis, comma 1-bis, secondo e terzo periodo. Nei casi
in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione
dell’intervento mediante la documentazione indicata nel terzo
periodo, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con
propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. In caso di
dichiarazione falsa o mendace si applicano le sanzioni penali,
comprese quelle previste dal capo VI del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Due attestazioni di non semplicissima applicazione (diritto dei
terzi e data di realizzazione dell’intervento) che comportano
pesanti sanzioni penali nei confronti dei professionisti in caso di
dichiarazione falsa o mendace (anche questo un concetto che va
provato in sede di contenzioso).
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