Preavviso di fermo per multe stradali, competenza territoriale e per materia: la diatriba tra giudice di pace e tribunale.
Non è sempre chiaro, agli operatori del diritto, quale sia il giudice competente per l’opposizione a fermo amministrativo (anche detto «fermo auto»).
In altre parole, dinanzi a quale magistrato va proposto il ricorso nel caso in cui la misura cautelare dell’agente della riscossione sia illegittima e si intende chiederne l’annullamento?
I dubbi concernono sia la competenza funzionale (tra giudice di pace, tribunale e Commissione tributaria) che quella territoriale (il luogo dell’ufficio).
La Cassazione ha ormai messo un punto fermo sull’argomento da quando, nel 2018, a sezioni unite, ha chiarito quale sia la
competenza per l’opposizione a fermo amministrativo.
Di recente, la stessa Corte è ritornata sull’argomento spiegando quali sono le corrette scelte di procedura che deve intraprendere la parte o il suo difensore nel momento in cui intende procedere al ricorso. Eccole di seguito spiegate.
Fermo amministrativo: regole generali
Uno degli strumenti più utilizzati dall’agente per la riscossione esattoriale al fine di recuperare le somme dovute a titolo di multe stradali è il fermo auto (o fermo amministrativo). Si tratta, come noto, di una misura cautelare rivolta ad evitare eventuali pregiudizi al veicolo del debitore, in vista di un eventuale (ma non scontato) successivo pignoramento. Pignoramento che non è una conseguenza necessaria del fermo e, anzi, si pone su un piano autonomo e distinto. Il fermo auto, quindi, non è un atto di esecuzione forzata.
Proprio per la natura cautelare del fermo auto, a seguito della sua iscrizione al Pra, il mezzo non può più circolare, pena pesanti sanzioni economiche e l’eventuale confisca del mezzo.
Il fermo amministrativo deve essere obbligatoriamente preceduto, nei 30 giorni prima della sua iscrizione, da un preavviso (con raccomandata a.r. o, per aziende e professionisti, con Pec).
Il preavviso, a sua volta, deve essere notificato non prima di 60 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale.
Nell’arco dei 30 giorni di preavviso, l’automobilista può rivolgersi all’ufficio dell’esattore per impedire il fermo se il veicolo è strumentale all’attività imprenditoriale o professionale. Leggi sul punto: come dimostrare che l’auto è un bene strumentale.
Dopo il preavviso, l’automobilista non riceve alcun sollecito ed il fermo verrà iscritto senza ulteriori comunicazioni. Per avere contezza della sua esistenza, sarà necessario chiedere una visura al Pra.
Giurisdizione e competenza per materia in caso di opposizione a fermo auto
È possibile presentare opposizione contro il preavviso o contro il successivo fermo.
Uno dei tipici motivi di opposizione è l’intervenuta prescrizione del debito o la mancata notifica degli atti pregressi (ad esempio, la cartella).
La Cassazione [1] ricorda che, in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della strada, la competenza per materia a decidere sull’opposizione al fermo auto è del giudice di pace. È, difatti, del giudice di pace la competenza funzionale in ordine sia alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento sia a quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione del prefetto. E lo stesso vale con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo.
Sussiste, quindi, la competenza per materia del GdP (giudice di pace).
Il fermo auto, del resto, non è un atto di esecuzione forzata (abbiamo, infatti, detto che si tratta solo di una misura cautelare); pertanto, non ha fondamento la tesi che vorrebbe affidare la competenza al giudice dell’esecuzione. Questo perché si tratta di iscrizioni avvenute in virtù di sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al Codice stradale (nel caso di specie, era posta in discussione la regolare
notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni e la regolarità dello stesso procedimento di iscrizione dell’ipoteca, questioni in ordine alle quali sussisterebbe la competenza per materia).
Competenza territoriale per opposizione a fermo amministrativo
Quanto invece alla competenza territoriale, le Sezioni Unite [2] hanno chiarito che questa si intende incardinata presso il giudice di pace del luogo ove è avvenuta l’infrazione.
Sul punto, si sono registrate numerose interpretazioni. Nel 2012, la Cassazione [3] aveva ritenuto competente il giudice del luogo di residenza dell’automobilista opponente, sconfessata poi dalla Corte Costituzionale [4]. Secondo poi altra giurisprudenza [5] la competenza per territorio spetta al giudice di pace del luogo nel quale è stato disposto il fermo amministrativo.
Competenza fermo amministrativo per altre cause
Fuori dai casi delle cartelle per multe stradali, l’opposizione al preavviso di fermo segue le stesse regole delle cartelle esattoriali. Per comprendere qual è il giudice competente si deve verificare per quali somme è stato notificato il preavviso. Sicché:
- per il preavviso di fermo che riguarda contributi Inps e Inail, la competenza è del tribunale ordinario;
- per il preavviso di fermo che riguarda tasse, la competenza è della Commissione tributaria.
Le Sezioni Unite della Cassazione [6] hanno precisato che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.
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