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Il trattamento integrativo: le ultime novità

Il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, in attuazione della disposizione della Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 7, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160), che ha istituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti” e stabilito la relativa dotazione, prevede, a partire dal 1° luglio 2020, l’abrogazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF e l’introduzione di due nuove misure fiscali, disciplinate al di fuori del testo unico delle imposte sui redditi, volte a ridurre la tassazione sul lavoro.

La prima misura (c.d. trattamento integrativo), consistente sostanzialmente nella rimodulazione del bonus IRPEF, riconosce un trattamento integrativo ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

Tale trattamento, determinato in rapporto al numero di giorni lavorativi a partire dal 1° luglio 2020, è pari a 600 euro per il 2020 e 1.200 euro per il 2021.

Il trattamento integrativo spetta soltanto se il reddito complessivo del potenziale beneficiario non è superiore a 28.000 euro.

A partire dall’anno di imposta 2022, in ragione delle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234), è stata ridotta da 28.000 a 15.000 euro, la soglia di reddito complessivo sopra la quale il trattamento integrativo, di regola, non spetta.

Nell’intervallo di reddito tra 15.000 e 28.000 euro il trattamento integrativo viene riconosciuto solo a condizione che la somma di determinate detrazioni sia di ammontare superiore all’imposta lorda. In questi casi, il trattamento integrativo spetta (comunque entro un massimo di 1.200 euro) in misura pari alla differenza tra la somma di tali detrazioni e l’imposta lorda.

Il trattamento integrativo: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 14/E/2023 fornisce alcuni chiarimenti sul trattamento integrativo; i tecnici delle Entrate ricordano che dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata appunto “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Dal 1° gennaio 2022 il predetto trattamento è riconosciuto nella misura di euro 1.200 ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a euro 15.000.

Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni fiscali è compreso tra euro 15.001 e 28.000, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell’imposta lorda (di cui al rigo 16, del Modello 730-3).

Qualora questa condizione sia verificata, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto per un ammontare non superiore a euro 1.200, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l’imposta lorda.

Le detrazioni di cui occorre tener conto sono le seguenti:

  1. detrazioni per carichi di famiglia;
  2. detrazioni per lavoro dipendente e assimilati;
  3. detrazioni per interessi passivi su prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2021;
  4. detrazioni per interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto o la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;
  5. detrazioni per spese sanitarie superiori a euro 15.493,71, per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità e per l’acquisto di cani guida, sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  6. detrazioni per spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data;
  7. tutte le detrazioni previste da altre disposizioni normative relative a spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e rateizzate alla medesima data. Si tratta, in particolare, delle rate residue derivanti dalle detrazioni spettanti per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per:
    1. interventi ammessi al c.d. Sisma bonus;
    2. interventi ammessi al c.d. Bonus verde;
    3. interventi finalizzati al recupero o al restauro delle facciate degli edifici esistenti – Bonus facciate;
    4. interventi di acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
    5. spese per l’arredo degli immobili ristrutturati – Bonus mobili;
    6. spese per l’arredo degli immobili per le giovani coppie;
    7. spese per l’acquisto di abitazione di classe energetica A o B;
    8. spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Eco bonus;
    9. superbonus;
    10. spese per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. pace contributiva).

Osservano i tecnici delle Entrate che al fine di determinare il trattamento integrativo per coloro che hanno conseguito un reddito di riferimento compreso fra euro 15.001 ed euro 28.000, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, si è reso necessario, sulla base dell’anno di stipula del contratto, distinguere gli interessi passivi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per la costruzione e/o ristrutturazione dell’abitazione principale e gli interessi per prestiti o mutui agrari.

In particolare, occorre distinguere gli interessi passivi pagati nell’anno 2022, riferiti a contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021, e quelli stipulati a partire dal 1° gennaio 2022.

Ai fini della corretta indicazione dell’importo degli interessi passivi qualora sia stato stipulato un contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga occorre far riferimento alla data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo.

L’Agenzia delle Entrate osserva che in tale circostanza, per data di stipula del contratto di mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/surroga del mutuo.

Riferimenti normativi:

 

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