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L’interpello rappresenta una procedura ad iniziativa del contribuente volta a conoscere preventivamente la posizione dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’applicazione di norme tributarie ad un caso concreto e personale, sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza.

L’istituto è finalizzato a declinare in modo effettivo il principio di collaborazione tra Fisco e contribuente (art. 10, c. 1, Legge n. 212/2000), allo scopo di rendere più chiaro il quadro normativo.

Effetti

La risposta vincola la stessa Amministrazione, seppure limitatamente al singolo caso prospettato ed esclusivamente nei riguardi del contribuente istante.

La risposta non vincola il contribuente, il quale resta libero di non uniformarsi all’interpretazione dell’Amministrazione, ferma restando ovviamente la potestà dell’Amministrazione stessa di esercitare l’azione di controllo ed accertamento.

Nell’ambito del controllo annuale riservato alle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi ed IVA delle imprese di più rilevante dimensione, viene verificato il rispetto della soluzione interpretativa oggetto della risposta di interpello (art. 27, c. 12, D.L. n. 185/2008).

La risposta resa in sede di interpello non costituisce, in via di principio, atto impugnabile, in quanto, stante la natura di parere, al quale il contribuente può non adeguarsi, non è in alcun modo lesivo della posizione del soggetto che potrà impugnare, tempestivamente ed a tempo debito, gli eventuali atti (art. 19, D.Lgs. n. 546/1992) nei quali dovesse farsi applicazione delle disposizioni antielusive il cui esonero è stato negato (Consiglio di Stato, 26 gennaio 2009, n. 414; in senso conforme, circ. 14 giugno 2010, n. 32/E par. 8 e circ. 3 marzo 2009, n. 7/E).

Tipologie di interpello

Sono a disposizione dei contribuenti quattro diverse tipologie di interpello (D.Lgs. n. 156/2015; D.Lgs. n. 147/2015; D.Lgs. n. 128/2015):

  • ordinario (che ricomprende quello qualificatorio);
  • probatorio;
  • anti-abuso;
  • disapplicativo;
  • sui nuovi investimenti;
  • adempimento collaborativo.

Interpello ordinario e qualificatorio

Interpello ordinario

Il contribuente può interpellare l’AF per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

  • corretta interpretazione delle disposizioni, ovvero;
  • corretta qualificazione di fattispecie;

e contemporaneamente non siano comunque attivabili le procedure (introdotte dagli artt. 1 e 2, D.Lgs. n. 147/2015) relative a:

  • accordo preventivo per le imprese con attività internazionale;
  • interpello sui nuovi investimenti.

Interpello qualificatorio

Il contribuente può interpellare l’AF nel caso in cui le condizioni di obiettiva incertezza incidono sulla corretta qualificazione della fattispecie ai fini fiscali.

Oggetto della relativa istanza non sarà la norma, bensì la qualificazione del caso in questione.

L’Amministrazione potrà fornire una risposta che contiene una valutazione basata più sulle circostanze di fatto relative alla fattispecie piuttosto che sull’interpretazione delle norme invocate dal contribuente nel caso concreto.

ESEMPI

Il Legislatore (art. 7, D.Lgs. 156/2015), ha previsto la possibilità di chiedere un parere:

  • sulla riconducibilità di una determinata spesa alla categoria delle spese di pubblicità o di rappresentanza;
  • sulla sussistenza di una Stabile Organizzazione per l’esenzione degli utili e delle perdite delle Stabili Organizzazioni di imprese residenti (art. 168-ter, D.P.R. n. 917/1986).

Sono escluse dall’interpello qualificatorio (circ. 1 aprile 2016, n. 9/E) le ipotesi caratterizzate, alternativamente:

  • da una spiccata ed ineliminabile rilevanza dei profili fattuali riscontrabili dalla stessa Amministrazione finanziaria ma solo in sede di accertamento: si tratta in sintesi di tutte quelle fattispecie nelle quali, più che rilevare l’aspetto qualificatorio, rilevano i meri accertamenti di fatto;
  • dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre Amministrazioni, enti o soggetti che presuppongono accertamenti di tipo tecnico e non di carattere fiscale.

Obbiettive condizioni di incertezza

Qualora l’AF si sia pronunciata su una determinata disposizione normativa di natura tributaria, questa non può più considerarsi obiettivamente incerta, indipendentemente dalla portata del chiarimento fornito e dall’esistenza di orientamenti dottrinali o giurisprudenziali contrastanti (art. 11, c. 4, Legge n. 212/2000).

Quando manca un’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione, le condizioni di obiettiva incertezza ricorrono in presenza di previsioni normative equivoche, tali da ammettere interpretazioni diverse e da non consentire in un determinato momento, l’individuazione certa di un significato della norma.

ESEMPIO

In presenza di leggi di recente emanazione rispetto alle quali non si è formato un orientamento interpretativo definito, ovvero coesistano orientamenti contraddittori. La previsione va estesa ovviamente anche alle disposizioni normative di non recente emanazione, qualora ricorrano i medesimi presupposti (circ. n. 50/2001).

Istanza di interpello

L’istanza deve essere redatta in forma scritta e deve contenere (art. 3, c. 1, D.Lgs. n. 156/2015):

  • dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  • indicazione del tipo di istanza di interpello che si propone;
  • circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  • indicazione del domicilio e dei recapi

a non è contenuta in calce o a margine dell’atto, essa deve essere allegata allo stesso.

All’istanza di interpello deve essere allegata la copia della documentazione non in possesso dell’Amministrazione procedente o di altre Amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fi ni della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell’Amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati anche i pareri resi dall’uffi cio competente (art. 3, c. 2, D.Lgs. 156/2015).
Nel caso in cui le istanze fossero carenti dei requisiti necessari, l’Amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta all’interpello iniziano in tal caso a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione viene effettuata (art. 3, c. 3, D.Lgs. n. 156/2015). 

Modalità di presentazione

La presentazione dell’istanza può avvenire:

  • consegna diretta a mano;
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, ovvero attraverso l’utilizzo di servizio telematico (art. 64, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82).

Termine di presentazione

L’istanza deve essere presentata:

  • prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello, avendo quest’ultimo una funzione preventiva;
  • prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima senza che, a tali fi ni, assumano valenza i termini concessi all’amministrazione per rendere la propria risposta (art. 2, c. 2, D.Lgs. n. 156/2015).

Organo destinatario

L’organo competente è determinato in base alla tipologia di tributo e della richiesta come schematizzato nella tabella che segue.

Organo destinatario

Tributo

Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente.

– Imposte sui redditi;

– imposta sul valore aggiunto;

– IRAP;

– imposta di registro;

– imposta sulle successioni e donazioni;

– imposta di bollo;

– tasse sulle concessioni governative;

– imposta sugli intrattenimenti;

– altri tributi minori;

– imposta ipotecaria;

– imposta catastale;

– tributi speciali catastali.

Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello (provv. 4 gennaio 2016, n. 27).

– Imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa;

– tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali;

– istanze di interpello ordinario aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.

Direzione Interregionale, Regionale o Interprovinciale territorialmente competente per la soluzione del caso particolare.

Tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Dogane, diversi dalle risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, per le quali l’istituto resta disciplinato dalle norme unionali.

Uffici dei monopoli territorialmente competenti per la soluzione del caso particolare (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Determinazione Direttoriale prot. n. 10539/R.U. del 28 gennaio 2016).

Tributi di competenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli-Area Monopoli.

In caso di presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’ufficio competente, essa deve essere trasmessa tempestivamente all’ufficio competente o all’indirizzo di posta elettronica corretto. In tal caso, il termine per la risposta dell’Amministrazione inizia a decorrere dalla data di ricezione dell’istanza da parte dell’uffi cio competente o dalla consegna dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica corretto. Della data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente è data notizia al contribuente (provv. 4 gennaio 2016, n. 27).

È stata definita la ripartizione delle competenze tra Divisione Contribuenti e Direzione Centrale Coordinamento Normativo in ordine alle istanze di interpello e di consulenza giuridica (provv. 1° marzo 2018).

La Direzione Centrale Coordinamento Normativo (già Direzione Centrale Normativa) è competente per:

  • gli interpelli di maggiore rilevanza, relativi a norme di recente introduzione. Per tali si intendono quelle entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza, comprese quelle modificative di istituti già esistenti;
  • le istanze di consulenza giuridica aventi ad oggetto disposizioni normative entrate in vigore da non oltre 12 mesi rispetto al momento di presentazione dell’istanza presentate dagli uffici dell’AF, ivi inclusa la Guardia di Finanza, e dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione e presentate da Associazioni sindacali e di categoria, Ordini professionali, Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati, nonché da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico.

Resta ferma la competenza delle Direzioni Regionali per la ricezione e trattazione delle istanze di consulenza giuridica e la competenza generale della Divisione contribuenti per tutte le istanze di interpello e di consulenza giuridica diverse da quelle espressamente assegnate alla DCCN.

Le strutture centrali dell’Agenzia delle Entrate provvederanno a dare pubblicità alle risposte alle istanze d’interpello ammissibili (Legge n. 212/2000) ed alle istanze di consulenza giuridica esterna (circ. 5 agosto 2011, n. 42/E), in forma anonima, mediante pubblicazione in una sezione dedicata del sito dell’AF, a partire dal mese di settembre 2018. Qualora le risposte contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi, modifichino l’orientamento adottato in precedenti documenti di prassi amministrativa, garantiscano maggiore uniformità̀ di comportamento o ricorrano le altre condizioni di cui all’art. 11, c. 6, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), la pubblicazione continuerà ad avvenire sotto forma di circolare o di risoluzione (provv. 7 agosto 2018). 

Inammissibilità dell’istanza

L’istanza è considerata inammissibile (art. 5, D.Lgs. n. 156/2015) qualora:

  • manchino i dati identificativi dell’istante (o del suo legale rappresentante) o la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • non sia presentata preventivamente rispetto alla scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l’assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l’istanza medesima;
  • non ricorrano le obiettive condizioni di incertezza;
  • abbia ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
  • verta su materie oggetto degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale o riguardanti l’interpello preventivo indirizzato alle società che effettuano nuovi investimenti (D.Lgs. n. 147/2015), ovvero riguardanti la procedura abbreviata di interpello preventivo sulla certezza del diritto (D.Lgs. n. 218/2015);
  • verta su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza. In tal caso è stato precisato (circ. 1° aprile 2016, n. 9/E) che l’inammissibilità, visto che la norma fa riferimento non all’istante ma alle questioni oggetto dell’istanza, ricorre non solo per le attività riferite direttamente al contribuente (quindi anche a terzi), purché l’istante ne sia formalmente a conoscenza e opera anche nel caso in cui oggetto di accertamento non siano direttamente i comportamenti oggetto dell’istanza ma altri, riferiti a precedenti periodi di imposta, comunque strettamente correlati alla richiesta di interpello, perché, tra l’altro, perfettamente sovrapponibili;
  • il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti (art. 3, c. 3, D.Lgs. n. 156/2015), non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti (30 giorni).

Risposta dell’AF

La risposta scritta e motivata deve essere notificata (art. 60, D.P.R. n. 600/1973) all’interpellante entro 90 giorni.

In alternativa (provv. 4 gennaio 2016, n. 27), la risposta può essere comunicata:

  • mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il domicilio del contribuente o dell’eventuale domiciliatario;
  • per via telematica tramite posta elettronica certificata o servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle entrate;
  • per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, per invio telematico alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nell’istanza.

Formazione del silenzio-assenso

Qualora la risposta dell’Ufficio su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione interpretativa che il contribuente intende adottare non pervenga al contribuente entro 90 giorni il silenzio equivale a condivisione, da parte dell’amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente (art. 11, c. 3, Legge n. 212/2000).

Il silenzio-assenso copre il contribuente anche con riferimento ai successivi comportamenti posti in essere riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, fatta salva la possibilità di “ripensamento” da parte dell’Ufficio (art. 5, c. 3, D.M. n. 209/2001).

Comunicazione del parere con circolare o risoluzione

L’Amministrazione finanziaria può fornire una risposta collettiva all’istanza mediante la pubblicazione di una circolare o di una risoluzione se (art. 11, c. 6, Legge n. 212/2000) quando:

  • un numero elevato di contribuenti ha presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe tra loro;
  • il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati ancora resi chiarimenti ufficiali;
  • siano stati segnalati casi di comportamenti non uniformi da parte degli uffici;
  • ritiene il caso ed il relativo chiarimento fornito di interesse generale.

In ogni caso resta ferma la necessità della comunicazione della risposta ai singoli istanti.

La risposta scritta e motivata dell’Amministrazione finanziaria (artt. 11, c. 3, Legge n. 212/2000) vincola ogni organo dell’Amministrazione:

  • limitatamente al richiedente;
  • con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello.

Interpello probatorio

Il contribuente può presentare istanza richiedendo un parere in relazione alla sussistenza delle condizioni ed alla valutazione dell’idoneità degli elementi probatori richiesti per l’accesso a specifici regimi fi scali nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 11, c. 1, lett. b), Legge n. 212/2000).

La tempistica della risposta dell’Amministrazione, si differenzia rispetto all’interpello ordinario. L’AF ha, infatti, 120 giorni di tempo per rispondere, anziché 90.

Tipologie

Sono previste diverse tipologie di interpello probatorio:

  • sulle operazioni con imprese di Paesi cd. “black list”;
  • cd. “Controlled Foreign Companies”;
  • degli enti creditizi sulle partecipazioni acquisite nel corso di operazioni di ristrutturazione;
  • per continuare il consolidato in caso di operazioni di riorganizzazione;
  • per l’accesso al consolidato mondiale;
  • per le società considerate non operative;
  • per il beneficio ACE.

Soggetti interessati

I contribuenti, residenti e non residenti, sostituti di imposta, consulenti incaricati degli adempimenti fiscali possono presentare istanza a:

a. Direzione regionale delle entrate competente per territorio per i contribuenti con un volume di affari inferiore ai 100 milioni di euro;
b. Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate per i contribuenti di più rilevante dimensione (ossia quelli con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

Termini di presentazione della domanda

La presentazione dell’istanza deve essere effettuata:

  • entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione;
  • entro i termini per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.

L’eventuale richiesta di integrazione dell’istanza da parte dell’ufficio competente deve essere presentata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

La regolarizzazione dell’istanza da parte del contribuente deve avvenire entro i successivi 30 giorni dalla ricezione della richiesta dell’ufficio competente.

L’eventuale integrazione documentale deve avvenire entro 1 anno dalla richiesta dell’ufficio.

Termini risposta

L’Amministrazione deve inviare la risposta:

  • entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza;
  • entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa se richiesta.

In caso di inerzia dell’Agenzia, nei 120 giorni successivi alla presentazione dell’istanza, vale il principio del silenzio-assenso.

Procedure

Il contribuente deve presentare l’istanza in carta libera, contenente:

  • i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante;
  • l’indicazione del tipo di istanza (vale a dire “interpello probatorio ex art. 11, c. 1, lett. b), Legge n. 212/2000”);
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • l’indicazione della norma di riferimento del regime del quale si chiede l’applicazione;
  • l’indicazione degli elementi probatori richiesti;
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti, anche telematici, dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

L’istanza deve essere presentata alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio mediante:

  • consegna a mano;
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica certificata o accesso tramite il servizio telematico dell’Agenzia (ancora da attivare);
  • posta elettronica ordinaria, solo per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, all’indirizzo [email protected].

Avverso la risposta negativa dell’Agenzia, non è ammesso ricorso.

Il contribuente può rinunciare all’interpello se, in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, presenta, con le modalità consentite, la rinuncia espressa all’interpello.

Ipotesi legislativamente previste

Società di comodo – Istanze presentate dalle società che presentano i requisiti per essere considerate “non operative”. Il contribuente che non ha presentato interpello ovvero, avendolo presentato, non ha ricevuto risposta positiva, deve dare indicazione in dichiarazione dei redditi dell’esistenza delle condizioni esimenti (art. 30, c. 4-quater, Legge n. 724/1994).

Permanenza nel regime del consolidato nazionale – Istanze presentate in occasione dell’effettuazione di operazioni di riorganizzazione generalmente interruttive del medesimo (ad esempio fusione con enti non appartenenti al consolidato), al fine di verificare che anche dopo le stesse sussistono ancora i requisiti ai fi ni dell’accesso al regime (art. 117, D.P.R. n. 917/1986). La società o l’ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato la relativa istanza di interpello probatorio per i casi suindicati ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve segnalare tale circostanza nella dichiarazione dei redditi (art. 124, c. 5-bis, D.P.R. n. 917/1986).

Accesso al regime del consolidato mondiale – Istanze presentate per verificare la sussistenza dei requisiti per il legittimo esercizio dell’opzione (artt. 130 ss. D.P.R. n. 917/1986). Anche in tal caso chi intende accedere a tale regime ma non ha presentato l’istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi (art. 132, c. 5, D.P.R. n. 917/1986).

Applicazione del regime delle imprese estere controllate – Istanze presentate per dimostrare l’esistenza delle condizioni previste per le CFC (art. 167, D.P.R. n. 917/1986). In caso di mancata presentazione dell’interpello ovvero di ricezione di una risposta negativa allo stesso, la mancata segnalazione in dichiarazione dei redditi di partecipazioni in società residenti in Stati con regime fi scale privilegiato comporta l’applicazione di una sanzione.

Applicazione del regime di aiuto alla crescita economica – Istanze presentate per dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio concesso. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l’istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entra (art. 1, c. 8, D.L. n. 201/2011).

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari – Istanze presentate dagli enti creditizi per verificare la sussistenza delle condizioni per la non applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze (art. 87, D.P.R. n. 917/1986) alle partecipazioni acquisite nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, nel rispetto delle diposizioni in materia di vigilanza bancaria. Da evidenziare che l’ente creditizio che non intende applicare il regime di esenzione delle plusvalenze ma non ha presentato l’istanza di interpello suindicata, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, deve segnalare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi essenziali da individuare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate (art. 113, c. 6, D.P.R. n. 917/1986).

Sanzioni

L’omessa segnalazione, in dichiarazione, della mancata presentazione o della risposta negativa all’istanza di interpello è punita con la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro (art. 8 c. 3-quinquies, D.Lgs. 471/1997).

Unica eccezione è quella relativa alla CFC: in caso di omissione del suindicato obbligo di segnalazione in dichiarazione, si applica una sanzione pari al 10% del reddito della partecipata, con un minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro (art. 8, c. 3-ter e 3-quater, D.Lgs. n. 471/1997).

Interpello antiabuso

Il contribuente può presentare (art. 11, c. 1, lett. c), Legge n. 212/2000) istanza richiedendo all’Amministrazione se determinate operazioni che intende realizzare configurino o meno un’ipotesi di abuso del diritto (art. 10-bis, Legge n. 212/2000).

Soggetti interessati

I contribuenti, residenti e non residenti, sostituti di imposta, consulenti incaricati degli adempimenti fiscali possono presentare istanza a:

  • Direzione regionale delle entrate competente per territorio per i contribuenti con un volume di affari inferiore ai 100 milioni di euro (dal 1° gennaio 2018);
  • Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate:

a. fino al 31 dicembre 2017 per tutti,
b. dal 1° gennaio 2018 solo per i contribuenti di più rilevante dimensione, ossia quelli con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro.

Termini di presentazione della domanda

La presentazione dell’istanza deve essere effettuata:

  • entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione;
  • entro i termini per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.

La richiesta di integrazione dell’istanza da parte dell’ufficio competente va presentata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

La regolarizzazione dell’istanza da parte del contribuente deve avvenire entro 30 giorni della ricezione della richiesta dell’ufficio competente.

L’eventuale integrazione documentale deve avvenire entro 1 anno dalla richiesta dell’ufficio.

Termini risposta

L’Amministrazione deve inviare la risposta:

  • entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza;
  • entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa se richiesta.

In caso di inerzia dell’Agenzia nei 120 giorni successivi alla presentazione dell’istanza vale il principio del silenzio-assenso.

Procedura

Il contribuente deve presentare l’istanza in carta libera, contenente:

  • i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  • l’indicazione del tipo di istanza (interpello antiabuso ex art. 11, c. 1, lett. c), Legge n. 212/2000);
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • le specifiche disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • l’esposizione, chiara ed univoca, della soluzione prospettata;
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

L’istanza deve essere presentata alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio mediante:

  • consegna a mano;
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica certificata o accesso tramite il servizio telematico dell’Agenzia (ancora da attivare);
  • posta elettronica ordinaria, solo per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, all’indirizzo [email protected].

Contro la risposta negativa dell’Agenzia, non può proporre ricorso.

Il contribuente può rinunciare all’interpello se, in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, presenta con le modalità consentite, la rinuncia espressa all’interpello; deve ricevere la notifica o la comunicazione della risposta dell’AF, scritta e motivata, entro i termini previsti. La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione.

Interpello disapplicativo

Il contribuente può presentare interpello per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (art. 11, c. 2, Legge n. 212/2000).

Differenza nella disciplina rispetto agli alti interpelli

Questo tipo di interpello, si differenzia dalle altre tipologie in quanto è l’unico interpello obbligatorio.

Il contribuente per disapplicare una determinata norma tributaria finalizzata ad evitare l’elusione fiscale deve inoltrare una richiesta all’Amministrazione.

Il termine per la risposta all’interpello disapplicativo è di 120 giorni.

Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole dall’Amministrazione, il contribuente ha comunque la possibilità di dimostrare che nella particolare fattispecie gli effetti elusivi non possono verificarsi anche nelle successive fasi dell’accertamento, sia in sede amministrativa che contenziosa.

Le risposte all’interpello disapplicativo sono impugnabili, potendosi proporre ricorso avverso le stesse, anche se solo unitamente all’atto impositivo (art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 156/2015).

La possibilità di impugnare la risposta dell’Amministrazione per gli interpelli disapplicativi è la conseguenza della loro obbligatorietà.

Il ricorso al giudice tributario non può essere immediato, si deve attendere il successivo atto impositivo dell’Ufficio.

In caso di risposta negativa all’interpello disapplicativo, il successivo atto impositivo avente ad oggetto:

  • deduzioni;
  • detrazioni;
  • crediti d’imposta;
  • altre posizioni soggettive del contribuente;

deve essere preceduto, a pena di nullità, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da parte dell’A.F. da fornire entro il termine di sessanta giorni.

Detta richiesta deve essere notificata dall’Amministrazione entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell’atto impositivo.

Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere, e quella di decadenza dell’Amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo, devono intercorrere almeno sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo viene automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

Motivazione dell’accertamento

L’accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Si ha nullità dell’atto impositivo ove:

  • venga omessa la notifica della richiesta di preventivi chiarimenti;
  • non venga dato atto nell’accertamento delle motivazioni per le quali non si sono condivise le argomentazioni fornite dal contribuente in risposta ai chiarimenti richiesti.

Soggetti interessati

I contribuenti, residenti e non residenti, sostituti di imposta, consulenti incaricati degli adempimenti fiscali possono presentare istanza a:

  • Direzione regionale delle entrate competente per territorio per i contribuenti con un volume di affari inferiore ai 100 milioni di euro;
  • Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle entrate per i contribuenti di più rilevante dimensione (ossia quelli con volume d’affari o ricavi non inferiori a 100 milioni di euro).

Termini di presentazione della domanda

La presentazione dell’istanza deve essere effettuata:

  • entro i termini ordinari per la presentazione della dichiarazione;
  • entro i termini per l’assolvimento di altri obblighi tributari correlati al caso prospettato nell’istanza.

La richiesta di integrazione dell’istanza da parte dell’Ufficio competente va presentata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

La regolarizzazione dell’istanza da parte del contribuente deve avvenire entro 30 giorni della ricezione della richiesta dell’Ufficio competente.

L’eventuale integrazione documentale deve avvenire entro 1 anno dalla richiesta dell’Ufficio.

Termini risposta

L’A.F. deve inviare la risposta:

  • entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza;
  • entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa se richiesta.

In caso di inerzia dell’Agenzia nei 120 giorni successivi alla presentazione dell’istanza vale il principio del silenzio-assenso.

Può essere presentato ricorso contro il parere negativo entro 60 giorni dalla data in cui il contribuente ha ricevuto l’atto di accertamento (il ricorso si presenta cumulativamente per l’atto di accertamento e per la risposta negativa all’interpello).

Procedura

Il contribuente deve presentare l’istanza in carta libera, contenente:

  • i dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
  • l’indicazione del tipo di istanza (vale a dire “interpello disapplicativo ex art. 11, c. 2, Legge n. 212/2000”);
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • l’indicazione delle norme delle quali si chiede la disapplicazione;
  • l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

L’istanza deve essere presentata alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio mediante:

  • consegna a mano;
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica certificata o accesso tramite il servizio telematico dell’Agenzia (ancora da attivare);
  • posta elettronica ordinaria, solo per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, all’indirizzo [email protected].

Il contribuente può impugnare la risposta dell’Amministrazione solo unitamente all’atto impositivo e può rinunciare all’interpello se, in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, presenta con le modalità consentite, la rinuncia espressa all’interpello.

Sanzioni

In caso di mancata presentazione dell’istanza, disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo ma riconoscimento della disapplicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria si applica la sanzione da 2.000 a 21.000 euro.

In caso di mancata presentazione dell’istanza, disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo e disconoscimento della disapplicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria la sanzione è raddoppiata: da 4.000 a 42.000 euro.

Interpello sui nuovi investimenti

È previsto (art. 2, D.Lgs. n. 147/2015) un particolare interpello esperibile dalle imprese, sia nazionali che estere, che:

  • intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti milioni di euro (somma complessiva che può dunque riguardare anche più anni);
  • abbiano ricadute occupazionali significative, in relazione all’attività in cui avviene l’investimento, nonché durature.

Tali imprese possono presentare all’Agenzia delle entrate un’istanza di interpello in merito a:

  • trattamento fi scale del loro piano di investimento;
  • trattamento fi scale delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la realizzazione di tale piano;
  • valutazione circa l’esistenza o meno di un’azienda;
  • valutazione preventiva circa l’eventuale assenza di abuso del diritto fi scale o di elusione;
  • sussistenza delle condizioni per la disapplicazione di disposizioni antielusive e l’accesso ad eventuali regimi o istituti previsti dall’ordinamento tributario.

Con riferimento ai tributi non di competenza dell’Agenzia delle entrate, quest’ultima provvede ad inoltrare la richiesta dell’investitore agli enti di competenza che rendono autonomamente la risposta. 

Investimento

L’investimento può coinvolgere (D.M. 29 aprile 2016):

  • la realizzazione di nuove attività economiche o l’ampliamento di attività economiche preesistenti;
  • la diversifi cazione della produzione di un’unità produttiva esistente;
  • la ristrutturazione di un’attività economica esistente al fi ne di consentire all’impresa il superamento o la prevenzione di una situazione di crisi;
  • le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni in un’impresa.
Per determinare il valore dell’investimento si devono considerare tutte le risorse fi nanziarie, anche di terzi, necessarie all’impresa per l’attuazione del piano di investimento. Se l’investimento è realizzato da gruppi di società o raggruppamenti di imprese, si fa riferimento al valore complessivo dell’investimento unitario (risultante dalla somma del valore dei singoli investimenti di tutti i soggetti partecipanti all’iniziativa).

Soggetti interessati

Possono presentare interpello sui nuovi investimenti:

  • le imprese italiane ed estere, sia individuali sia collettive, nonché i trust indipendentemente dalla circostanza che abbiano o meno una Stabile Organizzazione nel territorio dello Stato;
  • i soggetti non esercenti attività commerciale, a condizione che: gli investimenti siano volti a creare una nuova attività imprenditoriale o partecipare al patrimonio di un’impresa; vi siano impatti occupazionali.

Sono uffici preposti a trattare gli interpelli: 

  • la Direzione centrale normativa dell’Agenzia, Uffi cio interpelli;
  • la Direzione centrale accertamento solo nel caso di soggetti che accedono al regime dell’adempimento collaborativo, e a condizione che non si tratti di investimenti realizzati da più soggetti (gruppi di società o raggruppamenti di imprese).

Sono uffici preposti a verifi care la correttezza delle risposte rese:

  • la Direzione provinciale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del contribuente;
  • l’Ufficio grandi contribuenti o Uffi cio controlli fi scali della Direzione regionale, in caso di contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi non inferiori a 100 milioni di euro;
  • la Direzione provinciale o Ufficio grandi contribuenti o Uffi cio controlli fi scali della Direzione regionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale dell’impresa che eff ettua l’investimento o il cui patrimonio è oggetto dell’investimento, in caso di soggetto non residente privo di Stabile Organizzazione;
  • la Direzione centrale accertamento – Ufficio cooperative compliance, in caso di contribuente che abbia avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo.

Termini di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata:

  • prima dell’avvio del piano di investimento;
  • in fase attuativa dello stesso.

La richiesta di integrazione dell’istanza da parte dell’uffi cio competente deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

La regolarizzazione dell’istanza da parte del contribuente deve avvenire entro 30 giorni della ricezione della richiesta dell’uffi cio competente.

L’eventuale integrazione documentale deve avvenire entro 1 anno dalla richiesta dell’ufficio.

Termini risposta

L’Amministrazione fi nanziaria deve inviare la risposta:

  • entro 120 giorni dal ricevimento dell’istanza;
  • entro 90 giorni dalla data di acquisizione della documentazione integrativa, se richiesta.

In caso di inerzia dell’Agenzia, nei 120 giorni successivi alla presentazione dell’istanza (210 giorni in caso di richiesta di acquisizione di ulteriori informazioni) vale il principio del silenzio-assenso.

Procedura

Il soggetto interessato deve presentare l’istanza in carta libera contenente:

  • i dati identifi cativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, nonché di tutte le imprese che partecipano all’investimento;
  • l’indicazione del tipo di istanza (vale a dire “interpello sui nuovi investimenti ex art. 2, D.Lgs. n. 147/2015”);
  • la circostanziata e specifi ca descrizione del piano di investimento (ammontare, metodi di quantificazione; tempi e modalità di realizzazione; ricadute occupazionali signifi cative; riflessi, che l’investimento oggetto dell’istanza ha sul sistema fi scale italiano);
  • l’indicazione delle norme delle quali si chiede l’interpretazione, o in relazione alle quali si chiede di valutare l’eventuale abusività delle operazioni connesse al piano di investimento, nonché le specifi che disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione;
  • l’esposizione, in modo chiaro e univoco, del trattamento fi scale che si ritiene corretto;
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere eff ettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

L’istanza deve essere presentata alla Direzione competente mediante:

  • consegna a mano;
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  • posta elettronica certifi cata o accesso tramite il servizio telematico dell’Agenzia (ancora da attivare);
  • posta elettronica ordinaria, solo per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato senza Stabile Organizzazione, all’indirizzo [email protected].

Il contribuente può rinunciare all’interpello se, in pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, presenta con le modalità consentite, la rinuncia espressa all’interpello.

Adempimento collaborativo

È stato introdotto un regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra l’Amministrazione finanziaria e contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario (D.Lgs. n. 128/2015; provv. 14 aprile 2016; provv. 26 maggio 2017).

Soggetti interessati

In fase di prima applicazione, fi no al 31 dicembre 2019, il regime è riservato:

  • ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro;
  • ai soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito del 25 giugno 2013;
  • alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti di cui all’art. 2, D.Lgs. 147/2015, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
  • al soggetto che svolge funzioni di indirizzo.

Ai fini dei requisiti dimensionali, si assume, alternativamente, il valore più elevato tra:

  • i ricavi indicati nel bilancio dell’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori;
  • il volume d’affari indicato nella dichiarazione IVA relativa all’anno solare precedente e ai due anni solari anteriori.

Soggetti esclusi

L’Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato, può dichiarare l’esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi, ovvero per l’inosservanza dei seguenti impegni imposti ai contribuenti (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 128/2015):

a. istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fi scale, e attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;

b. comportamento collaborativo e trasparente, mediante comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia delle entrate dei rischi di natura fi scale e, in particolare, delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;

c. risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel più breve tempo possibile;

d. promozione di una cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché’ la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

L’adozione del regime dell’adempimento collaborativo comporta l’assunzione di una serie di doveri anche da parte dell’Agenzia delle entrate (art. 5, c. 1, D.Lgs. n. 128/2015), quali:

a. valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell’ammissione e della permanenza nel regime;

b. pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fi scale aggressiva;

c. promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell’intento di favorire un contesto fi scale di certezza;

d. realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell’ambito del regime;

e. esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fi scali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile;

f. debita considerazione degli esiti dell’esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

Effetti e vantaggi del regime

L’adesione al regime comporta una serie di vantaggi per i contribuenti tra cui:

  • la possibilità di pervenire con l’Agenzia delle Entrate ad una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fi scali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali;
  • una procedura abbreviata di interpello preventivo in merito all’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in relazione ai quali l’interpellante ravvisa rischi fiscali.

Ulteriori vantaggi per il contribuente

In riferimento ai rischi di natura fiscale, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all’Agenzia delle entrate, prima della presentazione delle dichiarazioni fi scali, nel caso in cui l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale; la loro riscossione è in ogni caso sospesa fino alla definitività dell’accertamento.

In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all’attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.

I contribuenti che aderiscono al regime non sono inoltre tenuti a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

In fase di prima applicazione, ovvero fino al 31 dicembre 2019, per i controlli nei confronti dei contribuenti che aderiscono al regime è competente in esclusiva l’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento.

Termini domanda

Il regime è applicabile al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle entrate.

Presentazione ed integrazione della documentazione a corredo dell’istanza devono avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della stessa.

Termini risposta

L’accoglimento o il rigetto dell’istanza deve essere comunicato entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione.

Per domande presentate dopo la chiusura del periodo di imposta e prima della scadenza dei termini per il deposito del bilancio o della presentazione della dichiarazione IVA, tale termine è prorogato fino al 10° giorno successivo alla data di comunicazione all’Ufficio competente dell’avvenuto deposito del bilancio o della presentazione della dichiarazione IVA.

Procedura

I contribuenti devono presentare apposita istanza redatta sul modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle entrate:

  • via PEC all’indirizzo [email protected], con firma digitale;
  • con posta elettronica ordinaria all’indirizzo [email protected]. per i soggetti non residenti, privi di PEC. In caso di sottoscrizione non digitale, il firmatario deve allegare all’istanza copia di un valido documento di identità.

I contribuenti devono altresì produrre la documentazione richiesta (punto 4.5 del provv. 14 aprile 2016) mediante:

  • PEC all’indirizzo [email protected];
  • raccomandata con avviso di ricevimento;
  • presentazione diretta all’ufficio competente che ne rilascia ricevuta.

L’Agenzia delle entrate, tramite PEC o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, invia al contribuente la comunicazione dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza a seguito della verifi ca della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi.

Accoglimento della domanda

Il contribuente:

  • attende l’invito dell’Ufficio per lo svolgimento dell’incontro di apertura della procedura di adempimento collaborativo;
  • partecipa all’incontro di apertura a mezzo del legale rappresentante o di un procuratore legale;
  • nomina uno o più referenti incaricati di gestire l’interazione con l’Ufficio nel corso della procedura.

L’Agenzia delle entrate, a sua volta, assegna al contribuente almeno 2 funzionari di riferimento;

  • concorda con l’Ufficio le soglie di materialità quantitativa e qualitativa delle fattispecie in ordine alle quali si intendono operanti i doveri di collaborazione e trasparenza, tenendo in debita considerazione anche il settore in cui opera il contribuente;
  • comunica all’Ufficio, nel corso della procedura, a mezzo posta elettronica certificata le situazioni suscettibili di generare rischi fi scali significativi e le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fi scale aggressiva, o eventuali ulteriori situazioni che il contribuente ritenga incerte, controverse o, comunque, fonte di rischio fi scale potenzialmente significativo;
  • attende l’invio, da parte dell’Agenzia delle entrate, tramite PEC, raccomandata RR o consegna in mani proprie al contribuente (art. 60, D.P.R. n. 600/1973), dei pareri motivati o degli altri strumenti idonei a garantire certezza preventiva sulle fattispecie esaminate, con cui essa rende nota la propria posizione in merito ai rischi fi scali comunicati;
  • decide se chiedere lo svolgimento di ulteriori approfondimenti istruttori in contraddittorio con l’Ufficio;
  • sottoscrive e conserva il verbale redatto con l’Ufficio a seguito degli ulteriori approfondimenti;
  • partecipa all’incontro di chiusura della procedura entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui opera la procedura;
  • partecipa agli incontri di apertura degli esercizi successivi da tenersi entro 90 giorni dall’inizio del periodo di imposta. Qualora si verifichi un mutamento delle condizioni di fatto o di diritto su cui si è basata una delle risposte rese dall’Agenzia delle entrate nel corso della procedura, attendere l’invito dell’Ufficio a partecipare all’apposito contraddittorio e parteciparvi.

Imprese con attività internazionale

Hanno accesso ad una procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi, con principale riferimento ai seguenti ambiti (art. 31-ter, D.P.R. n. 600/1973):

a. preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato (art. 110, c. 7, D.P.R. n. 917/1986) e dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, rispettivamente (artt. 166 e 166-bis, D.P.R. n. 917/1986);

b. applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili e perdite alla Stabile Organizzazione in un altro Stato di un’impresa o un ente residente ovvero alla Stabile Organizzazione in Italia di un soggetto non residente;

c. valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una Stabile Organizzazione situata nel territorio dello Stato (art. 162, D.P.R. n. 917/1986), nel rispetto di quanto disposto dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all’Italia;

d. applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi e royalties e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Ruling internazionale

Il ruling internazionale costituisce un accordo sottoscritto tra il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate e le imprese che svolgono un’attività internazionale.

L’accordo è vincolante per il periodo d’imposta nel corso del quale l’accordo è stipulato e per i quattro periodi d’imposta successivi. Il vincolo viene meno qualora intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto.

Soggetti interessati

Possono accedere alla procedura degli accordi preventivi:

  • le imprese residenti con attività internazionale;
  • le imprese non residenti che operano in Italia per mezzo di una Stabile Organizzazione.

Non sono ammessi alla procedura di ruling le persone fi siche e, in genere, tutti i soggetti che non esercitano attività d’impresa.

Oggetto

Possono essere oggetto di ruling internazionale le seguenti fattispecie (art. 31-ter, c. 1, D.P.R. n. 600/1973):

  • preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa (art. 110, c. 7, D.P.R. n. 917/1986);
  • applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’attribuzione di utili o perdite alla Stabile Organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla Stabile Organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
  • applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l’erogazione o la percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali oppure da soggetti non residenti;
  • preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza (artt. 166 e 166-bis, D.P.R. n. 917/1986);
  • valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una Stabile Organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall’art. 162 del D.P.R. n. 917/1986, nonché dalle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia.

Avvio della procedura

La richiesta per accedere alla procedura deve essere inviata:

  • a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
  • tramite consegna diretta ai seguenti Uffici che ne rilascia ricevuta: Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, sezione di Roma, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d oppure sezione di Milano, Via Manin, 25;
  • a mezzo posta elettronica certificata, ovvero attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle entrate.

Contenuto dell’istanza

L’istanza a pena d’inammissibilità, deve contenere:

  • denominazione dell’impresa;
  • sede legale o domicilio fi scale, se diverso dalla sede legale;
  • codice fi scale e/o la partita IVA;
  • l’indicazione del domiciliatario nazionale per la procedura, se diverso dall’impresa, presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura stessa;
  • oggetto dell’accordo preventivo, oltre che una sintetica descrizione degli elementi specifici dello stesso;
  • la documentazione atta a comprovare il possesso del requisito di impresa con attività internazionale, da allegare all’istanza.

Deve essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

Se l’istanza è presentata da impresa non residente, è necessario altresì indicare l’indirizzo della Stabile Organizzazione nel territorio dello Stato ed eventualmente il domiciliatario nazionale per la procedura. Tali requisiti non sono richiesti in caso di istanza presentata da impresa non residente ai fini della valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una Stabile Organizzazione situata nel territorio dello Stato.

L’Agenzia delle entrate ha anche previsto (provv. 21 marzo 2016) la necessità di ulteriori elementi specifici da inserire nell’istanza a seconda del suo oggetto.

L’ammissibilità o l’improcedibilità dell’istanza è comunicata entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Qualora l’istanza sia improcedibile, l’Ufficio potrà richiedere l’integrazione della stessa al contribuente.

L’istanza può risultare anche direttamente inammissibile.

Prima dell’avvio formale del procedimento, il contribuente può chiedere un incontro all’Ufficio al fine di ottenere chiarimenti e/o indicazioni in merito alla procedura.

Svolgimento della procedura

L’accordo tra Amministrazione e contribuente deve perfezionarsi entro 180 giorni dal ricevimento dell’istanza e si conclude con la sottoscrizione congiunta del documento.

Le attività si svolgono sempre in contraddittorio ma il procedimento varia a seconda dell’oggetto dell’istanza.

L’accordo si perfeziona con la sottoscrizione congiunta da parte del responsabile dell’Ufficio competente e del legale rappresentante dell’impresa che ha attivato la procedura (o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa stessa).

Verifica degli accordi

L’efficacia dell’accordo sottoscritto viene meno in caso di mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo.

In caso di accertata violazione totale o parziale dell’accordo sottoscritto, il competente Ufficio delle entrate procede alla notifica di un atto motivato con il quale si invita l’impresa a far pervenire, entro 30 giorni dalla notifica, eventuali memorie difensive. L’accordo si considera risolto (anche parzialmente) quando:

  • le memorie presentate siano considerate inidonee a smentire la violazione denunciata;
  • sia vanamente decorso il termine di 30 giorni previsto per la presentazione delle memorie difensive.

È prevista la possibilità di modifica dell’originario accordo stipulato quando siano mutate le condizioni che avevano portato alla stipula dell’accordo stesso.

Tale modifica deve essere firmata entro 180 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del contribuente o dalla data in cui il mutamento delle condizioni di fatto e/o di diritto risulta intervenuto ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, da quella di comunicazione dell’invito da parte dell’Ufficio.

Efficacia dell’accordo

L’accordo tra il contribuente e l’A.F. vincola le parti per cinque anni limitando, di fatto, i poteri di accertamento alle materie diverse da quelle oggetto di accordo.

In tal modo l’A.F. e il contribuente sono vincolati per il periodo d’imposta nel corso del quale è stipulato l’accordo e per i quattro periodi d’imposta successivi.

Rinnovo

L’accordo può essere rinnovato, a mezzo di apposita richiesta da inoltrare all’Ufficio almeno 90 giorni prima della scadenza.

L’avvio dell’istruttoria volta al rinnovo ovvero il rigetto della richiesta deve essere comunicata almeno 15 giorni prima della scadenza dell’accordo.

Comunicazione alle autorità estere

È stato previsto uno scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati. In particolare i servizi di collegamento, ossia gli uffici designati quali responsabili principali dei contatti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa, scambiano, direttamente con gli altri Stati membri, le informazioni relative ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Gli accordi preventivi hanno carattere unilaterale, in quanto gli stessi sono stipulati tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria italiana, non coinvolgendo soggetti terzi come l’Autorità fiscale estera la quale non è dunque vincolata all’accordo.

Fisco

Guida tratta da InPratica:

FISCO
AA.VV., Iposa, 2019

 

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