Comunicazione all’Enea: quando è richiesta, entro quali termini, cosa comporta la mancata trasmissione dei dati
Il contribuente che intende fruire delle agevolazioni fiscali in edilizia è tenuto a trasmettere una comunicazione all’Enea, con tutte le informazioni relative a interventi agevolati di miglioramento dell’efficienza energetica e risparmio energetico.
L’adempimento è previsto dalla legge 296/2006 e dal D.P.R. 917/86 e consente all’Enea di monitorare e verificare gli interventi effettuati.
Da ultimo, il D.L. 39/2024 ha ulteriormente ampliato il patrimonio informativo dei dati relativi alle spese fiscalmente agevolabili da trasmettere a ENEA; inoltre, sulla perentorietà dei termini e la decadenza dell’agevolazione in caso di omessa comunicazione è intervenuta nuovamente la Cassazione con una sentenza che merita particolare attenzione.
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Quando si deve fare la comunicazione Enea
Di norma, il termine per la trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del D.P.R. 917/86) deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Chi deve fare la dichiarazione Enea
La comunicazione può essere presentata all’Enea sia dai privati che dall’impresa che si occupa di effettuare i lavori.
Come si fa la comunicazione Enea
E’ possibile comunicare gli interventi effettuati sul sito ufficiale dell’Enea, tramite accesso con SPID o CIE (Cartata di Identità Elettronica).
Dal 1° febbraio è operativa la procedura aggiornata per la comunicazione Enea relativa ai bonus fiscali 2023, cioè quelli rientranti nel gruppo degli Ecobonus e dei bonus casa con fine lavori nel 2022 e nel 2023. In particolare:
- Ecobonus, ossia interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge 296/2006);
- Bonus casa, ossia interventi che comportano risparmio energetico o utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili (come disciplinati dall’articolo 16-bis D.P.R. 917/1986).
Nella sezione Ecobonus, vanno comunicati i dati degli interventi relativi a:
- Riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%).
- Superbonus;
- Bonus fotovoltaico;
- Sismabonus.
Nella sezione bonus casa vanno comunicati i dati degli interventi relativi a:
- Bonus facciate, ovvero i dati degli interventi di bonus facciate limitatamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022);
- Bonus ristrutturazione edilizia, che ricomprende molti interventi, tra cui, ad esempio, il bonus sicurezza, il bonus mobili e il bonus condizionatori.
Nuovo portale Enea per il 2024
L’Enea tramite il portale “Ecobonus/Bonus casa” consente ai soggetti interessati la trasmissione delle informazioni degli interventi con data di fine lavori nel 2023 e nel 2024 per i seguenti interventi:
- riqualificazione energetica,
- bonus facciate,
- recupero del patrimonio edilizio,
- bonus mobili.
Il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati all’Enea per gli interventi con data di fine lavori compresa tra 1° e 31 gennaio 2023 decorre dalla data di aggiornamento e operatività del portale: ossia il 1° febbraio 2023.
Cosa succede se non si fa la comunicazione all’Enea
In linea generale, la comunicazione all’Enea:
- è un requisito sostanziale per fruire degli interventi agevolati con il Superbonus o Ecobonus (si vedano sul punto le circolari 7/E/2021, 7/E/2018, 38/E/2012, 3/E/2013 e, da ultimo, la risposta 406/2023), ma sull’Ecobonus la prassi amministrativa e la giurisprudenza di merito, come vedremo, non sempre danno un orientamento chiaro sulla questione del suo ruolo “determinante” ai fini della perdita dell’agevolazione.
- è un adempimento richiesto, ma non determina, qualora non effettuata, la perdita del beneficio fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia agevolati con il Bonus ristrutturazioni (come precisato dalla Risoluzione 46/E/2019).
Cassazione 2024: l’omesso o tardivo invio della comunicazione ad ENEA non fa perdere l’Ecobonus
La Cassazione, con la sentenza 7657/2024, precisa che dalla norma (art. 4 del D.M. 19 febbraio 2007) “non può desumersi una comminatoria di decadenza dal bonus edilizio, per il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla fine dei lavori previsto dalla norma per l’inoltro della comunicazione all’ENEA“.
Come stabilito anche dal CGT Reggio Emilia, la natura perentoria e sanzionatoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell’agevolazione, non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa né dalla norma primaria.
La Cassazione osserva che mentre, infatti, il controllo del Fisco deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, cioè di monitoraggio e di valutazione di detto risparmio energetico.
Del resto, anche l’Agenzia delle Entrate, in altre occasioni, pronunciandosi in merito alla spettanza dell’Ecobonus di cui al D.L. 63/2013, ha ritenuto che la tardività dell’adempimento non precluda il diritto di fruire degli incentivi fiscali, in quanto la stessa rappresenta un adempimento meramente formale, irrilevante ai fini della spettanza del beneficio (risoluzione 46/E/2019 e nota del Ministero dello sviluppo economico 3797/2019).
Tali difformità interpretative sembrerebbero trovare giustificazione nella circostanza per cui, mentre l’art. 1 del D.L. 63/2013 si limita a disporre che le informazioni circa gli interventi effettuati “sono trasmesse” all’ENEA entro il termine di 90 giorni dalla fine dei lavori, la disposizione di cui all’art. 4 del D.M. 17.02.2007 (e all’art. 6 del Decreto 6/8/2020) prevede, con una formulazione maggiormente precettiva, che i contribuenti “sono tenuti” a trasmettere la scheda descrittiva degli interventi effettuati all’ENEA.
Va precisato che la sentenza giudica un caso specifico ed è in totale antitesi con quanto affermato dalla stessa Corte di Cassazione nell’ordinanza 34151/2022 in cui si stabiliva che “l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.”
Cosa fare in caso di omessa comunicazione Enea
Qualora il contribuente ometta di inviare entro 90 giorni dalla fine dei lavori la comunicazione degli interventi all’ENEA, come previsto dal D.L. n. 16/2012, può avvalersi della remissione in bonis, sanare tale inadempimento entro la prima dichiarazione utile e conservare il beneficio fiscale legato agli interventi di efficientamento energetico.
La “sanatoria”, tuttavia, opera a condizione che:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per fruire dell’agevolazione;
- il contribuente effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro la prima dichiarazione utile (vale a dire, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi all’interno della quale il beneficiario intende utilizzare la prima quota di detrazione ovvero, in caso di esercizio di una delle opzioni di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, entro il termine di esercizio dell’opzione medesima);
- la violazione non sia stata contestata o non siano state medio tempore avviate attività ispettive, accessi o verifiche; e
- il contribuente proceda, per ciascuna violazione commessa, al versamento della sanzione minima pari a 250 euro prevista dall’art. 11, co. 1, d.lgs. 471/1997 tramite modello F24.
Come specificato dalla Circolare 38/E/2012, pertanto, la remissione in bonis opera esclusivamente con riferimento alle ipotesi in cui il contribuente abbia omesso di inviare tempestivamente la comunicazione, ma non anche nei casi in cui abbia omesso altri adempimenti che rivestono natura sostanziale ai fini dell’accesso all’agevolazione.
In particolare, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta 406/2023 in tema di Superbonus, nell’ipotesi in cui – oltre all’omesso invio della comunicazione ENEA – non sia stata neppure redatta sul portale dell’Agenzia l’asseverazione da parte del tecnico abilitato (necessaria ai fini della maturazione della detrazione ai sensi dell’art. 3 del D.M. del 6 agosto 2020), il contribuente non potrà avvalersi della remissione in bonis.
Superbonus: le informazioni aggiuntive da inviare all’Enea previste dal D.L. 39/2024
Nel vasto panorama delle disposizioni relative al Superbonus, la comunicazione all’ENEA riveste un ruolo fondamentale.
Come appena detto, il D.M. 6 agosto 2020 (requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici) istituisce le procedure per l’invio delle comunicazioni all’Enea, che includono le asseverazioni e i dati relativi all’APE pre e post intervento, oltre alle sanzioni per falsità nelle dichiarazioni.
Nell’ultimo periodo, il Governo Meloni ha deciso di intervenire con misure atte a limitare l’impatto del Superbonus e a limitarne la sua attrattiva. Una delle ultime novità normative incluse nel decreto taglia Superbonus riguarda proprio le comunicazioni da trasmettere all’Enea.
Il recente D.L. 39/2024 ha introdotto nuove disposizioni, ampliando il ventaglio delle informazioni da fornire all’ENEA. Oltre alle consuete asseverazioni e ai dati sull’APE, ora è obbligatorio includere:
- i dettagli catastali dell’immobile oggetto degli interventi;
- l’importo delle spese sostenute entro il 30 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto;
- le previsioni di spesa per il periodo successivo al 30 marzo 2024 e per il 2025;
- le percentuali di detrazione spettanti per le spese effettuate.
Inoltre, viene previsto un meccanismo sanzionatorio, in caso di omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa a lavori già avviati. Mentre, per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Il contenuto, le modalità e i termini di dette comunicazioni saranno definite con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 29 maggio 2024.
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