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Aggiornato il 4 Maggio 2023

Qualora dovete rettificare, variare o integrare il 730 con informazioni diverse da quelle che vi accingete oggi ad inserire nella vostra dichiarazione dei redditi sappiate che potete farlo entro determinati termini oltre i quali la dichiarazione si darà come tardiva o omessa. Sarà necessario differenziare inoltre i casi in cui l’errore incide sulla determinazione delle imposte ivi calcolate o se riguarda solo aspetti formali della dichiarazione non punibile. Il ragionamento non cambia sia che stiamo parlando di modello 730, modello 730 pre compilato, Redditi PF o Modello Unico.  Cambieranno al più le scadenze ma mi interessa che voi sappiate come funziona in questi casi in modo da evitare momenti di panico.

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Modello 730 “rettificativo” e calcolare eventualmente le sanzioni e gli interessi dovute nel caso in cui la dichiarazione presentata mostrava una minore imposta dovuta (o tassa come preferite chiamarle voi) rispetto a quella versata. Parliamo per lo più di Irpef, addizionali regionali o comunali per le persone fisiche mentre parleremo di Ires, Irap ed Iva per le società.

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può: presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata. Se l’assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione; oppure presentare un modello UNICO Persone fisiche, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello UNICO Persone fisiche può essere presentato entro il 30 settembre (correttiva nei termini) oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che ef- fettuerà il conguaglio”.

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d’imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui sca-turiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO Persone fisiche.

Il modello UNICO Persone fisiche può essere presentato: entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);

  • entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
  • entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l’obbligo da parte del datore di lavoro o dell’ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

Scadenza rettifica, correzione o variazione del 730

Nel caso in cui abbiate trasmesso un 730 integrativo avete:

  • fino al 20 giugno per inviare eventuali 730 sostitutivi per correggere eventuali errori o inserire nuovi elementi che non conoscevate al momento della presentazione.

Se avete saltato il 20 giugno avete ancora a disposizione:

  • fino al 25 ottobre per presentate ad un intermediario Dottore Commercialista o CAF il 730 integrativo (prima parlavamo di sostitutivo se ci avete fatto caso, ora parliamo di integrativo). Questo si può presentare solo nel caso la correzione generi una dichiarazione nuova con un minor debito di imposta o tasse da versare o un maggiore credito. Questo tipo di dichiarazione si chiama 730 integrativo a favore.
  • fino al 31 ottobre se presentate lo stesso 730 integrativo direttamente tramite l’applicazione web fisconline o tramite l’INPS per chi si è registrato on line. La data del 32 ottobre è stata concessa per il 2017 dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2017.
  • 31 dicembre del quinto anno successivo  quello di presentazione della dichiarazione si nel caso sia a sfavore del contribuente sia a favore. Per tutti questi anni infatti non si sa per quale motivo ma per riscuotere un maggiore credito avevamo di tempo poco tempo mentre per ravvederci ne avevamo molto di più. Questa asimmetria a sfavore dei contribuenti a credito che dovevano riscuotere il credito, perpetuata da decenni è una cosa abbastanza da poveracci del diritto tributario e fortunatamente nel 2016, con il Decreto Legge n. 93 del 2016 i termini si sono allineati. Per cui sia se siete a credito sia se siete a debito avete questi cinque anni per riscuotere o pagare. Se a debito vale sempre la regola del quinto anno ma sappiate che, accanto alla maggiore imposte Irpef o altra tassa da versare dovrete anche pagare delle sanzioni (da calcolare mediante l’istituto del ravvedimento operoso) e degli interessi legali che decorrono dalla data di omesso versamento fino alla data di pagamento. Se siete a credito invece dovrete richiedere anche il calcolo degli interessi creditori sulle somme detenute dall’erario e non riscosse.

Omessa presentazione del modello 730 o Modello Unico

Altra problematica affine a questa riguarda la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi le multe e le sanzioni connesse. Troverete tutte le ipotesi di errori o mancate indicazioni che determinerebbero sanzioni e come fare per ridurle o abbatterle. Con l’occasione vi ricordo che potete consultare anche gli articoli di approfondimento e quelli relativi alle domande e risposte sul 730 e vi segnaliamo che l’agenzia delle entrate ha reso disponibile il software per la compilazione del 730 sul sito dell’agenzia delle entrate con anche le istruzioni.

Novità dalla Legge di bilancio 2017 per l’IVA

Con il nuovo articolo 8, comma 6-bis del D.L. 193 2016 “le dichiarazioni dell’imposta sul valore aggiunto possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile mediante successiva dichiarazione da presentare (…) non oltre i termini stabiliti dall’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni” ossia entro i termini di decadenza per l’accertamento, 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Tale modifica trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016

Periodo d’imposta Dichiarazione IVA Termine Accertamento o presentazione dichiarazione integrativa Termine in caso di Presentazione dichiarazione nulla/omessa
2011 UNICO 2012 31/12/2016 31/12/2018
2012 UNICO 2013 31/12/2017 31/12/2019
2013 UNICO 2014 31/12/2018 31/12/2020
2014 UNICO 2015 31/12/2019 31/12/2022
2015 UNICO 2016 31/12/2020 31/12/2023
2016 UNICO 2017 31/12/2022 31/12/2024 Modifica
2017 UNICO 2018 31/12/2023 31/12/2025
2018 UNICO 2019 31/12/2024 31/12/2026
2019 UNICO 2020 31/12/2025 31/12/2027
2020 UNICO 2021 31/12/2026 31/12/2028
2021 UNICO 2022 31/12/2027 31/12/2029
2022 UNICO 2023 31/12/2028 31/12/2030
2023 UNICO 2024 31/12/2029 31/12/2031
2024 UNICO 2025 31/12/2030 31/12/2032

A decorrere dal periodo di imposta 2016 e quindi da dichiarazione 2017 la dichiarazione può essere integrata a favore (ovviamente anche a suo sfavore) del contribuente fino al 31 dicembre 2022.

Dichiarazione dei redditi – 730 Precompilato

Discorso a parte merita la rettifica del 730 precompilato: a tal proposito vi invito a leggere l’aticolo dedicato alla correzione di errori nel 730 precompilato

730 Precompilato Sbagliato: cosa fare e come correggerlo

730 sbagliato: come e quando presentare il ravvedimento operoso

Annullamento del 730

Altro elemento su cui riflettere potrebbe però riguardare la dichiarazione dei redditi presentata: qualora infatti vi accorgiate dopo aver presentato o trasmesso la dichiarazione, di aver commesso uno o più errori che potrebbero aver avuto effetto anche sulla dichiarazione dei redditi appena presentata vi ricordo che potreste aver bisogno di procedere all’annullamento. nel seguito trovate come si effettua l’annullamento del 730, quali sono i termini entro cui procedere e come si effettua in pratica.

Annullamento e Variazione del Modello Redditi PF e 730: come fare 

Modello F24 o F23 Sbagliato: cosa fare

 

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