Con la sentenza in commento, il Tribunale di Siena ha avuto modo di ribadire il principio per cui il difetto di continuità delle trascrizioni emerso nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare è sempre sanabile fino all’emissione del decreto di trasferimento.
Nel caso in esame, la debitrice esecutata proponeva opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il provvedimento del Giudice dell’Esecuzione con il quale era stato assegnato al creditore procedente un termine per trascrivere l’accettazione tacita dell’eredità in favore del dante causa dell’esecutata.
In particolare, a parere della debitrice, il creditore procedente avrebbe dovuto sanare la continuità delle trascrizioni entro il medesimo termine previsto dall’art. 567 c.p.c. per il deposito della certificazione notarile.
Il Tribunale, investito della questione, parte anzitutto dall’incidenza che assume il principio della continuità delle trascrizioni nelle procedure esecutive immobiliari.
Ed infatti, il decreto di trasferimento, per poter produrre effetti giuridici nei confronti degli aggiudicatari, presuppone che la vendita forzata del bene sia preceduta dall’esistenza di un valido titolo di acquisto trascritto in favore dell’esecutato. A tal fine, è lo stesso Giudice dell’Esecuzione che deve verificare che nel ventennio anteriore alla data di trascrizione del pignoramento sussista la continuità delle trascrizioni e, in mancanza, assegnare al procedente un termine per provvedervi.
Su tale presupposto, dunque, il Tribunale senese ha rigettato l’opposizione, aderendo all’indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nell’espropriazione immobiliare, la trascrizione dell’acquisto dell’immobile mortis causa non è un presupposto processuale che deve esistere nel momento di avvio dell’azione esecutiva, potendo sopravvenire nel corso della procedura, purché prima dell’emissione del decreto di trasferimento.
Inoltre, ha espressamente affermato che non sia equiparabile la mancata prova sulla continuità delle trascrizioni al mancato deposito della certificazione notarile ex art. 567 c.p.c. che conduce alla dichiarazione di inefficacia del pignoramento, sia per un’esigenza di conservazione degli atti giuridici, particolarmente avvertita in sede esecutiva, sia per una ragione di economia processuale.
Trib. Siena, 28 marzo 2020Mirko La Cara – m.lacara@lascalaw.com
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