Con l’entrata in vigore del Decreto Salva casa, partono anche le domande ai Comuni per ottenere la sanatoria: via libera per i cittadini che possono avviare le istanze. Tra le principali novità, il principio del silenzio assenso e la semplificazione del cambio di destinazione d’uso.
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Il Decreto Salva casa è stato pubblicato dopo la firma del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ed è sulla Gazzetta Ufficiale del 30 maggio. Ciò significa che è già possibile presentare le domande di sanatoria ai Comuni, anche se sarà necessario solo per le procedure di accertamento di conformità, necessarie per regolarizzare le difformità. Ma quanto costerà? Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
Ricordiamo che i cittadini che intendono avviare le istanze, dovranno tener conto del nuovo meccanismo di silenzio assenso che implica che se l’Amministrazione non risponde, entro i seguenti termini, l’istanza si considera accettata e in particolare:
- 45gg: permesso in sanatoria
- 30gg: Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
- 180 gg: immobili soggetti a vincolo paesaggistico.
Ora, diamo un’occhiata alle novità contenute nel Decreto Salva casa.
Salva casa: tutte le novità del decreto
Tra le novità introdotte dal decreto troviamo le verande Panoramiche Amovibili (VePa) che potranno essere costruite senza alcuna autorizzazione del Comune o senza comunicazione di inizio attività. Rientrano nell’edilizia libera anche le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia composta da tende, anche a pergola, addossate o annesse agli immobili, purché non determino spazi stabilmente chiusi e non abbiano un impatto visivo e ingombro apparente disarmonici.
Per quanto riguarda le tolleranze costruttive, rientrano gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, entro il limite massimo del:
- 2% = superficie utile > 500mq
- 3% = 300mq <superficie utile> 500mq
- 4% = 100mq <superficie utile> 300mq
- 5% superficie utile < 100mq
Per le tolleranze esecutive, invece, si intendono le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne. Nel Decreto Salva casa, inoltre, c’è la semplificazione della normativa riguardo l’accertamento di conformità e richiede la doppia conformità solo nei casi più gravi.
Stato legittimo dell’immobile e cambio di destinazione d’uso
Il decreto legge salva-casa va a ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini: per dimostrare lo Stato legittimo basterà presentare il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio, anche in sanatoria. Ciò significa che le parziali difformità che saranno sanate contribuiranno a dimostrare lo stato legittimo di un immobile.
Spostiamoci sulla semplificazione del cambio di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, nel rispetto delle normative di settore e di eventuali specifiche condizioni comunali. All’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento della destinazione d’uso sarà sempre ammesso.
Tra diverse categorie funzionali, il mutamento della destinazione d’uso sarà ammesso solo alle categorie residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, in ogni caso, all’interno delle zone: centro storico, residenziali consolidate, residenziali in espansione. Sono escluse dalle semplificazioni le unità immobiliari al primo piano fuori terra.
Decreto Salva casa: immagini e foto
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