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Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri in via preliminare lo schema di decreto legislativo integrativo e correttivo al DLgs. 14/2019 (c.d. correttivo-ter), in attuazione della L. 20/2019 e L. 53/2021, anche al fine di chiarire i dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione del DLgs. 14/2019 (dal 15 luglio 2022).

Stando alle bozze circolate, si registrano numerose novità, tra le quali si annovera, in primis, il possibile riconoscimento della natura prededucibile per i crediti sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza, con permanenza quando si susseguono più procedure.
Alla composizione negoziata possono accedere non solo le imprese in crisi o insolvenza, ma anche quelle “anche soltanto” in condizioni di squilibrio.

L’applicazione di misure protettive del patrimonio potrebbe essere chiesta anche “erga omnes”.
Il Tribunale potrà autorizzare finanziamenti prededucibili, in qualsiasi forma. L’attuazione dell’autorizzazione potrebbe avvenire prima o dopo la chiusura della composizione se previsto dal tribunale o indicato nella relazione finale dell’esperto.

La prededucibilità, inoltre, opererebbe a prescindere dall’esito della composizione, nell’ambito delle procedure esecutive o concorsuali permanendo anche in caso di consecuzione.
Il debitore (art. 23 comma 2-bis), in sede di composizione, potrà formulare una proposta di accordo transattivo per il pagamento, parziale o dilazionato, dei debiti fiscali. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della procedura liquidatoria o di accertamento dello stato di insolvenza o se l’imprenditore non esegue integralmente, entro 60 giorni i pagamenti.

Quanto alle misure premiali, all’art. 25-bis del DLgs. 14/2019, potrebbe essere introdotto il piano di rateizzazione decennale e la disciplina delle note di variazione IVA ex art. 26 comma 3-bis del DPR 633/72.
Molto significativa – come rilevato anche nel comunicato stampa del CNDCEC di ieri – è la modifica dell’art. 25-octies del DLgs. 14/2019: anche il soggetto incaricato della revisione legale segnala all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti di crisi o insolvenza per l’istanza di composizione negoziata. La segnalazione è in ogni caso considerata tempestiva se interviene nel termine di 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni anzidette.

La transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione, di cui all’art. 63 del DLgs. 14/2019, non contempla, a differenza di quanto emerso dalle precedenti bozze di correttivo, gli enti territoriali.
L’attestazione del professionista avrà ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, “se gli accordi hanno carattere liquidatorio, e la sussistenza di un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, quando è prevista la continuità dell’impresa”.

Sono trasfuse le novità in materia di adesione dall’art. 4-quinquies del DL 145/2023, introdotto in sede di conversione con legge 15 febbraio 2023 n. 191, che modifica l’art. 1-bis comma 1 del DL 69/2023 conv. L. 103/2023 (tenuto conto anche del provvedimento 29 gennaio 2024 n. 21447 reso dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate).
L’eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione. Se queste è modificata, il termine è aumentato di 60 giorni, mentre nei casi di nuova proposta, il termine è aumentato di ulteriori 90 giorni.

Al comma 3 viene specificato che la domanda di omologazione è proposta una volta ottenuta l’adesione o, in difetto, decorsi i termini di cui sopra.
Ai successivi commi 4-5 è regolato il cram down fiscale, secondo la disciplina già introdotta dall’art. 1-bis comma 1 del DL 69/2023 conv. L. 103/2023, con l’ulteriore previsione (comma 6) secondo cui tali disposizioni non trovano applicazione se, in primo luogo, nei 5 anni precedenti il debitore ha concluso una transazione avente a oggetto debiti della stessa natura che sia stata risolta di diritto (anche quando la risoluzione di diritto abbia riguardato il dante causa).

La disciplina non trova, inoltre, applicazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
– il debito nei confronti del creditore pubblico è pari o superiore all’80% dell’importo complessivo dei debiti maturati;
– il debito deriva prevalentemente da omessi versamenti, anche solo parziali, di imposte dichiarate o contributi nel corso di almeno 5 periodi d’imposta, anche non consecutivi, oppure deriva, per almeno 1/3 del complessivo debito oggetto di transazione con i creditori pubblici, dall’accertamento di violazioni realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Nella transazione fiscale in sede di concordato preventivo in continuità viene modificata la disciplina applicabile alla cross cram dowm di cui all’art. 112 comma 2, prevedendo che, ai fini della condizione di cui alla lett. d) di detto comma, “l’adesione dei creditori pubblici deve essere espressa”.

 

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