Utilizza la funzionalità di ricerca interna #finsubito.

Agevolazioni - Finanziamenti - Ricerca immobili

Puoi trovare una risposta alle tue domande.

 

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito
#finsubito news video
#finsubitoagevolazioni
Agevolazioni
Post dalla rete
Vendita Immobili
Zes agevolazioni
   


Il Tribunale di Forlì, ordinanza 25 febbraio, aderendo a un consolidato orientamento giurisprudenziale, correttamente dichiara l’inammissibilità di un reclamo ex art. 630 c.p.c. proposto avverso un provvedimento di chiusura della procedura esecutiva, consacrante una fattispecie di estinzione c.d. atipica.

Il caso

L’ordinanza del Tribunale di Forlì in commento trae origina da una procedura esecutiva immobiliare, culminata con un provvedimento del giudice dell’esecuzione di cancellazione della trascrizione del pignoramento, con contestuale autorizzazione alla restituzione dei titoli e liquidazione del compenso per il custode.

Per quanto di interesse ai fini del presente commento, è sufficiente rilevare come tale provvedimento di chiusura del processo esecutivo, fondato sull’inottemperanza del creditore procedente all’ordine del giudice di ripristinare la continuità delle trascrizioni sui beni pignorati, sia stato fatto oggetto di reclamo ai sensi degli artt. 630 e 178 c.p.c.

Il Tribunale di Forlì dichiarava però l’inammissibilità del reclamo proposto, con conseguente conferma dell’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare emessa dal giudice dell’esecuzione.

In particolare, valore assorbente veniva riconosciuto alla circostanza per cui parte reclamante avesse scelto di impugnare tale ordinanza con lo strumento processuale del reclamo al Collegio ex artt. 630 e 178 c.p.c., anziché con l’unico rimedio possibile in casi analoghi a quello di specie, ossia l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Nel caso di specie, parte reclamante avrebbe azionato lo strumento del reclamo al Collegio avverso l’ordinanza impugnata sulla base dell’erroneo presupposto della qualificazione della stessa in termini di provvedimento di estinzione tipica per inattività delle parti ex art. 630 c.p.c.

Secondo il Tribunale, però, una tale impostazione non poteva essere condivisa alla luce di plurimi elementi emergenti dagli atti e in forza del generale potere riservato al giudice di qualificazione giuridica. Da un lato, infatti, il provvedimento emesso dal giudice dell’esecuzione immobiliare, poi fatto oggetto di reclamo, non recava alcun riferimento testuale a un caso di estinzione tipica del processo esecutivo, né tantomeno all’invocato art. 630 c.p.c. Dall’altro lato, condivisibilmente il giudice dell’esecuzione immobiliare, lungi dal dichiarare l’estinzione del processo esecutivo per una causa codicistica tipica, si è limitato a prendere atto del non compiuto assolvimento da parte della società creditrice della richiesta formulata di ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene pignorato, e in difetto di tutte le necessarie condizioni per la vendita dell’immobile rigettava la relativa istanza, dichiarando appunto l’improseguibilità della procedura esecutiva.

Conseguentemente, sia alla luce della corretta qualificazione giuridica del provvedimento fatto oggetto di reclamo al Collegio, sia alla luce dell’espressa scelta processuale condotta dalla stessa parte reclamante, il presente reclamo è stato dichiarato inammissibile.

Estinzione tipica e atipica della procedura esecutiva…

L’art. 187-bis disp. att. c.p.c., nella parte in cui fa riferimento a «ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo», sostanzialmente codifica due ipotesi generali in cui il processo esecutivo viene meno prima di raggiungere il suo scopo: l’estinzione propriamente detta, o tipica, che si verifica nelle fattispecie di cui agli artt. 629 (rinuncia agli atti esecutivi), 630 (inattività delle parti) e 631 (mancata comparizione in udienza) c.p.c., e la chiusura anticipata del processo esecutivo.

Anche questa seconda ipotesi generale viene denominata estinzione, stante l’identità di effetti rispetto alla prima, ma viene qualificata come atipica, in quanto esula dalle tipologie di fattispecie estintive tassativamente previste ex lege.

La differenza che intercorre tra le due ipotesi risiede, dunque, nei presupposti al cui ricorrere il processo esecutivo viene meno: la rinuncia o le inattività tipizzate ex artt. 629 ss. c.p.c. per l’estinzione tipica; le altre cause di chiusura anticipata del processo esecutivo per l’estinzione atipica (per i concetti qui brevemente richiamati, si rinvia ad A. Tedoldi, Esecuzione forzata, Pisa, 2021, 779).

…e relativi rimedi impugnatori

La distinzione appena richiamata, tra estinzione tipica ed estinzione atipica, non ha valore puramente nominalistico, ma si riflette sul diverso regime impugnatorio del provvedimento dichiarativo (o meno) dell’estinzione.

Infatti, se con riguardo alle forme tipiche di estinzione del processo di esecuzione di cui ai richiamati artt. 629, 630 e 631 c.p.c. è certamente ammesso il rimedio del reclamo al Collegio ex artt. 630, ultimo comma, e 178, commi 4 e 5, c.p.c., con riferimento ai casi non tipizzati di estinzione del processo esecutivo, ovvero di improseguibilità dell’azione esecutiva, il ricorso a tale rimedio è escluso, residuando la via dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c.

Sul punto si può senz’altro richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene che “i provvedimenti con i quali venga dichiarata l’estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo exart. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d’ufficio” (Cass. 29 aprile 2020, n. 8404).

Con riguardo ancora più specifico alla fattispecie occorsa nel caso concreto, la Suprema Corte ha precisato che “in tema di espropriazione forzata, il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione dichiara l’estinzione del processo esecutivo per cause diverse da quelle tipiche (comportanti piuttosto la declaratoria di improseguibilità, come, nella specie, la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per mancata rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale di cui agli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c.), non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ma con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., che è rimedio tipico avverso gli atti viziati del processo esecutivo” (in tal senso Cass. 20 novembre 2014, n. 24775; Cass. 12 novembre 2013, n. 25421; Cass. 28 settembre 2011, n. 19858).

La fattispecie decisa dal Tribunale di Forlì

Nel caso in esame, ci troviamo sicuramente al cospetto di una fattispecie di estinzione atipica del processo esecutivo.

Il provvedimento del giudice dell’esecuzione, infatti, ha trovato il proprio fondamento nel mancato ottemperamento, da parte del creditore, all’ordine di ripristinare la continuità delle trascrizioni sul bene pignorato: tale fattispecie, evidentemente – e a differenza da quanto asserito da parte reclamante – esula dalle ipotesi di estinzione tipica, per inattività delle parti, previste dalla legge.

L’estinzione tipica per inattività delle parti, infatti, si verifica allorché le medesime non proseguano o non riassumano il processo esecutivo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Si tratta, in ogni caso, di ipotesi in cui è la legge stessa a sanzionare espressamente con l’estinzione l’inattività dei creditori, tipizzandone le cause: si pensi, exempli gratia, al caso di mancata tempestiva riassunzione del processo esecutivo sospeso (art. 627 c.p.c.) ovvero al caso di mancata iscrizione a ruolo della procedura esecutiva (artt. 518, 543 e 557 c.p.c.).

All’opposto, quando le cause di estinzione non siano tipizzate, e sia il giudice dell’esecuzione a emettere un provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo, ci si trova al cospetto di cause atipiche di estinzione. Gli effetti sono i medesimi. Come già detto, divergono i rimedi.

Da qui, emerge la correttezza della decisione assunta dal Tribunale di Forlì, nel rilevare l’errore commesso dal creditore, che impropriamente ha impugnato a mezzo di reclamo ex artt. 630 e 178 c.p.c. il provvedimento di chiusura del processo esecutivo, da riguardarsi come pronuncia di estinzione atipica dello stesso.

Riferimenti normativi:

Art. 630 c.p.c.

Copyright © – Riproduzione riservata

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Informativa sui diritti di autore

La legge sul diritto d’autore art. 70 consente l’utilizzazione libera del materiale laddove ricorrano determinate condizioni:  la citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi qualora siano effettuati per uso di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica entro i limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera citata o riprodotta.

Vuoi richiedere la rimozione dell’articolo?

Clicca qui

 

 

 

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui

La rete #dessonews è un aggregatore di news e replica gli articoli senza fini di lucro ma con finalità di critica, discussione od insegnamento,

come previsto dall’art. 70 legge sul diritto d’autore e art. 41 della costituzione Italiana. Al termine di ciascun articolo è indicata la provenienza dell’articolo.

Il presente sito contiene link ad altri siti Internet, che non sono sotto il controllo di #adessonews; la pubblicazione dei suddetti link sul presente sito non comporta l’approvazione o l’avallo da parte di #adessonews dei relativi siti e dei loro contenuti; né implica alcuna forma di garanzia da parte di quest’ultima.

L’utente, quindi, riconosce che #adessonews non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, della veridicità, correttezza, completezza, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun altro aspetto dei suddetti siti Internet, né risponde della loro eventuale contrarietà all’ordine pubblico, al buon costume e/o comunque alla morale. #adessonews, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per i link ad altri siti Internet e/o per i contenuti presenti sul sito e/o nei suddetti siti.

Per richiedere la rimozione dell’articolo clicca qui