Intimazione di pagamento: la mancata allegazione della cartella comporta la nullità dell’avviso per difetto di motivazione.
L’intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione è nulla per difetto di motivazione se si limita a richiamare le cartelle di pagamento sulle quali si basa, senza allegarle. È quanto affermato da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna [1].
Secondo i giudici, non basterebbe indicare gli atti presupposti notificati al contribuente prima dell’intimazione. Affinché possano dirsi rispettati l’obbligo di motivazione e il diritto di difesa del contribuente, occorre l’allegazione delle cartelle di pagamento all’avviso di intimazione.
La sentenza in commento adotta l’interpretazione più estensiva (e pro contribuente) dell’obbligo di motivazione, in contrasto con quella giurisprudenza che ritiene sufficiente il richiamo agli atti presupposti, qualora questi siano già nella disponibilità del destinatario (perché correttamente notificati).
Intimazione di pagamento: cos’è
L’intimazione di pagamento è un avviso notificato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione prima di intraprendere l’esecuzione forzata quando è decorso più di un anno dalla notifica della cartella esattoriale.
La notifica dell’avviso è obbligatoria ogni qualvolta Agenzia delle Entrate Riscossione intenda procedere esecutivamente contro il contribuente (per esempio con pignoramento o iscrizione ipotecaria), ma oltre l’anno dalla notifica della cartella. Se l’esecuzione avviene entro l’anno, l’intimazione di pagamento non è necessaria.
L’intimazione contiene l’avvertimento che, in caso di mancato pagamento entro cinque giorni, si procederà ad esecuzione forzata
L’intimazione di pagamento perde efficacia decorsi 180 giorni dalla data di notifica; ciò vuol dire che una volta notificato l’avviso, Agenzia delle Entrate Riscossione ha 180 giorni di tempo per procedere esecutivamente. Decorso tale termine, l’eventuale esecuzione forzata presuppone la notifica di un nuovo intimazione di pagamento.
Intimazione di pagamento: obbligo di motivazione
Lo Statuto del contribuente prevede che gli atti dell’amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto per i provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama.
La suddetta norma rappresenta un corollario imprescindibile del diritto di difesa del contribuente costituzionalmente tutelato.
Pertanto l’intimazione di pagamento notificata al contribuente senza l’allegazione dell’atto prodromico richiamato deve ritenersi carente in punto di motivazione con una evidente compressione del diritto di difesa del contribuente, il quale si confronta con un atto privo dei riferimenti necessari per la sua stessa validità.
L’adeguata motivazione dell’atto impositivo deve essere intesa, dunque, in un rapporto di relazione con il diritto di difesa del contribuente il quale deve essere posto in una condizione tale da esercitare pienamente il proprio diritto difesa.
Il difetto di motivazione rende pertanto nullo l’avviso di intimazione per violazione del diritto di difesa del contribuente.
Secondo la Commissione emiliana, anche l’indicazione a mezzo estratto di ruolo della cartella di pagamento all’interno dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico a cui si fa riferimento.
Intimazione di pagamento: elementi essenziali
L’intimazione di pagamento deve essere redatta secondo il modello approvato dal Ministero delle Finanze e rivisitato di recente dall’Agenzia delle Entrate. In particolare, esso deve contenere:
a) denominazione del concessionario con relativo indirizzo;
b) cognome, nome, indirizzo e codice fiscale del contribuente;
c) estremi della cartella/e oggetto dell’avviso: numero di riferimento, data di notifica e importo
d) avviso che, in caso di mancato pagamento entro 5 giorni, si procederà ad esecuzione forzata;
e) dettaglio degli importi addebitati (sorte capitale, sanzioni, spese e interessi)
f) indicazione della possibilità di impugnare l’avviso per vizi propri dinanzi alle medesime autorità giudiziarie (giudice di pace, commissione tributaria ecc.), nei medesimi termini e modalità del ricorso contro i vizi propri delle cartelle esattoriali)
g) indicazione e firma del responsabile del procedimento.
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