Del Decreto Salva Casa si è detto tutto ma la realtà è che non si tratta di un condono, bensì di una sanatoria ‘allargata’ delle piccole difformità edilizie (parziali o lievi), così come di novità di rilievo in materia di cambio destinazione d’uso, prova dello stato legittimo degli immobili e tolleranze costruttive.
In primis, come sottolineato dal MIT, si va a impattare sulle ‘lievi’ difformità, ovverosia:
- le difformità formali derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- le difformità edilizie delle unità immobiliari, risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione;
- le parziali difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità”.
Con il nuovo provvedimento, si supera la regola della doppia conformità ex art.36 (gli abusi devono essere conformi alle regole edilizie e urbanistiche sia al momento della realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria), che resta vigente per gli abusi edilizi gravi, mentre sarà possibile ottenere il permesso di costruire in sanatoria per le lievi difformità se l’intervento è conforme:
- alla disciplina urbanistica al momento della presentazione della domanda;
- alla disciplina edilizia al momento di realizzazione dell’intervento.
In caso di dubbio sull’epoca di realizzazione dell’intervento edilizio, servirà apposita attestazione di un professionista tecnico che si prenderà la responsabilità (anche penale) d quanto dichiarato.
Ma cosa intendiamo per abuso lieve? Ad esempio: spostamenti o ampliamento di tramezzi interni, finestre, soppalchi.
Per ottenere il permesso in sanatoria, sarà sufficiente pagare una sanzione pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi, in misura compresa tra 1.032 euro e 30.984 euro.
Di particolare impatto anche le nuove regole sui cambi di destinazione d’uso: è consentito infatti in ogni caso, con la SCIA, il mutamento senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, così come la stessa segnalazione certificata sarà sufficiente per i cambi d’uso senza opere tra alcune categorie funzionali (residenziale, produttiva, commerciale) in edifici dentro i centri storici.
Il Decreto Salva Casa ha anche introdotto in regime di edilizia libera alcune opere dii protezione dagli agenti atmosferici esterni come le tende da sole, da esterno, a pergola con tende retrattili, specificando che le vetrate panoramiche amovibili (cd. VePA, anche su pergolati) sono liberamente installabili.
In più, si va a semplificare la modalità per il riconoscimento dello stato legittimo dell’immobile: sarà infatti sufficiente l’ultimo titolo abilitativo che ha comportato un intervento edilizio sull’immobile in ordine temporale, senza dover andare a fare la ‘cronistoria’ dei vari permessi. Può, inoltre, rappresentare un titolo abilitativo utile a dimostrare lo stato legittimo il permesso in sanatoria ex art.36-bis del Testo Unico Edilizia, introdotto proprio dal DL Salva Casa.
Infine, si vanno a toccare le tolleranze costruttive (le vecchie erano del 2%), stabilendo che per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro determinati limiti: si passa dal 2% per le unità immobiliari sopra i 500 metri quadrati per arrivare al 5% di quelle inferiori ai 100 metri quadrati.
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