Le nuove tabelle INPS valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2024 per il calcolo dei contributi spettanti a badanti e lavoratori domestici sulla base delle ore lavorate e della retribuzione
Segnaliamo, a quanti hanno alle dipendenze lavoratori domestici (badanti, baby sitter), l’aggiornamento degli importi dei contributi 2024 da versare dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024. L’INPS infatti ha provveduto ad ritoccarei contributi dovuti, sulla base delle nuove fasce di retribuzione badanti 2024, calcolate sulla variazione ISTAT del 5,4%, sulle quali calcolare i contributi da versare per quest’anno.
Di seguito vediamo quanto comunicato dall’INPS nella sua circolare numero 23 del 29 gennaio 2024, che va ad aggiornare gli importi delle precedenti tabelle contributi badanti 2023.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Calcolo dei contributi badanti 2024
L’importo dei contributi da versare a badanti regolarmente assunti va calcato sulla base della retribuzione oraria del lavoratore.
A grandi linee, questi sono gli scaglioni.
– fino a € 9,40€ (retribuzione convenzionale pari a € 8,33€): contributo orario di 1,67€;
– da 9,40 a 11,45 € (retribuzione convenzionale pari a 9,40 €): contributo orario di 1,89 €;
– oltre 11,45 € (retribuzione convenzionale pari a 11,45 €): contributo orario di 2,30 €;
– per orario di lavoro superiore a 24 ore/settimana (retribuzione convenzionale pari a 6,60): contributo orario pari a 1,22 €.
Di seguito, le tabelle complete
1. Importo dei contributi. Decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota
CUAF (1) |
fino a € 9,40
oltre € 9,40 fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33
€ 9,40 € 11,45 |
€ 1,66 (0,42) (2)
€ 1,88 (0,47) (2) € 2,29 (0,57) (2)
|
€ 1,67 (0,42) (2)
€ 1,89 (0,47) (2) € 2,30 (0,57) (2)
|
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 1,21 (0,30) (2) | € 1,22 (0,30) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota
CUAF (1) |
fino a € 9,40
oltre € 9,40 fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33
€ 9,40 € 11,45 |
€ 1,78 (0,42) (2)
€ 2,01 (0,47) (2) € 2,45 (0,57) (2) |
€ 1,79 (0,42) (2)
€ 2,02 (0,47) (2) € 2,46 (0,57) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 1,29 (0,30) (2) | € 1,30 (0,30) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.
2. Coefficienti di ripartizione. Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
ASpI | 1,0300% | 0,051584 | 1,1500% | 0,057250 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,065607 | 1,3100% | 0,065215 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto |
0,2000% | 0,010016 | 0,2000% | 0,009956 |
TOTALE | 19,9675% | 1,000000 | 20,0875% | 1,000000 |
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
ASpI | 1,0300% | 0,048204 | 1,1500% | 0,053519 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL
Contr.addizionale c. 28 art.2 L.92/2012 Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
1,3100%
1,40% 0,200000% 21,3675% |
0,061308
0,065520 0,009360
1,000000 |
1,310000%
1,40% 0,20% 21,4875% |
0,060966
0,065154 0,009308 1,000000 |
3. Importo dei contributi con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022 per i periodi di competenza 2024
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota
CUAF (1) |
fino a € 9,40
oltre € 9,40 fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33
€ 9,40 € 11,45 |
€ 1,25 (0,00) (2)
€ 1,41 (0,00) (2) € 1,71 (0,00) (2) |
€ 1,26 (0,00) (2)
€ 1,42 (0,00) (2) € 1,73 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 0,91 (0,00) (2) | € 0,91 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota CUAF | Senza quota
CUAF (1) |
fino a € 9,40
oltre € 9,40 fino a € 11,45 oltre € 11,45 |
€ 8,33
€ 9,40 € 11,45 |
€ 1,36 (0,00) (2)
€ 1,54 (0,00) (2) € 1,87 (0,00) (2) |
€ 1,37 (0,00) (2)
€ 1,55 (0,00) (2) € 1,89 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 6,06 | € 0,99 (0,00) (2) | € 1,00 (0,00) (2) |
(1) contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini. Il entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
4.1 Coefficienti di ripartizione
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 12,4075% | 0,830072 | 12,4075% | 0,823461 |
ASpI | 1,0300% | 0,068908 | 1,1500% | 0,076323 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL | 1,3100% | 0,087640 | 1,3100% | 0,086942 |
Fondo garanzia tratt.
fine rapporto |
0,2000% | 0,013380 | 0,2000% | 0,013274 |
TOTALE | 14,9475% | 1,000000 | 15,0675% | 1,000000 |
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato, con esonero del contributo a carico dei lavoratori che proseguono l’attività lavorativa e hanno maturato i requisiti minimi per la pensione anticipata di cui all’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
GESTIONE | LAVORATORI DOMESTICI CON CUAF | LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF | ||
ALIQUOTE | COEFFICIENTI | ALIQUOTE | COEFFICIENTI | |
F.P.L.D. | 12,4075% | 0,758985 | 12,4075% | 0,753454 |
ASpI | 1,0300% | 0,063007 | 1,1500% | 0,069835 |
C.U.A.F. | 0,0000% | 0,000000 | ||
MATERNITA’ | 0,0000% | 0,000000 | 0,0000% | 0,000000 |
INAIL
Contr. addizionale c. 28 art.2 L.92/2012 Fondo garanzia tratt. fine rapporto TOTALE |
1,3100%
1,40% 0,200000% 16,3475% |
0,080134
0,085640 0,012234 1,000000 |
1,31000%
1,40% 0,20% 16,4675% |
0,079550
0,085016 0,012145 1,000000 |
Ricordiamo che INPS mette a disposizone un software di simulazione che i datori lavoro possono utilizzare per calcolare contributi, tredicesime e ferie dei lavoratori domestici.
Per approfondire:
Circolare INPS contributi badanti 2024
Assunzione, ferie e retribuzione badante
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