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Anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell’elemento materiale, nell’alveo di tipicità della prima delle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ma occorre dimostrare il dolo specifico dell’amministratore ovvero occorre accertare che lo scopo dell’omessa tenuta fosse stato quello di recare pregiudizio ai creditori. In questo modo si è espressa la Cassazione penale con la sentenza n. 8921/2024.

Orientamenti giurisprudenziali

Conformi:

Cassazione penale, V, 18 gennaio 2023, n. 15743

Cassazione penale, sezione V, 7 novembre 2019, n. 18320

Cassazione penale, sezione V, 22 gennaio 2015, n. 11115

Cassazione penale, sezione V, 17 dicembre 2010, n. 3115

Cassazione penale, sezione V, 17 dicembre 2010, n. 3114

Difformi:

Non si rinvengono precedenti

La Cassazione ribadisce che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 322, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019 prevede due fattispecie alternative quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita. Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l’omissione) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico, solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall’art. 323d.lgs. n. 14 del 2019 e punita anche a titolo di colpa.

Il fatto

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per aver cagionato con operazioni dolose il fallimento di una società, della quale l’imputato era amministratore unico.

In sede di ricorso per cassazione si sosteneva che non sarebbe stato dimostrato l’elemento materiale del reato, fondato solo su una ricevuta di spedizione delle scritture dallo studio che le teneva, compatibile con la tesi dell’imputato di non averle ricevute. Il dolo specifico, richiesto dalla norma incriminatrice, sarebbe stato desunto dalla mera mancanza delle scritture, senza alcuna prova.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso.

Si ricorda che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all’art. 322, comma 1 lett. b) d.lgs. n. 14 del 2019 prevede due fattispecie alternative quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili e quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita.

Inoltre, anche l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell’elemento materiale, nell’alveo di tipicità della prima delle due ipotesi menzionate, atteso che la norma incriminatrice, punendo la tenuta della contabilità in modo tale da rendere relativamente impossibile la ricostruzione dello stato patrimoniale e del volume d’affari, a fortiori ha inteso punire anche l’imprenditore che non ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vita dell’impresa.

Le condotte riferibili alla prima ipotesi (sottrazione e distruzione, cui va equiparata l’omissione, nel senso appena precisato) integrano gli estremi del reato di bancarotta documentale fraudolenta solo laddove sorrette da dolo specifico, solo, cioè, qualora si accerti che scopo di esse sia quello di recare pregiudizio ai creditori. Ed è proprio tale finalità a distinguere la bancarotta fraudolenta da quella semplice documentale, prevista dall’art. 323d.lgs. n. 14 del 2019 e punita anche a titolo di colpa, con riferimento all’omissione della tenuta delle scritture (Cass. Pen., sez. V, 7 novembre 2019, n. 18320; Cass. Pen., sez. V, 22 gennaio 2015, n. 11115).

Con riferimento alla linea di discrimine tra bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico e corrispondente ipotesi a dolo specifico, la giurisprudenza ha precisato (Cass. Pen., sez. V, 18 gennaio 2023, n. 15743) che la norma incriminatrice di cui all’art. 322, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 14 del 2019 tende, tra l’altro, anche a tutelare l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela; sicché, nel caso in cui le scritture siano state tenute in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, la disposizione circoscrive nel perimetro della rilevanza penale ogni manipolazione documentale che impedisca o intralci una facile ricostruzione del patrimonio del fallito o del movimento dei suoi affari.

Da tempo è stato chiarito come tale ultimo addebito si riferisca ad una condotta a forma libera che, in realtà, comprende ogni ipotesi di falsità, sia materiale che ideologica, posto che proprio l’agevole svolgimento delle operazioni della curatela non può che essere ostacolata non solo da falsità materiali dei documenti, ma anche – e soprattutto – da quelle ideologiche, che forniscono un’infedele rappresentazione del dato contabile (Cass. Pen., sez. V, 17 dicembre 2010, n. 3115). Anche la parziale omissione del dovere annotativo, che riguardi uno o più libri contabili, integra la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico in quanto la singola, omessa annotazione, o anche l’annotazione parziale, presuppongono, in ogni caso, l’esistenza della scrittura contabile di riferimento, elemento imprescindibile per la configurazione della bancarotta a dolo generico. Inoltre, tali condotte di falsificazione ideologica, che rendono lacunosa e/o incompleta la rappresentazione contenuta nella scrittura, concretano, in sostanza, altrettante falsificazioni per omissione, valutabili ai fini di una impossibilità o difficoltà nella ricostruzione delle vicende contabili e patrimoniali dell’impresa (Cass. Pen., sez. V, 17 dicembre 2010, n. 3114).

In sostanza, sia la tenuta confusa, incompleta, falsificata della contabilità, che l’omessa tenuta della stessa – totale o parziale che sia -, ovvero le condotte di sottrazione, distruzione, occultamento e falsificazione, determinano tutte, indistintamente, una impossibilità ricostruttiva dell’andamento dell’azienda e delle scelte imprenditoriali, nella misura in cui queste ultime rilevano sul piano penale. Tuttavia, nei soli casi di sottrazione, distruzione, occultamento è richiesto un elemento ulteriore, ossia il pregiudizio per i creditori (o l’ingiusto profitto che l’agente intende raggiungere, per sé o per terzi), che costituisce il fuoco dell’elemento soggettivo, integrando il dolo specifico richiesto dalla norma; le condotte di bancarotta documentale fraudolenta a dolo generico, invece, sono connotate esclusivamente da una peculiare modalità della condotta che, pur non costituendo l’evento del reato, individuano l’atteggiamento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

Nel caso di specie, la contestazione mossa concerneva solo la bancarotta fraudolenta documentale specifica, essendo addebitato all’imputato di aver occultato o distrutto tutti i libri e le scritture contabili, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. La Corte di appello aveva ritenuto provato che le scritture contabili della società fossero state trasmesse all’imputato dallo studio professionale che le teneva e non fossero state da questi consegnate al curatore, ma la motivazione sull’elemento soggettivo è stata ritenuta dalla Cassazione insoddisfacente giacché i giudici di merito hanno fatto riferimento ad un’impossibilità per il curatore di accertare il movimento degli affari (elemento che attiene alla bancarotta documentale generica), richiamando l’impedimento per il curatore di accertare l’incasso di alcuni crediti e la destinazione del fondo cassa, senza però precisare i connotati tipici del dolo specifico della fattispecie ritenuta provata, dolo che è stato ritenuto solo “evidente” sulla base di una motivazione meramente assertiva, ritenendo provato il dolo per il sol fatto che l’omessa consegna della contabilità aveva “impedito al curatore di accertare l’avvenuto incasso di crediti…precludendo altresì la verifica circa la destinazione del fondo cassa”. In sostanza, in assenza di contestazione di attività distrattive”: in questo modo, però, si era confuso l’effetto della mancata consegna della contabilità con il fine perseguito dall’agente.

Esito del ricorso:

Accoglimento del ricorso, con annullamento con rinvio

Riferimenti normativi:

Art. 322, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 14/2019

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