La Cassazione, nella sentenza n. 46074/2022, ha precisato che costituisce condotta idonea a integrare un fatto distrattivo, rilevante ai fini dell’integrazione della fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale (ex artt. 216 comma 1 n. 1 e 223 comma 1 del RD 267/42), l’affitto di beni aziendali per un canone incongruo. Ciò, in particolare, quando, come nel caso di specie, il complesso dei beni affittati esaurisca il compendio aziendale dell’impresa, con inevitabile impossibilità, per questa, di proseguire nella propria attività economica.

Infatti, il distacco del bene dal patrimonio dell’imprenditore poi fallito (con conseguente impoverimento in danno dei creditori), quale condotta che concreta l’elemento oggettivo del reato in questione, può realizzarsi in qualunque forma e con qualunque modalità, non avendo incidenza su di esso né la natura dell’atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l’esperimento delle azioni apprestate a favore della curatela.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, poi, una volta accertata (e non contestata) la volontà di porre in essere simili condotte (con oggettivo carattere distrattivo), non assume alcun rilievo la specifica intenzione (peraltro, nella specie, non dimostrata) di salvaguardare l’avviamento economico e la capacità occupazionale, trasferendo beni e risorse verso altre società, ritenute maggiormente operative.
La salvaguardia delle risorse sociali va, infatti, attuata all’interno del soggetto proprietario, nell’interesse dei creditori e dei terzi che hanno fatto affidamento sul patrimonio e sulla capacità operativa della singola società.