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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6 ottobre 2021, n. 27154 (testo in calce), risponde negativamente all’interrogativo sopra esposto. Secondo gli ermellini, anche in caso di notifica a mezzo PEC, ai fini della decorrenza del termine di 40 giorni per la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivonon è necessaria la notifica della procura alle liti del difensore del creditore.

L’allegazione della procura non è prevista neppure per le notifiche in proprio. Infatti, l’art. 1 della legge 53/1994 dispone che l’avvocato notificante – anche nel caso di notifica a mezzo PEC – sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all’atto da notificareGli eventuali vizi della procura vanno sollevati dal debitore ingiunto in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

La vicenda

Una società otteneva un decreto ingiuntivo contro un’altra società per l’importo di circa 45 mila euro. L’avvocato del creditore notificava a mezzo PEC il ricorso e il decreto, allegando la procura alle liti priva della sottoscrizione della parte. Successivamente, il legale rinnovava la notifica tramite ufficiale giudiziario allegando la procura firmata. Il debitore ingiunto presentava opposizione e il creditore opposto ne lamentava la tardività. L’opposizione era tardiva rispetto alla notifica a mezzo PEC ma tempestiva relativamente a quella tramite UNEP. Il tribunale, con sentenza non definitiva, rigettava l’eccezione di tardività sollevata dal creditore e disponeva la prosecuzione nel merito; la Corte d’appello confermava la decisione non definitiva di primo grado. Si giunge così in Cassazione. In particolare, i giudici di legittimità devono stabilire:

  • se sia valida la notificazione a mezzo PEC del ricorso e del decreto ingiuntivo, ai fini del decorso del termine per l’opposizione, quando la procura allegata sia priva della sottoscrizione della parte. 

La notifica del decreto ingiuntivo senza procura non è inesistente

Il tribunale aveva considerato inesistente la notifica effettuata a mezzo PEC dal legale del creditore e, per questa ragione, aveva rigettato l’eccezione di tardività dell’opposizione. Il creditore appellava tale decisione affermando che nel fascicolo informatico – relativo al procedimento monitorio – fosse presente la procura sottoscritta dalla parte. Tuttavia, il giudice del gravame confermava la decisione di prime cure, ribadendo l’inesistenza della prima notifica. Il ricorrente contesta tale decisione dal momento che esisteva una procura valida – presente nel fascicolo telematico – e che tale procura doveva considerarsi valida anche ai fini della notifica. La Suprema Corte accoglie le doglianze del creditore.

Innanzitutto, i giudici di legittimità ricordano che, per la presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo davanti al tribunale, è necessario il patrocinio di un difensore munito di procura (art. 83 c.p.c.). Nel procedimento di monizione, la corretta costituzione del ricorrente è verificata d’ufficio dal giudice. Pertanto, se il decreto viene emesso, significa che il giudice, almeno implicitamente, ha ritenuto sussistente la procura.

Viceversa:

  • il difetto o il vizio della procura impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo;
  • se la procura manca o è viziata, il decreto ingiuntivo emesso è viziato e tale vizio può essere sollevato in sede di opposizione.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento con attitudine al giudicato, quindi, il debitore ingiunto – che voglia contestare la legittimità dell’emissione del decreto a causa del vizio o difetto della procura –deve proporre un’opposizione tempestiva. Il termine per presentare opposizione decorre dalla notifica del provvedimento monitorio e alla notifica, come vedremo, è legittimato il difensore che si sia costituito nel procedimento monitorio, atteso che ha ottenuto l’emissione del decreto.

Valida la notificazione anche se la procura è senza firma

Ut supra ricordato, l’ingiunto può valersi dell’opposizione per contestare la legittimità del decreto ingiuntivo. In altre parole, il debitore non dispone di un’actio nullitatis, senza limiti di tempo, verso il provvedimento che ritiene essere stato emesso in carenza di procura. È scorretto ritenere che tale azione sia fondata sulla circostanza che il difensore del creditore, privo di procura, non sia legittimato alla notifica del decreto ingiuntivo (Cass. 4833/1991; Cass. 27406/2013). La Suprema Corte precisa come l’attività notificatoria intervenga in un momento successivo all’emissione del decreto dal parte del giudice. Pertanto, il giudice, emettendo il provvedimento, ha vagliato la sussistenza delle condizioni necessarie, tra cui la presenza di una valida procura alle liti. Nel caso in cui il giudice non abbia rilevato l’assenza della procura, il decreto ingiuntivo emesso risulta viziato, ma tale vizio può essere dedotto solo con l’opposizione. Inoltre:

In buona sostanza, la notifica effettuata da un difensore con procura viziata o assente non è inesistente.

Ai fini della notifica del decreto ingiuntivo non serve allegare la procura

Il codice di rito (art. 643 c.p.c.) prevede che, ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione, siano notificati al debitore ingiunto in copia autentica:

  • il ricorso,
  • il decreto ingiuntivo.

La norma non fa menzione della procura alle liti del difensore che effettua la notifica.
La procura deve essere presente nel fascicolo monitorio e la sua validità va accertata:

  • nel procedimento monitorio,
  • in sede di opposizione.

L’allegazione della procura non è prevista neppure per le notifiche in proprio (ex lege 53/1994). L’art. 1 legge cit. dispone che l’avvocato notificante – anche nel caso di notifica a mezzo PEC – sia munito di procura, non che tale procura vada allegata all’atto da notificare. In riferimento alle notificazioni di atti relativi a procedimenti già instaurati, “la procura deve essere prodotta e sussistere agli atti del procedimento giudiziario sottostante e la sua regolarità va accertata nell’ambito di detto procedimento, secondo le regole processuali che lo disciplinano”.

I vizi della procura vanno eccepiti in sede di opposizione

Il debitore ingiunto proponendo opposizione può contestare la validità del decreto ingiuntivo anche sotto il profilo processuale, ad esempio, contestando la regolarità della procura. Per farlo, occorre notificare tempestivamente l’opposizione il cui termine decorre dalla notifica operata dal difensore del creditore (di cui si contesta la procura). In ogni caso, ai fini dell’accertamento del credito, è possibile regolarizzare la procura (ex art. 182 c.p.c.) nel giudizio ordinario di cognizione conseguente all’opposizione. Preme ricordare che l’opposizione, “anche se il decreto è invalido, comunque dà ingresso all’ordinario giudizio a cognizione piena sul credito”.

Nel caso di specie, non rileva se la procura fosse presente (o meno) nel fascicolo monitorio, infatti, dal momento che il decreto ingiuntivo era stato emesso, il difensore del creditore, per ciò solo, era legittimato ad effettuare la notifica ai fini del decorso del termine per l’opposizione (ex art. 643 c.p.c.).

Conclusioni: i principi di diritto

La Suprema Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo. Inoltre, enuncia i seguenti principi di diritto:

  • ai sensi dell’art. 643 c.p.c., ai fini della decorrenza del termine per l’opposizione a decreto ingiuntivo vanno notificati il ricorso ed il decreto monitorio, ma non è necessaria altresì la notificazione della procura alle liti del difensore della parte creditrice, anche se la notificazione avvenga a mezzo P.E.C., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, da parte del difensore costituito nel procedimento monitorio;
  • la eventuale insussistenza, agli atti del procedimento monitorio, di detta procura, così come l’eventuale vizio della stessa, vanno eventualmente fatti valere dall’ingiunto come motivo di opposizione al decreto ingiuntivo, da proporsi comunque nel termine di legge decorrente dalla notificazione di esso, notificazione che può sempre essere effettuata, secondo tutte le modalità previste dall’ordinamento, dal difensore costituito nel procedimento monitorio, atteso che la pronuncia del decreto da parte del giudice del monitorio implicitamente esclude il vizio relativo al ministero di difensore e considerato che contro il decreto l’ordinamento prevede – fuori dei casi in cui ammette l’opposizione ai sensi dell’art. 650 c.p.c. – il solo rimedio dell’opposizione tempestiva”.

CASSAZIONE CIVILE, ORDINANZA N. 27154/2021 >> SCARICA IL PDF

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