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Un atto di liberalità contro il quale è possibile proporre opposizione.

Tuo nonno, prima di morire, ti ha donato un appartamento di sua proprietà. Ora, essendo nati dei contrasti tra gli eredi, temi che questi possano sollevare obiezioni in merito alla sua decisione. Ma la donazione può essere impugnata?

La risposta va ricercata nella natura stessa dell’atto. Si tratta, in sostanza, di un contratto con il quale una parte (donante) per spirito di liberalità, arricchisce l’altra (donatario) senza ricavarne un corrispettivo. Quando un soggetto decide di regalare qualcosa a una persona ne consegue sempre un impoverimento del donante e un accrescimento del patrimonio del donatario. Pertanto, se l’atto reca pregiudizio a coloro che vantano diritti nei confronti del donante, può essere impugnato.

Nel caso, poi, che oggetto della donazione sia un bene di non modesto valore, per la sua validità viene richiesta la presenza di un notaio. Anche in questo caso, però, l’atto può essere contestato; quindi, si parla di donazione impugnabile.

I soggetti che possono proporre opposizione alla donazione sono, oltre ai creditori del donante, i suoi familiari e chiunque vi abbia interesse.

Quali sono i casi di impugnazione della donazione?

Esistono tre casi nei quali la donazione può essere impugnata, ovvero quando:

  1. lede i diritti dei creditori;
  2. lede i diritti degli eredi legittimari;
  3. è priva dei requisiti di forma prescritti dalla legge.

Accanto a queste ipotesi si collocano quelle in cui il donante può chiedere la revoca della donazione per gravi motivi. Più precisamente, per:

  • ingratitudine del donatario [1];
  • sopravvenienza dei figli [2].

Impugnazione della donazione: quando è consentita ai creditori?

L’impugnazione della donazione da parte dei creditori è ammessa nel caso in cui il donante abbia sottoscritto l’atto con intento fraudolento nei loro confronti. In altre parole quando il donante, gravato da debiti, intesta i propri beni ad altre persone per evitarne il pignoramento da parte dei creditori, questi ultimi possono agire con la cosiddetta azione revocatoria. Devono, però, dimostrare che il patrimonio del donante è rimasto sostanzialmente spoglio, quindi, insufficiente a soddisfare le loro ragioni; contestualmente, possono chiedere al giudice la dichiarazione di inefficacia della donazione.

In tal modo, è come se i beni non fossero mai usciti dal patrimonio del donante, pertanto, possono essere pignorati.

Il termine per avviare l’azione revocatoria è di 5 anni dalla donazione stessa.

Se la donazione ha ad oggetto beni immobili e i creditori hanno trascritto il pignoramento nei pubblici registri immobiliari entro

1 anno dalla donazione stessa, è possibile pignorare i beni in capo al donatario senza avviare prima l’azione revocatoria. Infatti, nel primo anno dal compimento dell’atto, la donazione può essere resa inefficace trascrivendo il pignoramento, senza iniziare un’apposita causa civile.

Quando la donazione può essere impugnata dagli eredi?

La donazione non può essere contestata dagli eredi del donante fino a quando questi è ancora in vita. L’impugnazione, quindi, può avvenire solo dopo la sua morte.

Gli eredi possono agire in tre diversi modi, cioè possono proporre:

  • un’azione di lesione di legittima, nel caso in cui la donazione ha sottratto loro quelle quote minime che la legge riserva al coniuge e ai figli o, in loro assenza, ai genitori (cosiddetti legittimari). L’azione va proposta nel termine di 10 anni dalla donazione e contestualmente va richiesto che il bene venga diviso nel rispetto delle predette quote;
  • un’azione di simulazione, nell’ipotesi in cui il proprietario ha venduto un bene ad un terzo ad un prezzo irrisorio oppure ad un prezzo mai pagato. Gli eredi, perciò, possono impugnare l’atto perché simulato. Peraltro, non si è in presenza di una compravendita bensì di una donazione e l’azione può essere esercitata senza limiti di tempo;
  • un’azione di inadempimento, che è consentita quando ad esempio il titolare di un immobile ne cede la proprietà riservandosi l’usufrutto in cambio di assistenza morale e materiale sino alla sua morte. In tale ipotesi, gli eredi possono impugnare la donazione se la predetta assistenza, in concreto, non viene prestata oppure se al momento della donazione il donante era sul punto di morire, pertanto, si è determinata una sproporzione tra la prestazione del donante e quella del donatario.

Impugnazione della donazione nulla: in cosa consiste?

La donazione può essere impugnata anche quando è

priva dei requisiti di forma prescritti dalla legge. In particolare, per quanto riguarda la donazione di beni immobili, la stessa deve avvenire davanti ad un notaio e alla presenza di due testimoni.

Se l’atto viene compiuto senza rispettare le predette formalità, è nullo e può essere impugnato da chiunque, non soltanto dagli eredi, e senza limiti di tempo.

Cos’è la revoca della donazione?

La legge prevede che la donazione può essere revocata in presenza di due gravi motivi:

  1. ingratitudine del donatario, cioè quando quest’ultimo compie gravi atti nei confronti del donante, come l’omicidio, la calunnia e l’ingiuria. In tal caso, la revoca va esercitata entro 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che la consente;
  2. sopravvenienza di figli, ovvero quando:
    • nasce un nuovo figlio o un nuovo discendente al donante, anche se era già stato concepito all’epoca del compimento dell’atto ma il donante non ne era a conoscenza;
    • il donante scopre l’esistenza di un figlio o di un discendente;
    • il donante adotta un figlio minore di età;
    • il donante riconosce un figlio naturale.

La revoca della donazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro 5 anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero dalla notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio. Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente [3].

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